Trib. Castrovillari, sentenza 03/01/2025, n. 3
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Proc. n. 879/2019 R.G.
IL GIUDICE letti gli atti del procedimento in epigrafe richiamato;
esaminata la documentazione prodotta;
preso atto del contenuto delle deduzioni, eccezioni e conclusioni rassegnate dall'avv. Ettore
Zagarese per parte attrice e dall'avv. Rosellina Madeo per AP LA, nelle note scritte in sostituzione dell'udienza di cui all'art. 127-ter c.p.c., depositate per via telematica entro il termine all'uopo precedentemente accordato e qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte;
pqm
decide la causa come da sentenza che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI - SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Prato, a seguito di discussione ex art. 281-sexies c.p.c. come da note sostitutive dell'udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 879 del R.G. 2019, promossa da:
IA IE IO (c.f. [...]), rappresentato e difeso dall'avv.
Ettore Zagarese;
- attore - contro
AP LA (c.f. [...]), rappresentata e difesa dall'avv. Rosellina Madeo;
- convenuta - nonché
P.E.A.M. s.n.c. di FE NC & C. (c.f. 01951570785), in persona del legale rappresentante pro tempore;
- convenuta contumace -
e
ED ES (c.f. [...]);
- terzo chiamato contumace -
Conclusioni: come in atti, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
FATTI DI CAUSA
Con l'atto introduttivo del presente procedimento DO ER IO ha evocato in giudizio i convenuti in epigrafe assumendo di essere creditore della P.E.A.M. s.n.c. di FE NC &
C. delle somme portate dal titolo esecutivo giudiziale costituito dalla sentenza n. 556/2018, emessa in data 10.4.2018 dal giudice del lavoro dell'intestato Tribunale nell'ambito del procedimento rubricato al n. 600-16 R.G.L.;
in particolare, l'attore ha dedotto di avere notificato un atto di pignoramento presso terzi e, stante l'infruttuoso esperimento dello stesso, di avere eseguito in data
10.1.2019 un pignoramento mobiliare nel corso del quale, tra le altre cose, FE NC ha dichiarato di essere proprietario di due beni mobili registrati, ossia un furgone con targa cj382 zh ed un fuoristrada modello “Vitara” di cui non ricordava la targa ma che in quel momento non era nella propria materiale disponibilità.
L'attore ha dedotto, inoltre, che dalla consultazione dell'archivio del Pubblico Registro
Automobilistico era emerso che il debitore, con scrittura privata del 7.1.2019, aveva trasferito la proprietà del bene mobile registrato, modello Suzuki “Vitara”, alla moglie AP LA per il prezzo di € 500,00, e che l'atto era stato trascritto il 22.1.2019.
Ritenendo la sussistenza dei presupposti dell'azione revocatoria di cui all'art. 2901 c.c., ha concluso per la declaratoria di inefficacia - nei propri confronti - del predetto atto dispositivo, con condanna dei convenuti al pagamento delle spese e competenze di lite.
Instaurato il contraddittorio, con memoria di costituzione depositata in cancelleria in data 1.10.2019
si è costituita in giudizio AP LA, la quale ha impugnato e contestato l'avversa domanda - di cui ha invocato l'integrale rigetto, con il favore degli onorari di lite - rilevando l'insussistenza dei presupposti di legge per l'accoglimento della azionata domanda revocatoria.
Disposta con ordinanza del 15.4.2024 la chiamata in causa di FE NC, questi, al pari della società P.E.A.M. s.n.c. di FE NC & C., non ha inteso costituirsi.
La causa veniva istruita a mezzo produzione documentale, interrogatorio formale di AP LA e prova testimoniale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, va dichiarata la contumacia della convenuta compagine societaria P.E.A.M.
s.n.c. di FE NC & C. e del terzo chiamato in causa FE NC, i quali -
sebbene ritualmente evocati in giudizio - non hanno inteso costituirsi.
2. Par d'uopo premettere che, come noto, l'azione revocatoria ordinaria rientra tra i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale e trova disciplina agli artt. 2901-2904 del codice civile.
La finalità di tale azione è essenzialmente di tipo conservativo-cautelare, posto che non mira a soddisfare direttamente le pretese del creditore, quanto piuttosto a preservare la garanzia patrimoniale generica del debitore che, ai sensi dell'art. 2740 c.c., “risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri”, consentendo al creditore di ottenere la declaratoria giudiziale di inefficacia relativa dell'atto di disposizione lesivo delle proprie ragioni.
Per effetto della sentenza di revoca, infatti, il bene alienato dal debitore rimane esposto, presso
l'acquirente, all'azione esecutiva del creditore, nel senso che il bene non retrocede nel patrimonio del debitore alienante e, tuttavia, rimane compreso nella garanzia generale spettante al creditore in base al combinato disposto dell'art. 2740 c.c. con gli artt. 2902 comma 1 e 2910 comma 2 c.c.
Considerato che ai sensi dell'art. 2697 c.c. “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”, il creditore che intenda esperire l'azione revocatoria ordinaria ha l'onere di provare la sussistenza dei seguenti presupposti: 1) l'esistenza di un valido rapporto di credito tra il creditore che agisce in revocatoria ed il debitore disponente;
2) l'atto di disposizione posto in essere dal debitore;
3) il pregiudizio arrecato dall'atto predetto alle ragioni creditorie e, in particolare, alla garanzia patrimoniale che assiste il credito (c.d. eventus damni);
4) il
Proc. n. 879/2019 R.G.
