Trib. Trani, sentenza 07/01/2025, n. 19
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Testo completo
N. R.G. 2696/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRANI
SEZIONE CIVILE
AREA 3- CONT/CONTRATTUALE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Di Giacinto ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2696/2023 promossa da:
CONDOMINIO DI VIA PAOLUCCI N. 2/A, (P.I.V.A. 92059100724), in persona dell'amministratore pro tempore, rappresentato e difeso in giudizio dall'Avv. IC Musci, giusta procura apposta su foglio separato trasmesso nel fascicolo telematico
- OPPONENTE
Contro
QU OM. IG, rappresentato e difeso dall'Avv. Pietro Luigi Maria Cervellera, giusta procura apposta su foglio separato trasmesso nel fascicolo telematico
- OPPOSTO
Oggetto: pagamento del corrispettivo – Indennità di avviamento – ripetizione di indebito
Conclusioni delle parti (come da udienza di p.c. del 07.11.2024):
Opponente: “a) Revocare il decreto ingiuntivo n. 185/2012 emesso dal Giudice del Tribunale di
Trani = Sezione Distaccata di Ruvo di Puglia in data 15/6/2012 per i motivi tutti esposti nel predetto atto di opposizione a decreto ingiuntivo notificato il 28/9/2012;
b) Dichiarare e ritenere che nulla è dovuto al OM. IG QU, titolare della omonima impresa edile;
c) In via subordinata dichiarare e ritenere che il corrispettivo dell'appalto ammonta a € 65.866,75 e che
l'importo dovuto a saldo del corrispettivo ammonta a € 13.673,75 (€ 65.866,75 – acconti €
52.193,00);
d) In via riconvenzionale dichiarare la responsabilità della Impresa OM. IG QU per la non corretta esecuzione dei lavori a seguito dei vizi e difformità dell'opera evidenziatesi e condannare il medesimo al pagamento della somma di € 24.518,70 a titolo di importo necessario per la esecuzione dei lavori necessari alle opere di ripristino;
e) Nella ipotesi in cui sarà dovuto un qualsivoglia importo a saldo del corrispettivo, compensare parzialmente
l'importo dei danni suddetti, con l'importo del corrispettivo dovuto a saldo e condannare il OM.
IG QU al pagamento della differenza;
f) Con vittoria di spese e compensi del giudizio.”;
Opposta: “ Voglia il Tribunale di Trani, previo integrale rigetto di ogni avversa istanza ed eccezione, disporre la rinnovazione della CTU per tutti i motivi già esposti;
all'esito e in ogni caso, rigettare in toto l'avversa opposizione a decreto ingiuntivo, sia con riferimento all'eccezione preliminare di nullità, che con riguardo a tutte le domande di merito, in particolare alla spiegata riconvenzionale e alla richiesta compensazione;
per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto, n. 185/2012 pronunciato dall'intestato Tribunale, nella articolazione territoriale all'epoca esistente;
condannare il Condominio opponente al pagamento delle spese, diritti e onorari del presente giudizio di opposizione.”;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 27.6.2023 il Condominio di Via Paolucci N. 2/A, ha convenuto in giudizio dinanzi a codesto Tribunale il OM. IG QU, riassumendo il giudizio già instaurato dinanzi a codesto Tribunale – Sez. Distaccata di Ruvo di Puglia - con atto di citazione del 28.9.2012 e con il quale il condominio si era opposto al decreto ingiuntivo n.
182/2012, emesso in data 15/6/2012, di condanna al pagamento in favore del OM. QU – quale titolare dell'omonima impresa edile - delòa somma di € 34.428,52 oltre interessi e spese di lite, quale corrispettivo dovuto per i lavori di manutenzione straordinaria eseguiti in favore del
Condominio medesimo, giusta contratto di appalto intercorso tra le parti.
Nell'atto di citazione in opposizione il condominio aveva eccepito, in estrema sintesi: a) in rito, “la nullità della procura alle liti del ricorso per decreto ingiuntivo e del decreto stesso”, essendo stata la procura conferita su foglio separato nonostante vi fosse lo spazio per l'apposizione in calce al ricorso monitorio;
b) nel merito, la infondatezza della pretesa creditoria, in primo luogo per la esecuzione dei lavori non a regola d'arte, nei termini specificamente indicati in atti, con conseguente costi per eliminare i vizi pari ad euro 24.518,70;
c) la erronea quantificazione del corrispettivo, in quanto il DL, padre dell'opposto, senza procedere a verifica e collaudo, avrebbe erroneamente contabilizzato le somme dovute in euro 82.565,02, a fronte dell'importo contrattuale
pari ad euro 62.662,00 oltre iva e di un corrispettivo dovuto pari ad euro 65.866,76 oltre iva;
nonché tenendo conto del versamento a titolo di acconto della somma di euro 52.193,00. Aveva, quindi, invocato in via riconvenzionale: d) la declaratoria della responsabilità dell'impresa per la non corretta esecuzione dei lavori;
e) la condanna della stessa al risarcimento dei danni pari ai costi per emendare i vizi.
