Trib. Torino, sentenza 20/11/2024, n. 5858
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Testo completo
RG n. 21441 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Nona Civile
SENTENZA
AI SENSI DELL'ART. 281-TERDECIES C.P.C.
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Natale nella causa n. 21441 / 2023 promossa da:
(CUI 06MI85H), nato in CUBA in [...] TE
04/07/1964, rappresentato e difeso dall'avv. CALDARELLA GIOVANNA
Ricorrente
CONTRO
di Torino, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Controparte_1
Distrettuale dello Stato di Torino
Resistente
OGGETTO: ricorso avverso decreto di diniego del rilascio di carta di soggiorno ex art.
10 d.lgs. n. 30/2007, emesso in data 30 ottobre 2023 dal Questore di Torino.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
(CUI 06MI85H) ha così concluso: TE
« Accertata in capo alla ricorrente la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2 c. 1 lettera B) nr. 4 del D. Lgs. 30/2007, riconoscere in favore della medesima il diritto al rilascio della carta di soggiorno a mente dell'art. 10 D. Lgs. 30 citato, con conseguente condanna dell'Amministrazione convenuta alle spese, al pagamento del compenso professionale (oltre rimborso forfettario in misura del 15% e della CPA), di cui si chiede sin da ora la distrazione ai sensi dell'art. 93 cpc. ».
ha così concluso: Controparte_2
« Rigettata la domanda cautelare, rigettarsi il ricorso perché infondato. Vinte le spese».
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
1. Oggetto del processo è l'accertamento del diritto della ricorrente ad ottenere il rilascio della carta di soggiorno per coesione familiare con familiare di cittadino UE, ai sensi dell'art. 10,
d.lgs. n. 30/2007.
2. A sostegno della richiesta formulata in sede amministrativa (con istanza presentata in data
5.12.2022), la SI.ra (cittadina cubana) ha dedotto: (i) di essere madre di TE
(anche lei cittadina cubana, regolarmente _1
soggiornante in Italia);
(ii) di essere suocera di (cittadino italiano, marito Persona_2
della SI.ra ;
(iii) di essere familiare a carico del cittadino UE. _1
3. Con il provvedimento qui impugnato, il Questore di Torino ha rigettato l'istanza, contestando unicamente la sussistenza del presupposto della “vivenza a carico” di cittadino
UE da parte della ricorrente;
non è viceversa posto in discussione nè il vincolo familiare intercorrente tra la ricorrente e la SI.ra , né il _1
vincolo coniugale che lega quest'ultima al cittadino italiano . Persona_2
4. Il processo – per cui vi è giurisdizione ordinaria, in considerazione della natura di diritto soggettivo della pretesa reclamata in sede giudiziaria e di competenza di questa sezione specializzata – è stato celebrato nelle forme del rito semplificato di cognizione. Disposta la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato, nel corso del giudizio– in assenza di questioni di carattere processuale – sono state assunte prove testimoniali e documentali.
All'esito, le parti hanno rassegnato le conclusioni riportate in epigrafe.
Sulla sussistenza del diritto al rilascio della carta di soggiorno prevista dall'art. 10 d.lgs.
n. 30/2007
5. Si deve anzitutto dare atto del fatto che è dimostrato che la ricorrente sia da considerare
“familiare” di cittadino UE. La circostanza – peraltro non contestata dall'Amministrazione resistente – è dimostrata: (a) dal certificato di nascita della SI.ra _1
(da cui risulta che quest'ultima ha come madre la ricorrente) [cfr. doc. 3,
[...]
debitamente apostillato e tradotto];
(b) dal certificato di matrimonio rilasciato dal Comune di
Grugliasco [doc. 4].
2 6. Sulla scorta di tali dati documentali può dirsi univocamente provato che la ricorrente sia figlia di una cittadina di Paese terzo, coniugata con un cittadino italiano. Sicché la ricorrente è nelle condizioni per essere considerata «familiare di cittadino UE» ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. b), n. 4, d.lgs. n. 30/2007.
7. È il caso di precisare che, nel caso in esame, non assume rilievo il fatto che il SI. Per_2
sia cittadino italiano che non ha esercitato il diritto di libera circolazione in ambito europeo.
Infatti, in ragione del tempo di proposizione dell'istanza (5.12.2022), non si applicano al caso in esame le modifiche apportate all'art. 23 d.lgs. 30/2007 dal d.l. 69/2023 [e, in particolare, quelle contenute dall'art. 18 ter d.l. 69/2023, introdotte in sede di conversione e in vigore dall'11.8.2023].
