Trib. Milano, sentenza 12/07/2024, n. 6994
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Testo completo
N. R.G. 44579/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Milano
Sezione specializzata immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell Org_1
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario dott.ssa A T, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281SEXIES, ULTIMO COMMA, C.P.C. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 44579/2023 promossa da
nata il 7.09.1980 a San S (El Parte_1
S), , rappresentata e difesa dall'avv. C D C, ed C.F._1 elettivamente domiciliata in piazza IV Novembre n. 4 a Milano, presso lo studio del difensore, per procura agli atti, ricorrente contro
della provincia di Milano, Controparte_1 rappresentata e difesa ex Lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, resistente
OGGETTO: accertamento diritto al rilascio del permesso di soggiorno ex art. 30, comma 1, lettera C), T.U.I..
Conclusioni: Parte ricorrente conclude come da ricorso.
***
Con ricorso ex art. 281sexies c.p.c. depositato in data 19.12.2023
[...]
ha impugnato il decreto di diniego del rilascio del permesso Parte_1 di soggiorno n. Prot. , emesso dalla Questura della Provincia di Milano in Nume_1 data 28.09.2023 e notificato in data 23.11.2023, con cui è stata respinta la sua richiesta di rilascio di permesso di soggiorno per motivi familiari, al seguito della figlia regolarmente soggiornante, , nata il 9.03.1998 Persona_1 in El S.
1
Con il ricorso ha chiesto al Tribunale di “accertare e dichiarare Parte_1
l'inefficacia/l'annullabilità/nullità del decreto di rigetto della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi famigliari emesso dalla Questura di Milano per i motivi di cui in narrativa;accertare e dichiarare il diritto della sig.ra
[...]
ad ottenere permesso di soggiorno ex art. 30 c. 1 lett. C) Parte_1 testo unico immigrazione”.
Con memoria difensiva depositata in data 22.01.2024 si è costituito in giudizio il
resistente, sostenendo la legittimità dell'operato dell'amministrazione. CP_1
Il Giudice, verificata la regolarità del contraddittorio e sentita parte ricorrente, all'udienza del 18.04.2024 il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, riservandosi il deposito della sentenza entro trenta giorni, ex art. 281sexies, ultimo comma, c.p.c..
***
Quanto ai vizi formali del provvedimento impugnato, eccepiti dalla ricorrente, occorre osservare che innanzi al Giudice ordinario si discute dell'esistenza di un diritto soggettivo che si assume leso in conseguenza dell'operato dell'Amministrazione. Pertanto, non si tratta di un giudizio di legittimità del provvedimento. Ne deriva che, a prescindere da ulteriori considerazioni, eventuali vizi formali non possono assumere alcuna rilevanza ai fini dell'accoglimento delle pretese di parte ricorrente, poiché l'oggetto del giudizio è limitato all'accertamento dell'esistenza del diritto invocato e asseritamente violato.
Passando al merito della controversia si deve evidenziare che l'odierna ricorrente è entrata in Italia il 12.07.2022 con aereo proveniente da El S, previo scalo a
Madrid. Ha poi presentato istanza di rilascio di permesso di soggiorno per motivi familiari alla la quale ha rigettato l'istanza con la seguente Controparte_2 motivazione: “la predetta, la quale non ha ancora senz'altro raggiunto il sessantacinquesimo anno di età … è irregolare sul territorio nazionale poiché è entrata in Italia in data 12.07.2022 con volo proveniente da Madrid (area Shengen)
e non ha effettuato dichiarazione di presenza alcuna, contravvenendo a quanto prescritto dall'art. 1, comma 2, L. 68/2007 … rilevato altresì che dalla documentazione allegata all'istanza non risultano dimostrate: la mancanza di altri figli nel paese d'origine …” (cfr. provv. impugnato).
2
Ciò posto però occorre evidenziare che la ricorrente ha chiesto l'accertamento del suo diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari quale familiare di un soggetto (la figlia) che gode dello status della protezione internazionale.
La figlia della ricorrente, cittadina salvadoregna, al seguito della quale la stessa ha chiesto il rilascio del permesso di soggiorno è pacificamente titolare dello status di protezione sussidiaria (cfr. docc. 4 e 15 all. ricorso).
L'art. 22, comma 3, D.Lgs. n. 251 del 19 novembre 2007 prevede esplicitamente che “ai familiari del titolare dello status di protezione Internazionale presenti sul territorio nazionale che individualmente non hanno diritto a tale status è rilasciato il permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'articolo 30 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.”
Si tratta di una norma di portata ampia volta a tutelare – come esplicitamente sancito dal comma 1 della predetta disposizione – il diritto all'unità familiare di coloro i quali sono beneficiari dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria, concedendo ai loro familiari comunque presenti sul territorio nazionale il diritto ad ottenere un permesso di soggiorno per motivi familiari.
Con detta previsione, pertanto, viene introdotta nel nostro ordinamento una nuova ipotesi di permesso di soggiorno per motivi familiari, diversa ed ulteriore rispetto al ricongiungimento familiare che prevede quale unico requisito per la sua concessione l'essere familiare di un soggetto beneficiario della protezione internazionale.