Aveva concluso, dunque, nei seguenti termini: “1) Revocare il decreto ingiuntivo opposto per i motivi tutti esposti nella narrativa del presente atto;
2) Dichiarare la nullità della procura alle liti del ricorso e del decreto ingiuntivo;
3) Dichiarare e ritenere che nulla è dovuto al OM.
IG QU, titolare della omonima impresa edile;
4) In via subordinata dichiarare e ritenere che il corrispettivo dell'appalto ammonta a € 65.866,75 e che l'importo dovuto a saldo del corrispettivo ammonta a € 13.673,75 (€ 65.866,75 – acconti € 52.193,00);
5) In via riconvenzionale dichiarare la responsabilità della Impresa OM.IG QU per la non corretta esecuzione dei lavori a seguito dei vizi e difformità dell'opera evidenziatesi e condannare il medesimo al pagamento della somma di € 24.518,70 a titolo di importo dovuto per la esecuzione dei lavori necessari alle opere di ripristino;
6) Nella ipotesi in cui sarà dovuto un qualsivoglia importo
a saldo del corrispettivo, compensare parzialmente l'importo dei danni suddetti, con l'importo del corrispettivo dovuto a saldo e condannare il OM. IG QU al pagamento della differenza;
7) Condannare l'opposto al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio”.
Con comparsa del 21.12.2012 si era costituito in giudizio l'opposto, invocando il rigetto dell'avversa opposizione e deducendo, in sintesi: i) che l'opposta, in forza del contratto di appalto del 1.12.2011 e del disciplinare del 21.9.2011, aveva eseguito le opere di manutenzione straordinaria in favore del Condominio, il quale non aveva corrisposto il saldo dovuto pari ad euro 44.621,52, giusta fattura n. 3/2012;
ii) la regolarità della procura, in forza del più recente orientamento di legittimità;
iii) che il corrispettivo era stato determinato sulla base di quantità non misurate, essendo quindi stato rideterminato all'esito delle corrette misurazioni effettuate in sede esecutiva, in ossequio alle clausole contrattuali;
iv) che in data 16.4.2012 lo stesso Amministratore, nel contestare la contabilità finale dei lavori, aveva confessoriamente indicato la corretta somma dovuta nell'importo di euro 81.089,36;
v) che le opere sarebbero state eseguite in conformità alle regole dell'arte e che mai alcuna contestazione sarebbe stata mossa;
che l'impresa avrebbe suggerito accorgimenti tecnici rifiutati dalla committente e che avrebbe comunicato in data 27.4.2012 la propria disponibilità a verificare l'esistenza dei vizi, non ricevendo riscontro.
Aveva concluso richiedendo di “Rigettare in toto l'avversa opposizione a decreto ingiuntivo, sia con riferimento all'eccezione preliminare di nullità, che con riguardo a tutte le domande di merito, in particolare alla spiegata riconvenzionale e alla richiesta di compensazione;
Per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto numero 158/2012 pronunciato dall'intestato tribunale;
condannare il condominio ponente al pagamento delle spese, diritti in orari del presente giudizio di opposizione”.
La causa era stata istruita con l'assunzione delle prove orali e con l'espletamento di una consulenza tecnica di ufficio affidata all'Ing. Salvatore Lombardi.
In seguito ad istanza del 5.10.2017 dell'avv. Cervellera Letizia, già difensore dell'opposto, con la quale la stessa aveva comunicato la avvenuta cancellazione dall'albo degli Avvocati, il processo era stato dichiarato interrotto con ordinanza del 27.10.2017.
Con ricorso del 3.11.2017 il processo era stato riassunto e con sentenza n. 1443/2018 emessa in data 2/7/2018, codesto Tribunale, in accoglimento dell'eccezione formulata dalla difesa del QU, aveva dichiarato estinto in giudizio, compensando le spese di lite e ponendo quelle di ctu definitivamente a carico delle parti in solido.