8. E, infatti, l'Amministrazione contesta solo che la ricorrente fosse familiare a carico di un cittadino UE. In particolare, l'Amministrazione censura la mancata produzione da parte della richiedente della documentazione indicata dall'art. 9, comma 5, lett. b), d.lgs. n. 30/2007
[«documento rilasciato dall'autorità competente del Paese di origine o provenienza che attesti la qualità di familiare e, qualora richiesto, di familiare a carico (…)»].
9. Si legge nel decreto impugnato che l'interessata «non ha prodotto documentazione prodotta nel paese di provenienza, da cui si evinca che sia a carico della figlia o del genero italiano o, in alternativa, copia di eventuali bollettini attestanti l'invio costante e abituale di denaro verso il genitore da parte della figlia o del genero».
10. Nel ricorso si è opposto a tale argomento il fatto che la vivenza della ricorrente a carico del cittadino UE sarebbe dimostrabile: (i) per via documentale [tramite gli estratti conto di due tessere postepay intestate al SI. e alla SI.ra Persona_2 [...]
[consegnate alla ricorrente e da questa utilizzate a Cuba;
_1
tessere postepay alimentate però con provviste fornite dalla figlia e dal genero della ricorrente];
(ii) per via testimoniale (con esame di connazionali cubane cui Persona_2
e affidavano denaro o generi di prima necessità da
[...] _1
consegnare poi alla ricorrente a Cuba). Al riguardo, la ricorrente allega al ricorso gli estratti conto dei conti associati alle predette tessere postepay [doc.
9-10 allegati al ricorso].
3 11. L'amministrazione resistente ritiene inadeguata la prova documentale offerta da parte ricorrente: (i) perché non è dimostrato che quelle tessere fossero in possesso della ricorrente;
(ii) perché gli estratti conto delle predette tessere poste-pay documentano una operatività delle stesse in territorio cubano anche dopo che la ricorrente era giunta in Italia (a dimostrazione del fatto che è dubbio che quelle tessere fossero in possesso della ricorrente);
(iii) perché gli estratti conto delle tessere poste-pay documenterebbero – a tutto concedere – un sostentamento offerto alla ricorrente per un lasso di tempo ristretto, del tutto insufficiente a dare concretezza al concetto di «vivenza a carico» che costituisce il necessario presupposto per il rilascio della carta di soggiorno richiesta.
12. In merito alla questione della «vivenza a carico», occorre preliminarmente svolgere alcune considerazioni. Giova anzitutto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Nona Civile
SENTENZA
AI SENSI DELL'ART. 281-TERDECIES C.P.C.
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Natale nella causa n. 21441 / 2023 promossa da:
(CUI 06MI85H), nato in CUBA in [...] TE
04/07/1964, rappresentato e difeso dall'avv. CALDARELLA GIOVANNA
Ricorrente
CONTRO
di Torino, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Controparte_1
Distrettuale dello Stato di Torino
Resistente
OGGETTO: ricorso avverso decreto di diniego del rilascio di carta di soggiorno ex art.
10 d.lgs. n. 30/2007, emesso in data 30 ottobre 2023 dal Questore di Torino.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
(CUI 06MI85H) ha così concluso: TE
« Accertata in capo alla ricorrente la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2 c. 1 lettera B) nr. 4 del D. Lgs. 30/2007, riconoscere in favore della medesima il diritto al rilascio della carta di soggiorno a mente dell'art. 10 D. Lgs. 30 citato, con conseguente condanna dell'Amministrazione convenuta alle spese, al pagamento del compenso professionale (oltre rimborso forfettario in misura del 15% e della CPA), di cui si chiede sin da ora la distrazione ai sensi dell'art. 93 cpc. ».
ha così concluso: Controparte_2
« Rigettata la domanda cautelare, rigettarsi il ricorso perché infondato. Vinte le spese».
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
1. Oggetto del processo è l'accertamento del diritto della ricorrente ad ottenere il rilascio della carta di soggiorno per coesione familiare con familiare di cittadino UE, ai sensi dell'art. 10,
d.lgs. n. 30/2007.
2. A sostegno della richiesta formulata in sede amministrativa (con istanza presentata in data
5.12.2022), la SI.ra (cittadina cubana) ha dedotto: (i) di essere madre di TE
(anche lei cittadina cubana, regolarmente _1
soggiornante in Italia);
(ii) di essere suocera di (cittadino italiano, marito Persona_2
della SI.ra ;
(iii) di essere familiare a carico del cittadino UE. _1
3. Con il provvedimento qui impugnato, il Questore di Torino ha rigettato l'istanza, contestando unicamente la sussistenza del presupposto della “vivenza a carico” di cittadino
UE da parte della ricorrente;
non è viceversa posto in discussione nè il vincolo familiare intercorrente tra la ricorrente e la SI.ra , né il _1
vincolo coniugale che lega quest'ultima al cittadino italiano . Persona_2
4. Il processo – per cui vi è giurisdizione ordinaria, in considerazione della natura di diritto soggettivo della pretesa reclamata in sede giudiziaria e di competenza di questa sezione specializzata – è stato celebrato nelle forme del rito semplificato di cognizione. Disposta la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato, nel corso del giudizio– in assenza di questioni di carattere processuale – sono state assunte prove testimoniali e documentali.
