Trib. Palermo, sentenza 04/12/2024, n. 5925

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Palermo, sentenza 04/12/2024, n. 5925
Giurisdizione : Trib. Palermo
Numero : 5925
Data del deposito : 4 dicembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 7715/2024 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nata a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliata in VIA MARCHESE DI VILLABIANCA 61 90143
PALERMO, presso lo studio dell'Avv. CUSUMANO GIUSEPPINA ALESSIA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;

E
, nato a [...], in data [...], Controparte_1 elettivamente domiciliato in Palermo Via Ruggero Settimo n. 74 /h, presso lo studio dell'Avv. PARISI VINCENZA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;

CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio - Cessazione effetti civili
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi accordo sottoscritto dalle parti e note di trattazione scritta dell'udienza
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Premesso che il giudizio di divorzio era stato inizialmente promosso da
, deve darsi atto che, successivamente all'udienza del Parte_1
22 ottobre 2024, le parti hanno raggiunto un accordo depositato telematicamente il 7 novembre 2024 e sottoscritto il 4 novembre 2024, con cui
1


hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Monreale il 17 ottobre 2003 alle condizioni ivi indicate.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 26 novembre 2024, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insisito nell'accordo.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata
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