Trib. Roma, sentenza 05/09/2024, n. 13724

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 05/09/2024, n. 13724
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 13724
Data del deposito : 5 settembre 2024

Testo completo

1

Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Roma
Sezione 6^ Civile
Il Tribunale Ordinario di Roma - VI Sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario dott.ssa Manuela
Sorrentino, nell'udienza del 05/09/2024, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti presenti, ha pronunciato, ai sensi dell'art.
429 c.p.c.
1 comma, la seguente
SENTENZA dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, nella causa iscritta al n. 13596 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 tra
UR LI e Di RL CO, rappresentati e difesi – giusta procura – dall'avv. PANEBIANCO LUCIA, presso il cui studio sono elettivamente domiciliato in LUNGOTEVERE FLAMINIO 44 00196
ROMA
attore
e
CA IN, convenuto contumace
Conclusioni: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE


1. fatti controversi.

Con atto di citazione debitamente notificato la parte attrice in epigrafe intimava, al convenuto LU ED la licenza per finita locazione per la data del 31.08.24 per l'immobile in Roma via Suor Celestina Donati31 sc.
C int. 9 ed esponeva al tribunale:
- di essere proprietari dell'immobile suddetto e di averlo concesso in locazione all'intimata con contratto 3+2 a decorrere dall' 1.09.21;

-di avere inviato una raccomandata di disdetta in data 27.07.23 al convenuto per il mancato rinnovo alla prima scadenza, con invito a rilasciare l'immobile alla data di scadenza del triennio in cui comunicava di volere adibire l'immobile ad abitazione del figlio;

Tanto esposto in fatto gli attori chiedevano la convalida dello sfratto ed, in caso di opposizione, la pronuncia dell'ordinanza di rilascio con termine minimo per l'esecuzione e vittoria di spese di giudizio.
Nessuno si costituiva per parte intimata.
1


2
Il tribunale, con l'ordinanza del 2.04.24 , ritenuto che il procedimento speciale introdotto dall'attore, ex art. 657 c.p.c., non potesse essere adottato in caso di diniego di rinnovo del contratto alla sua prima scadenza ex art. 30 L. 392/78, disponeva il mutamento del rito e concedeva termine per le memorie integrative.
Parte attrice depositava la memoria autorizzata ex art. 426 cpc in cui davano atto della volontà del figlio degli attori di utilizzare l'immobile come abitazione ed insisteva pertanto nella domanda di cessazione del contratto per il 31.08.24 e nell'ordine di rilascio.
Parte convenuta non si costituiva nemmeno in fase di merito nonostante la notifica dell'ordinanza di mutamento del rito del 5.04.24 e rimaneva contumace per tutto il giudizio.
Veniva esperita la mediazione con
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