All'esito, le parti hanno rassegnato le conclusioni riportate in epigrafe.
Sulla sussistenza del diritto al rilascio della carta di soggiorno prevista dall'art. 10 d.lgs.
n. 30/2007
5. Si deve anzitutto dare atto del fatto che è dimostrato che la ricorrente sia da considerare
“familiare” di cittadino UE. La circostanza – peraltro non contestata dall'Amministrazione resistente – è dimostrata: (a) dal certificato di nascita della SI.ra _1
(da cui risulta che quest'ultima ha come madre la ricorrente) [cfr. doc. 3,
[...]
debitamente apostillato e tradotto];
(b) dal certificato di matrimonio rilasciato dal Comune di
Grugliasco [doc. 4].
2 6. Sulla scorta di tali dati documentali può dirsi univocamente provato che la ricorrente sia figlia di una cittadina di Paese terzo, coniugata con un cittadino italiano. Sicché la ricorrente è nelle condizioni per essere considerata «familiare di cittadino UE» ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. b), n. 4, d.lgs. n. 30/2007.
7. È il caso di precisare che, nel caso in esame, non assume rilievo il fatto che il SI. Per_2
sia cittadino italiano che non ha esercitato il diritto di libera circolazione in ambito europeo.
Infatti, in ragione del tempo di proposizione dell'istanza (5.12.2022), non si applicano al caso in esame le modifiche apportate all'art. 23 d.lgs. 30/2007 dal d.l. 69/2023 [e, in particolare, quelle contenute dall'art. 18 ter d.l. 69/2023, introdotte in sede di conversione e in vigore dall'11.8.2023].
8. E, infatti, l'Amministrazione contesta solo che la ricorrente fosse familiare a carico di un cittadino UE. In particolare, l'Amministrazione censura la mancata produzione da parte della richiedente della documentazione indicata dall'art. 9, comma 5, lett. b), d.lgs. n. 30/2007
[«documento rilasciato dall'autorità competente del Paese di origine o provenienza che attesti la qualità di familiare e, qualora richiesto, di familiare a carico (…)»].
9. Si legge nel decreto impugnato che l'interessata «non ha prodotto documentazione prodotta nel paese di provenienza, da cui si evinca che sia a carico della figlia o del genero italiano o, in alternativa, copia di eventuali bollettini attestanti l'invio costante e abituale di denaro verso il genitore da parte della figlia o del genero».
10. Nel ricorso si è opposto a tale argomento il fatto che la vivenza della ricorrente a carico del cittadino UE sarebbe dimostrabile: (i) per via documentale [tramite gli estratti conto di due tessere postepay intestate al SI. e alla SI.ra Persona_2 [...]
[consegnate alla ricorrente e da questa utilizzate a Cuba;
_1
tessere postepay alimentate però con provviste fornite dalla figlia e dal genero della ricorrente];
(ii) per via testimoniale (con esame di connazionali cubane cui Persona_2
e affidavano denaro o generi di prima necessità da
[...] _1
consegnare poi alla ricorrente a Cuba). Al riguardo, la ricorrente allega al ricorso gli estratti conto dei conti associati alle predette tessere postepay [doc.
9-10 allegati al ricorso].
3 11. L'amministrazione resistente ritiene inadeguata la prova documentale offerta da parte ricorrente: (i) perché non è dimostrato che quelle tessere fossero in possesso della ricorrente;
(ii) perché gli estratti conto delle predette tessere poste-pay documentano una operatività delle stesse in territorio cubano anche dopo che la ricorrente era giunta in Italia (a dimostrazione del fatto che è dubbio che quelle tessere fossero in possesso della ricorrente);
(iii) perché gli estratti conto delle tessere poste-pay documenterebbero – a tutto concedere – un sostentamento offerto alla ricorrente per un lasso di tempo ristretto, del tutto insufficiente a dare concretezza al concetto di «vivenza a carico» che costituisce il necessario presupposto per il rilascio della carta di soggiorno richiesta.
12. In merito alla questione della «vivenza a carico», occorre preliminarmente svolgere alcune considerazioni. Giova anzitutto
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