Stante la qualifica di titolare di protezione sussidiaria in capo alla figlia della ricorrente, non si devono provare le condizioni di cui all'art. 29, comma 3, lettere
a), b), b-bis), D.Lgs. n. 286 del 1998 (ovvero idoneo alloggio, reddito minimo annuo, assicurazione sanitaria).
Ancora, in virtù dell'art. 30, comma 1, lettera c), D.Lgs. 286/98, nei casi di permesso di soggiorno per motivi familiari al seguito di familiare straniero soggiornante in Italia: “… Qualora detto cittadino sia un rifugiato si prescinde dal possesso di un valido permesso di soggiorno da parte del familiare.”
Inoltre, al fine di provare la necessaria condizione di cui allo stesso art. 29, primo comma, lettera d), (cioè genitore a carico del figlio già regolarmente soggiornante in Italia, che non abbia altri figli nel Paese di provenienza), è legittimo utilizzare
3
qualsiasi mezzo con cui dimostrarsi il suddetto vincolo familiare, e non soltanto le certificazioni o autenticazioni di atti da parte delle autorità di ambasciata e consolari).
Il consolato generale di El S a Milano ha rappresentato che “non possiamo stabilire il numero di figli che ha la cittadina salvadoregna Parte_1
, questo a causa del gran numero di uffici che esiste nel nostro paese: non
[...] esiste un organo centrale in grado di rilasciare un certificato che attesti il numero di figli avuto da un soggetto …” (cfr. doc. n. 23 all. nota dep. 15.03.2024).
Parte ricorrente ha peraltro dimostrato di essere genitore a carico della figlia soggiornante in Italia mediante una dichiarazione consolare di assenza di reddito,
l'attestazione non contribuenti rilasciata dal Governo di El S, l'attestazione investimenti e risparmio rilasciata dall'ufficio competente e l'attestazione rilasciata dall'ufficio divisioni, assicurazioni, riscossioni e prestazioni economiche, e diverse ricevute di rimesse inviate in El S nel corso degli anni (cfr. docc. da 19 a 23 all. ricorso).
Considerato che la figlia cittadina salvadoregna è beneficiaria dello status di protezione sussidiaria deve affermarsi che la ricorrente ha diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'art. 22, comma 3, D.Lgs. n.
251 del 19.11.2007.
Il ricorso deve dunque essere accolto.
Valutate la natura e l'esito complessivo del giudizio, sia della fase cautelare che di merito, le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti, anche considerato che non risulta che i documenti decisivi ai fini del decidere siano stati posti tempestivamente a conoscenza della Pubblica Amministrazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Milano
Sezione specializzata immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell Org_1
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario dott.ssa A T, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281SEXIES, ULTIMO COMMA, C.P.C. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 44579/2023 promossa da
nata il 7.09.1980 a San S (El Parte_1
S), , rappresentata e difesa dall'avv. C D C, ed C.F._1 elettivamente domiciliata in piazza IV Novembre n. 4 a Milano, presso lo studio del difensore, per procura agli atti, ricorrente contro
della provincia di Milano, Controparte_1 rappresentata e difesa ex Lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, resistente
OGGETTO: accertamento diritto al rilascio del permesso di soggiorno ex art. 30, comma 1, lettera C), T.U.I..
Conclusioni: Parte ricorrente conclude come da ricorso.
***
Con ricorso ex art. 281sexies c.p.c. depositato in data 19.12.2023
[...]
ha impugnato il decreto di diniego del rilascio del permesso Parte_1 di soggiorno n. Prot. , emesso dalla Questura della Provincia di Milano in Nume_1 data 28.09.2023 e notificato in data 23.11.2023, con cui è stata respinta la sua richiesta di rilascio di permesso di soggiorno per motivi familiari, al seguito della figlia regolarmente soggiornante, , nata il 9.03.1998 Persona_1 in El S.
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Con il ricorso ha chiesto al Tribunale di “accertare e dichiarare Parte_1
l'inefficacia/l'annullabilità/nullità del decreto di rigetto della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi famigliari emesso dalla Questura di Milano per i motivi di cui in narrativa;accertare e dichiarare il diritto della sig.ra
[...]
ad ottenere permesso di soggiorno ex art. 30 c. 1 lett. C) Parte_1 testo unico immigrazione”.
Con memoria difensiva depositata in data 22.01.2024 si è costituito in giudizio il
resistente, sostenendo la legittimità dell'operato dell'amministrazione. CP_1
Il Giudice, verificata la regolarità del contraddittorio e sentita parte ricorrente, all'udienza del 18.04.2024 il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, riservandosi il deposito della sentenza entro trenta giorni, ex art. 281sexies, ultimo comma, c.p.c..
***
Quanto ai vizi formali del provvedimento impugnato, eccepiti dalla ricorrente, occorre osservare che innanzi al Giudice ordinario si discute dell'esistenza di un diritto soggettivo che si assume leso in conseguenza dell'operato dell'Amministrazione. Pertanto, non si tratta di un giudizio di legittimità del provvedimento. Ne deriva che, a prescindere da ulteriori considerazioni, eventuali vizi formali non possono assumere alcuna rilevanza ai fini dell'accoglimento delle pretese di parte ricorrente, poiché l'oggetto del giudizio è limitato all'accertamento dell'esistenza del diritto invocato e asseritamente violato.
