Trib. Napoli, sentenza 03/07/2024, n. 3473
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione Lavoro Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro ed in persona del dott. Giovanni Andrea Rippa ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella controversia di lavoro iscritta al n. 11826/2023 RG;
T R A
IS EL, nato a [...] il [...] c.f. [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico Liccardi e dall'Avv. Alfonso Liccardi;
ricorrente
C O N T R O Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - I.N.P.S., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso come in atti;
resistente Conclusioni: come in atti;
Ragioni di fatto e diritto Il ricorrente rappresentava che: “che esso ricorrente ha lavorato per conto ed alle dipendenze della MANITALIDEA S.p.A., fino al 29 febbraio 2020, quando si è dimesso per giusta causa, attesa la omessa corresponsione delle retribuzioni maturate (doc. all. 1);
2) che il Tribunale di Torino con sentenza n. 34 del 04.02.2020 dichiarava lo stato di insolvenza della Manitalidea S.p.a., ponendo la società in amministrazione straordinaria (doc. all. 2);
3) che l'istante provvedeva a depositare istanza di insinuazione al passivo, rubricata al n. 1631 (doc. all. 3), con la quale, fra l'altro, chiedeva il riconoscimento dei crediti costituiti dalla 13^ 2019, dal rateo 13^ 2020 e dai ratei di 14^ mensilità;
4) che l'istante veniva ammesso al passivo per l'importo di complessivi euro 1.128,70 per le retribuzioni omesse, escludendosi altre richieste (doc. all. 4);
5) che lo stato passivo veniva approvato e dichiarato esecutivo il 30.06.2022 (doc. all. 4);
6) che, in data 27.12.2022, presentava domanda all' I.N.P.S., sede di Napoli Vomero, per l'intervento del Fondo di Garanzia per i Crediti Diversi dal TFR ex artt.1 e 2 D.Legs. 80/92, allegando tutta la documentazione del caso e che qui si deposita (doc. all. 5-6);
7) che l'importo da corrispondersi per i crediti diversi resta contenuto nei limiti
1
fissati ex art.2 n.2 D.Legs. 80/92, pari a tre volte la cassa integrazione guadagni del 2020, così, come determinata per l'anno 2020 con la Circolare INPS n. 20 del 10.02.2020 (doc. all. 7). …. 8) che con nota datata 19.01.2023, ricevuta il 14.03.2023 dal ricorrente, l'istituto inopinatamente respingeva la domanda in quanto riteneva “ crediti non anticipabili dall'INPS. Manca inoltre mod. SR52 ” (doc. all. 8)…” Deduceva che la motivazione offerta è del tutto errata ed infondata e chiedeva la condanna dell'INPS al pagamento della somma di euro 389,70 dovuta a titolo di crediti diversi dal TFR. L'INPS si è costituito tempestivamente eccependo: “Controparte afferma di avere diritto al pagamento in ragione dell'ammissione al passivo versata in