Trib. Palermo, sentenza 14/06/2024, n. 2763

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Palermo, sentenza 14/06/2024, n. 2763
Giurisdizione : Trib. Palermo
Numero : 2763
Data del deposito : 14 giugno 2024

Testo completo

Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ____/____ Registro
Sentenze Lavoro
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA Cron.__________
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO F.A.
_________________ Addì ______________ nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Difalco, ha pronunciato la
Rilasciata spedizione in seguente
forma esecutiva all'Avv. SSEENNTTEENNZZAA
_____________________________ nella causa iscritta al n. 6176/2021 del Ruolo Generale vertente
____________________________ TRA
VO GO (Avv. Tommaso Abbate) per ricorrente
_____________________________ CONTRO
___________________________
INPS (Avv. )
Il Cancelliere resistente
All'udienza di discussione del 14.06.2024 ha pronunziato
SENTENZA
dando lettura del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto
della decisione
DISPOSITIVO


P.Q.M

.

Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite,
in accoglimento del ricorso, dichiara che VO GO ha diritto a ricevere
l'indennità di NASpI, in relazione alla domanda depositata in data 02.09.2019, (n.
6120828100205 di cui al protocollo INPS5500.02/09/2019.0465580), per la durata
di per 642 giorni e, gradatamente condanna l' I.N.P.S. - Istituto Nazionale della
Tribunale di Palermo sez. Lavoro


Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento
in favore della ricorrente della somma di € 9.744,70 comprensive di interessi e
rivalutazione al 25.05.2024 (tenuto conto delle somme già corrisposte);

condanna l'INPS a rifondere allo Stato le spese di lite, liquidate come da separato
decreto.
pone definitivamente a carico di parte resistente le spese di CTU, liquidate con
separato decreto.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 29/06/2021, parte ricorrente in epigrafe, già dipendente
del Centro Siciliano E.N.F.A.G.A.. convenne in giudizio l'INPS per sentir
condannare parte convenuta al pagamento dell'indennità di disoccupazione NASpI
per l'intero periodo dall'01.01.2015 al 31.12.2019 data di presentazione della
relativa domanda con liquidazione degli eventuali arretrati medio tempore maturati,
sin dalla data della domanda.
Ritualmente notificato il ricorso, l'INPS rimaneva contumace
La causa istruita anche a mezzo consulenza tecnica d' ufficio, veniva rinviata
all'odierna udienza ed in pari data decisa;

Il ricorso è fondato e merita di essere accolto
In particolare il ricorrente deduceva e documentava :
- di avere presentato in data 03.09.2019, domanda all'I.N.P.S. volta ad ottenere il
riconoscimento dell'indennità di disoccupazione NASpI, acquisita n. 6120828100205
di cui al protocollo INPS 5500.02/09/2019.0465580;
b) che con raccomandata del
05.12.2017 l'Istituto aveva comunicato l'accoglimento della domanda, specificando
che, sulla base della documentazione in proprio possesso, il diritto all'indennità
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richiesta era stato riconosciuto per un numero pari a 102 giorni;
c) di avere proposto
istanze di riesame onde evidenziare l'errore commesso dall'Istituto nel computo
delle giornate di lavoro “effettivo”, sussistendo il proprio diritto a percepire
l'indennità richiesta per un numero pari a 408 giorni atteso che dovevano essere
calcolati suddetti periodi di sospensione concordata del rapporto di lavoro cui aveva
aderito stante il perdurante stato di crisi in capo al Centro Siciliano E.N.F.A.G.A. (Ente
datore);
d) che l'Istituto aveva liquidato per un numero complessivo di 102 giorni molto inferiore a quelle richieste e pertanto proponeva ricorso avverso il rigetto della domanda;

- ritenuto che l'INPS con circolare n. 95 del 31/07/2014, avente ad oggetto “Articolo
47 del D.P.R n. 639/1970. Decadenza dall'azione giudiziaria per le controversie in
materia di trattamenti pensionistici e di adempimento delle prestazioni riconosciute
solo in parte”. Ai sensi del punto 3.1 “Il comma 6 dell'articolo 47 deve intendersi riferito
ai provvedimenti di prima liquidazione e, stante la natura eccezionale delle disposizioni
in materia di decadenza, non è consentita un'applicazione estensivo-analogica dello
stesso. Pertanto, nel caso di ricostituzioni, a
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