Passando al merito della controversia si deve evidenziare che l'odierna ricorrente è entrata in Italia il 12.07.2022 con aereo proveniente da El S, previo scalo a
Madrid. Ha poi presentato istanza di rilascio di permesso di soggiorno per motivi familiari alla la quale ha rigettato l'istanza con la seguente Controparte_2 motivazione: “la predetta, la quale non ha ancora senz'altro raggiunto il sessantacinquesimo anno di età … è irregolare sul territorio nazionale poiché è entrata in Italia in data 12.07.2022 con volo proveniente da Madrid (area Shengen)
e non ha effettuato dichiarazione di presenza alcuna, contravvenendo a quanto prescritto dall'art. 1, comma 2, L. 68/2007 … rilevato altresì che dalla documentazione allegata all'istanza non risultano dimostrate: la mancanza di altri figli nel paese d'origine …” (cfr. provv. impugnato).
2
Ciò posto però occorre evidenziare che la ricorrente ha chiesto l'accertamento del suo diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari quale familiare di un soggetto (la figlia) che gode dello status della protezione internazionale.
La figlia della ricorrente, cittadina salvadoregna, al seguito della quale la stessa ha chiesto il rilascio del permesso di soggiorno è pacificamente titolare dello status di protezione sussidiaria (cfr. docc. 4 e 15 all. ricorso).
L'art. 22, comma 3, D.Lgs. n. 251 del 19 novembre 2007 prevede esplicitamente che “ai familiari del titolare dello status di protezione Internazionale presenti sul territorio nazionale che individualmente non hanno diritto a tale status è rilasciato il permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'articolo 30 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.”
Si tratta di una norma di portata ampia volta a tutelare – come esplicitamente sancito dal comma 1 della predetta disposizione – il diritto all'unità familiare di coloro i quali sono beneficiari dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria, concedendo ai loro familiari comunque presenti sul territorio nazionale il diritto ad ottenere un permesso di soggiorno per motivi familiari.
Con detta previsione, pertanto, viene introdotta nel nostro ordinamento una nuova ipotesi di permesso di soggiorno per motivi familiari, diversa ed ulteriore rispetto al ricongiungimento familiare che prevede quale unico requisito per la sua concessione l'essere familiare di un soggetto beneficiario della protezione internazionale.
Stante la qualifica di titolare di protezione sussidiaria in capo alla figlia della ricorrente, non si devono provare le condizioni di cui all'art. 29, comma 3, lettere
a), b), b-bis), D.Lgs. n. 286 del 1998 (ovvero idoneo alloggio, reddito minimo annuo, assicurazione sanitaria).
Ancora, in virtù dell'art. 30, comma 1, lettera c), D.Lgs. 286/98, nei casi di permesso di soggiorno per motivi familiari al seguito di familiare straniero soggiornante in Italia: “… Qualora detto cittadino sia un rifugiato si prescinde dal possesso di un valido permesso di soggiorno da parte del familiare.”
Inoltre, al fine di provare la necessaria condizione di cui allo stesso art. 29, primo comma, lettera d), (cioè genitore a carico del figlio già regolarmente soggiornante in Italia, che non abbia altri figli nel Paese di provenienza), è legittimo utilizzare
3
qualsiasi mezzo con cui dimostrarsi il suddetto vincolo familiare, e non soltanto le certificazioni o autenticazioni di atti da parte delle autorità di ambasciata e consolari).
Il consolato generale di El S a Milano ha rappresentato che “non possiamo stabilire il numero di figli che ha la cittadina salvadoregna Parte_1
, questo a causa del gran numero di uffici che esiste nel nostro paese: non
[...] esiste un organo centrale in grado di rilasciare un certificato che attesti il numero di figli avuto da un soggetto …” (cfr. doc. n. 23 all. nota dep. 15.03.2024).
Parte ricorrente ha peraltro dimostrato di essere genitore a carico della figlia soggiornante in Italia mediante una dichiarazione consolare di assenza di reddito,
l'attestazione non contribuenti rilasciata dal Governo di El S, l'attestazione investimenti e risparmio rilasciata dall'ufficio competente e l'attestazione rilasciata dall'ufficio divisioni, assicurazioni, riscossioni e prestazioni economiche, e diverse ricevute di rimesse inviate in El S nel corso degli anni (cfr. docc. da 19 a 23 all. ricorso).
Considerato che la figlia cittadina salvadoregna è beneficiaria dello status di protezione sussidiaria deve affermarsi che la ricorrente ha diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'art. 22, comma 3, D.Lgs. n.
251 del 19.11.2007.
Il ricorso deve dunque essere accolto.
Valutate la natura e l'esito complessivo del giudizio, sia della fase cautelare che di merito, le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti, anche considerato che non risulta che i documenti decisivi ai fini del decidere siano stati posti tempestivamente a conoscenza della Pubblica Amministrazione
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