Trib. Salerno, sentenza 03/01/2025, n. 24
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Testo completo
N. R.G. 1075/2020
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Gustavo Danise, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero n. 1075 del R.G. dell'anno 2020, trattenuta in decisione con ordinanza ex art 127 ter cpc del 18/9/2024 con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c vertente
t r a
IL EL (C.F. [...]) nato a [...] il [...] e residente al Corso
Vittorio Emanuele n. 293 di ON LA;
IL EL (C.F.
[...]) nata a [...] il [...] e residente alla via Carpineto n. 11 di
ON LA e ON IA (C.F. [...]) nata a [...] il [...] e residente al Corso Vittorio Emanuele n. 27 di ON LA, in qualità di eredi eredi di IL IO (C.F. [...]) nato a [...]
l'l8/11/1938 e deceduto il 30/3/2019;
tutti difesi e rappresentati per questo giudizio dall'avv.to Adriano
Cinque ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Salerno alla via Cacciatori dell'Irno n. 3;
- Attori -
e
Comune di ON LA (Sa), C.F. e P.I. 00554740654, con sede in ON LA, Piazza
Padre Giovanni da ON, in persona dell'Avv. Martino D'Onofrio, Sindaco pro-tempore, domiciliato nel presente giudizio in ON LA, via Del Carmine n. 17, presso lo studio dell'Avv. Corrado Curci
-Convenuto –
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. con sede in Bologna alla via Stalingrado 45 cf.00818570012 in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso, congiuntamente e/o disgiuntamente, dagli Avv. Massimo
Zaccardo (cf. [...]) e dall'Avv. Pasquale Gargano;
- Terzo chiamato in causa-
pagina 1 di 7
OGGETTO: risarcimento danni lesione personale
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi, deduzioni a verbale, memorie istruttore, comparse conclusionali e memorie di replica, da intendersi tutte integralmente richiamate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il de cuius AN GI alle ore 8:00 circa del 14/2/2018, mentre attraversava a piedi Piazza
Budetta di ON LA (nei pressi dell'ex distributore di benzina), inciampava su un tombino mal posizionato, perdendo l'equilibrio e cadendo rovinosamente al suolo subendo gravi lesioni personali, per le quali veniva immediatamente soccorso da alcuni presenti e richiesto l'intervento dell'ambulanza. Il GI veniva trasportato presso il Pronto Soccorso dell'ospedale di Battipaglia dove i sanitari gli diagnosticavano una “frattura petrocanterica del femore sx, con attribuzione di una prognosi di 30 giorni lavorativi e 30 giorni clinici”. Il
16/2/2018 il paziente veniva poi trasferito presso il reparto di degenza in attesa dell'intervento chirurgico al femore.
Dopo l'intervento, GI AN affrontava il prescritto percorso riabilitativo di particolare complessità e durata al punto da incidere sulle ordinarie attività del danneggiato anche in ragione della necessaria assistenza per ogni sua esigenza.
Il GI, ascrivendo la responsabilità dell'evento e dei conseguenti danni al Comune di
ON LA, che, nella qualità di proprietario e custode della strada non aveva provveduto all'eliminazione e/o alla segnalazione dell'insidia incorrendo in una condotta colposa ed omissiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2051 c.c., ovvero ex art. 2043 c.c., lo invitava ex artt. 2 e 3 d.l. 132/2014 a stipulare una convenzione di negoziazione assistita tramite PEC del 2/3/2018 e del 2/7/2019, ma senza esito, ed all'esito lo conveniva in giudizio innanzi all'intestato Tribunale chiedendo l'accertamento della responsabilità del Comune di ON LA ex artt. 2051 e 2043 c.c. e la condanna dello stesso al pagamento del risarcimento dei danni con vittoria di spese.
Il Comune convenuto si costituiva con comparsa del 20/1/2021 chiedendo l'autorizzazione ai sensi dell'art. 269 c.p.c. a chiamare in causa la UNIPOLS SAI s.p.a. quale compagnia assicuratrice dell'ente locale, eccependo la nullità dell'atto di citazione, la carenza di legittimazione attiva degli attori, e, nel merito,
l'infondatezza della domanda in fatto ed in diritto;
in via ulteriore, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, chiedeva accertarsi la sussistenza del concorso di colpa ex art. 1227 c.c., con conseguente riduzione del risarcimento dovuto a favore di controparte.
La compagnia di assicurazioni UNIPOL si costituiva con atto del 15/11/2024 eccependo in via preliminare la prescrizione del diritto dell'assicurato ex art. 2952 c.c.;
la decadenza del diritto dell'ente alla chiamata in causa dell'assicurazione ex art. 1913 c.c. e – nel merito – l'infondatezza del fatto come descritto da parte attrice.
pagina 2 di 7
Instaurato regolarmente il contraddittorio processuale, la causa veniva istruita con prova testi e
CMU ed in data 18.09.24 veniva riservata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Così ricostruiti i fatti processuali salienti, principiando dalle eccezioni preliminari avanzate da parte convenuta e dalla terza chiamata in causa, si esamina in primo luogo la ritenuta carenza di legittimazione attiva degli eredi di AN GI.
L'eccezione è infondata: l'esperimento dell'azione giudiziaria odierna, da parte dei chiamati alla successione ex art. 476 c.c., presuppone la volontà di accettare l'eredità del de cuius, non avendo il diritto di proporla se non nella qualità di eredi e pertanto detto atto equivale ad accettazione tacita di eredità.