Il condominio in data 27/9/2018 aveva formulato appello avverso la predetta sentenza e la
Corte d'Appello di Bari, con sentenza n. 528/2023 depositata in Cancelleria in data 30/3/2023, ha così statuito: “1) dichiara la nullità dell'impugnata sentenza ai sensi dell'art. 345 c.p. (ante riforma);
2) rimette la causa innanzi al Tribunale di Bari, assegnando alle parti termine perentorio di mesi tre dalla comunicazione della sentenza, per la
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRANI
SEZIONE CIVILE
AREA 3- CONT/CONTRATTUALE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Di Giacinto ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2696/2023 promossa da:
CONDOMINIO DI VIA PAOLUCCI N. 2/A, (P.I.V.A. 92059100724), in persona dell'amministratore pro tempore, rappresentato e difeso in giudizio dall'Avv. IC Musci, giusta procura apposta su foglio separato trasmesso nel fascicolo telematico
- OPPONENTE
Contro
QU OM. IG, rappresentato e difeso dall'Avv. Pietro Luigi Maria Cervellera, giusta procura apposta su foglio separato trasmesso nel fascicolo telematico
- OPPOSTO
Oggetto: pagamento del corrispettivo – Indennità di avviamento – ripetizione di indebito
Conclusioni delle parti (come da udienza di p.c. del 07.11.2024):
Opponente: “a) Revocare il decreto ingiuntivo n. 185/2012 emesso dal Giudice del Tribunale di
Trani = Sezione Distaccata di Ruvo di Puglia in data 15/6/2012 per i motivi tutti esposti nel predetto atto di opposizione a decreto ingiuntivo notificato il 28/9/2012;
b) Dichiarare e ritenere che nulla è dovuto al OM. IG QU, titolare della omonima impresa edile;
c) In via subordinata dichiarare e ritenere che il corrispettivo dell'appalto ammonta a € 65.866,75 e che
l'importo dovuto a saldo del corrispettivo ammonta a € 13.673,75 (€ 65.866,75 – acconti €
52.193,00);
d) In via riconvenzionale dichiarare la responsabilità della Impresa OM. IG QU per la non corretta esecuzione dei lavori a seguito dei vizi e difformità dell'opera evidenziatesi e condannare il medesimo al pagamento della somma di € 24.518,70 a titolo di importo necessario per la esecuzione dei lavori necessari alle opere di ripristino;
e) Nella ipotesi in cui sarà dovuto un qualsivoglia importo a saldo del corrispettivo, compensare parzialmente
l'importo dei danni suddetti, con l'importo del corrispettivo dovuto a saldo e condannare il OM.
IG QU al pagamento della differenza;
f) Con vittoria di spese e compensi del giudizio.”;
Opposta: “ Voglia il Tribunale di Trani, previo integrale rigetto di ogni avversa istanza ed eccezione, disporre la rinnovazione della CTU per tutti i motivi già esposti;
all'esito e in ogni caso, rigettare in toto l'avversa opposizione a decreto ingiuntivo, sia con riferimento all'eccezione preliminare di nullità, che con riguardo a tutte le domande di merito, in particolare alla spiegata riconvenzionale e alla richiesta compensazione;
per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto, n. 185/2012 pronunciato dall'intestato Tribunale, nella articolazione territoriale all'epoca esistente;
condannare il Condominio opponente al pagamento delle spese, diritti e onorari del presente giudizio di opposizione.”;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 27.6.2023 il Condominio di Via Paolucci N. 2/A, ha convenuto in giudizio dinanzi a codesto Tribunale il OM. IG QU, riassumendo il giudizio già instaurato dinanzi a codesto Tribunale – Sez. Distaccata di Ruvo di Puglia - con atto di citazione del 28.9.2012 e con il quale il condominio si era opposto al decreto ingiuntivo n.
182/2012, emesso in data 15/6/2012, di condanna al pagamento in favore del OM. QU – quale titolare dell'omonima impresa edile - delòa somma di € 34.428,52 oltre interessi e spese di lite, quale corrispettivo dovuto per i lavori di manutenzione straordinaria eseguiti in favore del
Condominio medesimo, giusta contratto di appalto intercorso tra le parti.
Nell'atto di citazione in opposizione il condominio aveva eccepito, in estrema sintesi: a) in rito, “la nullità della procura alle liti del ricorso per decreto ingiuntivo e del decreto stesso”, essendo stata la procura conferita su foglio separato nonostante vi fosse lo spazio per l'apposizione in calce al ricorso monitorio;
b) nel merito, la infondatezza della pretesa creditoria, in primo luogo per la esecuzione dei lavori non a regola d'arte, nei termini specificamente indicati in atti, con conseguente costi per eliminare i vizi pari ad euro 24.518,70;
c) la erronea quantificazione del corrispettivo, in quanto il DL, padre dell'opposto, senza procedere a verifica e collaudo, avrebbe erroneamente contabilizzato le somme dovute in euro 82.565,02, a fronte dell'importo contrattuale
pari ad euro 62.662,00 oltre iva e di un corrispettivo dovuto pari ad euro 65.866,76 oltre iva;
nonché tenendo conto del versamento a titolo di acconto della somma di euro 52.193,00. Aveva, quindi, invocato in via riconvenzionale: d) la declaratoria della responsabilità dell'impresa per la non corretta esecuzione dei lavori;
e) la condanna della stessa al risarcimento dei danni pari ai costi per emendare i vizi.
