Trib. Venezia, sentenza 04/01/2025, n. 31

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Venezia, sentenza 04/01/2025, n. 31
Giurisdizione : Trib. Venezia
Numero : 31
Data del deposito : 4 gennaio 2025

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE IMPRESA
N. 5734/2018 R.G.
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Fabio Doro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 5734/2018 R.G. promossa da:
IU LO (c.f. [...]), rappresentato e difeso dall'avv. FORMENTIN
FABIO e dall'avv. PASSINI ANDREA, opponente, contro
ST RE (c.f. [...]), rappresentata e difesa dall'avv. DOGLIONI
ERMANNO, opposta, in punto: cessione d'azienda.
CONCLUSIONI
Conclusioni dell'opponente:
«Voglia l'Ill.mo Tribale di Venezia
Nel merito ed in principale ed a seguito della rimessione in istruttoria con rinnovo della CTU
- accogliere le conclusioni nel merito contenute nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo con domanda riconvenzionale, disattesa la CTU, condannando l'opposta UL
NA a restituire all'opponente UL LO € 5.336 o somma maggiore o minore che riterrà di giustizia quale differenza tra la somma percepita dall'opposta € 12.000 quale presso per la vendita e l'equo compenso cui l'opposta ha diritto a trattenere di € 6.664 o somma maggiore o minore che risultasse di giustizia.

pagina 1 di 10 - In via subordinata accogliendo l'ipotesi di calcolo 2 della perizia del CTU Fullin come calcolata a pag. 10:”
Equo compenso con la valorizzazione dell'azienda per i soli beni conferiti ed inventariati: €
10.720,24”
Ed a pag. 11
“Deprezzamento dei beni non restituiti: € 1584,00”

Nulla dovendosi per altri importi in quanto indimostrati e non ricavabili dall'atto di compravendita.
Compensandosi interamente le reciproche poste, così come compensando le spese del giudizio tra le parti».
Conclusioni dell'opposta:
In via principale: rigettarsi le domande perché improponibili e comunque infondate in fatto ed in diritto
In via riconvenzionale: a) determinarsi da parte del Giudice o a mezzo di idonea CTU l'importo dovuto dal Sig. UL alla Sig.ra GI a titolo di equo compenso e risarcimento dei danni per l'uso dell'azienda sita in Venezia-Mestre, Via Verdi 87/A dal settembre 2011 all'ottobre
2018 o fino alla sua effettiva restituzione alla venditrice;
b) accertato che la Sig.ra GI

NA ha già pagato in data 06/09/2018 € 1.000,00 per la fornitura di acqua nell'unità immobiliare sita in VeneziaMestre, via Verdi n. 87/A, condannarsi lo stesso attore opponente a rimborsare alla Sig.ra GI quanto risulterà dalla stessa pagato fino al 19/10/2018 a titolo di oneri condominiali;

In via subordinata: Operarsi la compensazione tra quanto dovesse ancora risultare dovuto al
UL dalla Sig.ra GI a titolo di restituzione delle rate pagate con le seguenti poste: a)
l'importo di € 7.379,03 dovuto in forza di atto di precetto notificato in data 25.06.2018 pedissequamente alla sentenza n. 831/2018 in relazione al credito portato dalla stessa;
b) il credito vantato dalla Sig.ra GI a titolo di equo compenso e risarcimento dei danni

(derivanti dalla mancata riconsegna di tutti i beni aziendali di cui all'inventario allegato all'atto di cessione ed arrecati dal UL all'immobile, agli impianti ed alle attrezzature), da determinarsi da parte del Giudice o a mezzo di idonea CTU;
c) l'importo di € 3.660,00

pagina 2 di 10 (calcolati sull'ultima mensilità di canone corrisposta pari ad € 610,00), oltre interessi legali da ogni singola scadenza al saldo effettivo, dovuti dal UL a titolo di occupazione senza titolo dell'unità immobiliare di proprietà della Sig.ra GI NA e sita in Venezia-Mestre, via Verdi
n. 87/A relativamente ai mesi da maggio ad ottobre 2018;
d) l'importo di € 1.000,00 pagato nel settembre 2018 dalla Sig.ra GI per la fornitura di acqua nonché quelle relative agli altri oneri condominiali pagati dalla sig.ra GI al posto del UL fino al 19.10.2018
”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I fatti di causa e le posizioni delle parti sono già stati esposti nella sentenza non definitiva n.
1423/2023 del 4.8.2023, alla cui lettura, pertanto, si rinvia in ossequio al principio di sinteticità degli atti processuali;
di seguito, pertanto, si darà conto degli accadimenti processuali successivi a tale pronuncia e il contenuto degli atti delle parti sarà ripreso nella misura strettamente necessaria ad analizzare le domande e le eccezioni da esse proposte.
Questo Tribunale con la sentenza non definitiva n. 1423/2023:
- ha rigettato l'eccezione sollevata dall'opponente di inammissibilità delle domande riconvenzionali formulate dalla GI nella comparsa di risposta;

- ha dato atto dell'intervenuta rinuncia da parte dell'opposta alla domanda di condanna al pagamento dell'indennità di occupazione dell'immobile sito in Venezia Mestre, alla via Verdi,
n. 87/a formulata al punto b) delle conclusioni in via riconvenzionale della comparsa di costituzione e risposta;

- ha dichiarato inammissibili in quanto nuove e tardivamente introdotte le domande riconvenzionali di risarcimento dei danni da mancata restituzione di beni aziendali e da riconsegna di impianti e attrezzature dell'azienda e dell'immobile di Venezia Mestre, via
Verdi, n. 87/a danneggiati formulate dalla GI al punto b) delle conclusioni in via riconvenzionale della memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1, c.p.c.;

- ha dichiarato inammissibile in quanto nuova e tardivamente introdotta la domanda subordinata di compensazione tra quanto eventualmente dovuto a titolo di restituzione delle rate versate e le poste creditorie di cui al punto precedente formulata dall'opposta al punto
e) delle conclusioni in via riconvenzionale della memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1,
c.p.c.;

- ha revocato il decreto ingiuntivo n. 460/2018 del 13.12.2018, con il quale questo
pagina 3 di 10
Tribunale aveva ingiunto al UL di restituire alla GI l'azienda esercitata all'insegna
“SNACK BAR AL GIRASOLE di GI NA” sita in Venezia Mestre, alla via Verdi, n. 87/A, comprensiva di tutti gli elementi che concorrevano a formare il patrimonio aziendale, ivi compresa la licenza commerciale, rilevando – in accoglimento del secondo motivo di opposizione – che non vi era prova né che il titolo amministrativo fosse stato volturato dall'opposta all'opponente né che la GI si fosse attivata in tal senso presso la P.A., come invece era previsto dall'art. 9 del contratto di cessione dell'azienda con riserva di proprietà;

- ha disatteso il primo motivo di opposizione, osservando che il UL non aveva alcun diritto di ritenere l'azienda fintanto che l'opposta non gli avesse restituito l'importo di €
12.000,00 che egli aveva corrisposto a titolo di rate, sia perché è il diritto alla restituzione delle rate ad essere condizionato alla riconsegna della cosa venduta e non
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