Gli attori poi
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Gustavo Danise, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero n. 1075 del R.G. dell'anno 2020, trattenuta in decisione con ordinanza ex art 127 ter cpc del 18/9/2024 con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c vertente
t r a
IL EL (C.F. [...]) nato a [...] il [...] e residente al Corso
Vittorio Emanuele n. 293 di ON LA;
IL EL (C.F.
[...]) nata a [...] il [...] e residente alla via Carpineto n. 11 di
ON LA e ON IA (C.F. [...]) nata a [...] il [...] e residente al Corso Vittorio Emanuele n. 27 di ON LA, in qualità di eredi eredi di IL IO (C.F. [...]) nato a [...]
l'l8/11/1938 e deceduto il 30/3/2019;
tutti difesi e rappresentati per questo giudizio dall'avv.to Adriano
Cinque ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Salerno alla via Cacciatori dell'Irno n. 3;
- Attori -
e
Comune di ON LA (Sa), C.F. e P.I. 00554740654, con sede in ON LA, Piazza
Padre Giovanni da ON, in persona dell'Avv. Martino D'Onofrio, Sindaco pro-tempore, domiciliato nel presente giudizio in ON LA, via Del Carmine n. 17, presso lo studio dell'Avv. Corrado Curci
-Convenuto –
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. con sede in Bologna alla via Stalingrado 45 cf.00818570012 in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso, congiuntamente e/o disgiuntamente, dagli Avv. Massimo
Zaccardo (cf. [...]) e dall'Avv. Pasquale Gargano;
- Terzo chiamato in causa-
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OGGETTO: risarcimento danni lesione personale
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi, deduzioni a verbale, memorie istruttore, comparse conclusionali e memorie di replica, da intendersi tutte integralmente richiamate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il de cuius AN GI alle ore 8:00 circa del 14/2/2018, mentre attraversava a piedi Piazza
Budetta di ON LA (nei pressi dell'ex distributore di benzina), inciampava su un tombino mal posizionato, perdendo l'equilibrio e cadendo rovinosamente al suolo subendo gravi lesioni personali, per le quali veniva immediatamente soccorso da alcuni presenti e richiesto l'intervento dell'ambulanza. Il GI veniva trasportato presso il Pronto Soccorso dell'ospedale di Battipaglia dove i sanitari gli diagnosticavano una “frattura petrocanterica del femore sx, con attribuzione di una prognosi di 30 giorni lavorativi e 30 giorni clinici”. Il
16/2/2018 il paziente veniva poi trasferito presso il reparto di degenza in attesa dell'intervento chirurgico al femore.
Dopo l'intervento, GI AN affrontava il prescritto percorso riabilitativo di particolare complessità e durata al punto da incidere sulle ordinarie attività del danneggiato anche in ragione della necessaria assistenza per ogni sua esigenza.
Il GI, ascrivendo la responsabilità dell'evento e dei conseguenti danni al Comune di
ON LA, che, nella qualità di proprietario e custode della strada non aveva provveduto all'eliminazione e/o alla segnalazione dell'insidia incorrendo in una condotta colposa ed omissiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2051 c.c., ovvero ex art. 2043 c.c., lo invitava ex artt. 2 e 3 d.l. 132/2014 a stipulare una convenzione di negoziazione assistita tramite PEC del 2/3/2018 e del 2/7/2019, ma senza esito, ed all'esito lo conveniva in giudizio innanzi all'intestato Tribunale chiedendo l'accertamento della responsabilità del Comune di ON LA ex artt. 2051 e 2043 c.c. e la condanna dello stesso al pagamento del risarcimento dei danni con vittoria di spese.
Il Comune convenuto si costituiva con comparsa del 20/1/2021 chiedendo l'autorizzazione ai sensi dell'art. 269 c.p.c. a chiamare in causa la UNIPOLS SAI s.p.a. quale compagnia assicuratrice dell'ente locale, eccependo la nullità dell'atto di citazione, la carenza di legittimazione attiva degli attori, e, nel merito,
l'infondatezza della domanda in fatto ed in diritto;
in via ulteriore, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, chiedeva accertarsi la sussistenza del concorso di colpa ex art. 1227 c.c., con conseguente riduzione del risarcimento dovuto a favore di controparte.
La compagnia di assicurazioni UNIPOL si costituiva con atto del 15/11/2024 eccependo in via preliminare la prescrizione del diritto dell'assicurato ex art. 2952 c.c.;
la decadenza del diritto dell'ente alla chiamata in causa dell'assicurazione ex art. 1913 c.c. e – nel merito – l'infondatezza del fatto come descritto da parte attrice.
pagina 2 di 7
Instaurato regolarmente il contraddittorio processuale, la causa veniva istruita con prova testi e
CMU ed in data 18.09.24 veniva riservata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Così ricostruiti i fatti processuali salienti, principiando dalle eccezioni preliminari avanzate da parte convenuta e dalla terza chiamata in causa, si esamina in primo luogo la ritenuta carenza di legittimazione attiva degli eredi di AN GI.
L'eccezione è infondata: l'esperimento dell'azione giudiziaria odierna, da parte dei chiamati alla successione ex art. 476 c.c., presuppone la volontà di accettare l'eredità del de cuius, non avendo il diritto di proporla se non nella qualità di eredi e pertanto detto atto equivale ad accettazione tacita di eredità.
Gli attori poi
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