Aveva concluso, dunque, nei seguenti termini: “1) Revocare il decreto ingiuntivo opposto per i motivi tutti esposti nella narrativa del presente atto;
2) Dichiarare la nullità della procura alle liti del ricorso e del decreto ingiuntivo;
3) Dichiarare e ritenere che nulla è dovuto al OM.
IG QU, titolare della omonima impresa edile;
4) In via subordinata dichiarare e ritenere che il corrispettivo dell'appalto ammonta a € 65.866,75 e che l'importo dovuto a saldo del corrispettivo ammonta a € 13.673,75 (€ 65.866,75 – acconti € 52.193,00);
5) In via riconvenzionale dichiarare la responsabilità della Impresa OM.IG QU per la non corretta esecuzione dei lavori a seguito dei vizi e difformità dell'opera evidenziatesi e condannare il medesimo al pagamento della somma di € 24.518,70 a titolo di importo dovuto per la esecuzione dei lavori necessari alle opere di ripristino;
6) Nella ipotesi in cui sarà dovuto un qualsivoglia importo
a saldo del corrispettivo, compensare parzialmente l'importo dei danni suddetti, con l'importo del corrispettivo dovuto a saldo e condannare il OM. IG QU al pagamento della differenza;
7) Condannare l'opposto al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio”.
Con comparsa del 21.12.2012 si era costituito in giudizio l'opposto, invocando il rigetto dell'avversa opposizione e deducendo, in sintesi: i) che l'opposta, in forza del contratto di appalto del 1.12.2011 e del disciplinare del 21.9.2011, aveva eseguito le opere di manutenzione straordinaria in favore del Condominio, il quale non aveva corrisposto il saldo dovuto pari ad euro 44.621,52, giusta fattura n. 3/2012;
ii) la regolarità della procura, in forza del più recente orientamento di legittimità;
iii) che il corrispettivo era stato determinato sulla base di quantità non misurate, essendo quindi stato rideterminato all'esito delle corrette misurazioni effettuate in sede esecutiva, in ossequio alle clausole contrattuali;
iv) che in data 16.4.2012 lo stesso Amministratore, nel contestare la contabilità finale dei lavori, aveva confessoriamente indicato la corretta somma dovuta nell'importo di euro 81.089,36;
v) che le opere sarebbero state eseguite in conformità alle regole dell'arte e che mai alcuna contestazione sarebbe stata mossa;
che l'impresa avrebbe suggerito accorgimenti tecnici rifiutati dalla committente e che avrebbe comunicato in data 27.4.2012 la propria disponibilità a verificare l'esistenza dei vizi, non ricevendo riscontro.
Aveva concluso richiedendo di “Rigettare in toto l'avversa opposizione a decreto ingiuntivo, sia con riferimento all'eccezione preliminare di nullità, che con riguardo a tutte le domande di merito, in particolare alla spiegata riconvenzionale e alla richiesta di compensazione;
Per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto numero 158/2012 pronunciato dall'intestato tribunale;
condannare il condominio ponente al pagamento delle spese, diritti in orari del presente giudizio di opposizione”.
La causa era stata istruita con l'assunzione delle prove orali e con l'espletamento di una consulenza tecnica di ufficio affidata all'Ing. Salvatore Lombardi.
In seguito ad istanza del 5.10.2017 dell'avv. Cervellera Letizia, già difensore dell'opposto, con la quale la stessa aveva comunicato la avvenuta cancellazione dall'albo degli Avvocati, il processo era stato dichiarato interrotto con ordinanza del 27.10.2017.
Con ricorso del 3.11.2017 il processo era stato riassunto e con sentenza n. 1443/2018 emessa in data 2/7/2018, codesto Tribunale, in accoglimento dell'eccezione formulata dalla difesa del QU, aveva dichiarato estinto in giudizio, compensando le spese di lite e ponendo quelle di ctu definitivamente a carico delle parti in solido.
Il condominio in data 27/9/2018 aveva formulato appello avverso la predetta sentenza e la
Corte d'Appello di Bari, con sentenza n. 528/2023 depositata in Cancelleria in data 30/3/2023, ha così statuito: “1) dichiara la nullità dell'impugnata sentenza ai sensi dell'art. 345 c.p. (ante riforma);
2) rimette la causa innanzi al Tribunale di Bari, assegnando alle parti termine perentorio di mesi tre dalla comunicazione della sentenza, per la
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