IL GIUDICE letti gli atti del procedimento in epigrafe richiamato;
esaminata la documentazione prodotta;
preso atto del contenuto delle deduzioni, eccezioni e conclusioni rassegnate dall'avv. Ettore
Zagarese per parte attrice e dall'avv. Rosellina Madeo per AP LA, nelle note scritte in sostituzione dell'udienza di cui all'art. 127-ter c.p.c., depositate per via telematica entro il termine all'uopo precedentemente accordato e qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte;
pqm
decide la causa come da sentenza che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI - SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Prato, a seguito di discussione ex art. 281-sexies c.p.c. come da note sostitutive dell'udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 879 del R.G. 2019, promossa da:
IA IE IO (c.f. [...]), rappresentato e difeso dall'avv.
Ettore Zagarese;
- attore - contro
AP LA (c.f. [...]), rappresentata e difesa dall'avv. Rosellina Madeo;
- convenuta - nonché
P.E.A.M. s.n.c. di FE NC & C. (c.f. 01951570785), in persona del legale rappresentante pro tempore;
- convenuta contumace -
e
ED ES (c.f. [...]);
- terzo chiamato contumace -
Conclusioni: come in atti, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
FATTI DI CAUSA
Con l'atto introduttivo del presente procedimento DO ER IO ha evocato in giudizio i convenuti in epigrafe assumendo di essere creditore della P.E.A.M. s.n.c. di FE NC &
C. delle somme portate dal titolo esecutivo giudiziale costituito dalla sentenza n. 556/2018, emessa in data 10.4.2018 dal giudice del lavoro dell'intestato Tribunale nell'ambito del procedimento rubricato al n. 600-16 R.G.L.;
in particolare, l'attore ha dedotto di avere notificato un atto di pignoramento presso terzi e, stante l'infruttuoso esperimento dello stesso, di avere eseguito in data
10.1.2019 un pignoramento mobiliare nel corso del quale, tra le altre cose, FE NC ha dichiarato di essere proprietario di due beni mobili registrati, ossia un furgone con targa cj382 zh ed un fuoristrada modello “Vitara” di cui non ricordava la targa ma che in quel momento non era nella propria materiale disponibilità.
L'attore ha dedotto, inoltre, che dalla consultazione dell'archivio del Pubblico Registro
Automobilistico era emerso che il debitore, con scrittura privata del 7.1.2019, aveva trasferito la proprietà del bene mobile registrato, modello Suzuki “Vitara”, alla moglie AP LA per il prezzo di € 500,00, e che l'atto era stato trascritto il 22.1.2019.
Ritenendo la sussistenza dei presupposti dell'azione revocatoria di cui all'art. 2901 c.c., ha concluso per la declaratoria di inefficacia - nei propri confronti - del predetto atto dispositivo, con condanna dei convenuti al pagamento delle spese e competenze di lite.
Instaurato il contraddittorio, con memoria di costituzione depositata in cancelleria in data 1.10.2019
si è costituita in giudizio AP LA, la quale ha impugnato e contestato l'avversa domanda - di cui ha invocato l'integrale rigetto, con il favore degli onorari di lite - rilevando l'insussistenza dei presupposti di legge per l'accoglimento della azionata domanda revocatoria.
Disposta con ordinanza del 15.4.2024 la chiamata in causa di FE NC, questi, al pari della società P.E.A.M. s.n.c. di FE NC & C., non ha inteso costituirsi.
La causa veniva istruita a mezzo produzione documentale, interrogatorio formale di AP LA e prova testimoniale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, va dichiarata la contumacia della convenuta compagine societaria P.E.A.M.
s.n.c. di FE NC & C. e del terzo chiamato in causa FE NC, i quali -
sebbene ritualmente evocati in giudizio - non hanno inteso costituirsi.
2. Par d'uopo premettere che, come noto, l'azione revocatoria ordinaria rientra tra i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale e trova disciplina agli artt. 2901-2904 del codice civile.
La finalità di tale azione è essenzialmente di tipo conservativo-cautelare, posto che non mira a soddisfare direttamente le pretese del creditore, quanto piuttosto a preservare la garanzia patrimoniale generica del debitore che, ai sensi dell'art. 2740 c.c., “risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri”, consentendo al creditore di ottenere la declaratoria giudiziale di inefficacia relativa dell'atto di disposizione lesivo delle proprie ragioni.
Per effetto della sentenza di revoca, infatti, il bene alienato dal debitore rimane esposto, presso
l'acquirente, all'azione esecutiva del creditore, nel senso che il bene non retrocede nel patrimonio del debitore alienante e, tuttavia, rimane compreso nella garanzia generale spettante al creditore in base al combinato disposto dell'art. 2740 c.c. con gli artt. 2902 comma 1 e 2910 comma 2 c.c.
Considerato che ai sensi dell'art. 2697 c.c. “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”, il creditore che intenda esperire l'azione revocatoria ordinaria ha l'onere di provare la sussistenza dei seguenti presupposti: 1) l'esistenza di un valido rapporto di credito tra il creditore che agisce in revocatoria ed il debitore disponente;
2) l'atto di disposizione posto in essere dal debitore;
3) il pregiudizio arrecato dall'atto predetto alle ragioni creditorie e, in particolare, alla garanzia patrimoniale che assiste il credito (c.d. eventus damni);
4) il
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi