Trib. Roma, sentenza 11/12/2024, n. 18888
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Marta Ienzi Presidente
Cecilia Pratesi Giudice rel.
Stefania Ciani Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 32451/2020, vertente
TRA
(ES (ME), 28/12/1984), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. CARLA MINELLI;
ricorrente
E
(ES (ME), 08/10/1990), con il Controparte_1
patrocinio dell'avv. VITO ALBERTO CALABRESE;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale.
CONCLUSIONI: v. note di trattazione scritte in sostituzione dell'udienza
del 25-6-2024
2
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il collegio è chiamato a pronunciarsi sulle condizioni della separazione dei
coniugi, e , dichiarata con sentenza Parte_2 Controparte_1
non definitiva del 26-1-2024.
I coniugi hanno spiegato entrambi domanda di addebito;
il ricorrente lamenta
che la moglie – eccessivamente legata al proprio contesto di origine – si sia
volontariamente allontanata dalla casa comune portando con sé la figlia
minore nata nel 2014, nel paese di Pace del Mela (Messina);
la Per_1
moglie afferma al contrario di essere uscita dalla casa familiare su invito del
coniuge, e sostiene che l'uomo celasse una “doppia vita fatta di infedeltà
coniugali”. Ancora, sostiene che al rientro a Roma, al termine dell'estate del
2019 – momento in cui ella stessa colloca temporalmente uno stato di crisi
ormai conclamato- tra i due vi fossero continui litigi;
lamenta che il marito
la costringesse ad assistere al proprio distacco, e la sottoponesse ad
umiliazioni, come quando, nel dicembre 2019, le aveva dichiarato “presto
divorzieremo”, tanto da indurla a fare rientro in Sicilia;
precisa poi che nei
primi giorni del 2020, i genitori della resistente avrebbero ricevuto “una
testimonianza riguardo all'infedeltà del sig. . Pt_2
Si tratta di rappresentazioni entrambe estremamente generiche, che anche
all'esito della prova testimoniale assunta e dei documenti acquisiti non hanno
acquistato particolare consistenza.
Quanto alla domanda del ricorrente, la messaggistica scambiata tra le parti,
prodotta in giudizio e non contestata, rende evidente che nel dicembre 2019,
epoca della cessazione della coabitazione, la relazione tra i due era ormai
entrata in una crisi profonda;
tale considerazione è sufficiente per escludere
3
che l'allontanamento della resistente ed il suo trasferimento in altra regione
abbiano rappresentato un fattore causale determinante rispetto alla fine del
matrimonio, giacché appare piuttosto evidente che si è trattato dell'esito di un
percorso già in atto e oramai irreversibile;
ed è del tutto irrilevante sotto il
profilo dell'addebito il fatto che la donna – rimasta legata al suo luogo di
origine ed alla propria famiglia – avesse già manifestato in passato ad amici
e conoscenti il proprio desiderio di fare rientro in Sicilia, dal momento che
questo desiderio si è tradotto in atto solo quando si è presa consapevolezza
del degrado della relazione.
La domanda di addebito della resistente poggia invece in primo luogo
sull'assunto che il marito avrebbe intrattenuto varie relazioni extraconiugali,
in secondo luogo su asseriti comportamenti vessatori ed umilianti del
coniuge;
sul tema dell'infedeltà si ha un unico riscontro probatorio, costituito
dalla deposizione testimoniale di , conoscente della famiglia Testimone_1
il quale durante le vacanze di Natale 2019/2020 (nel ricorso si CP_1
parla dei primi giorni del 2020) avrebbe riferito alla resistente, alla presenza
del padre di lui, di avere avuto notizia di una relazione tra e Parte_2
tale il contenuto della deposizione è alquanto singolare: Persona_2
premette di avere avuto una amicizia sui social con Parte_3 Pt_2
(dunque di non conoscerlo personalmente);
riferisce poi che nel 2017 sarebbe
stato contattato, sempre sui social, da ed avrebbe avviato Persona_2
con lei una relazione;
la donna nel corso di tale frequentazione più volte gli
avrebbe fatto domande su quindi il testimone avrebbe deciso di Pt_2
troncare il rapporto (a causa delle continue richieste di denaro che la signora
faceva), ed a quel punto gli avrebbe preannunciato che Persona_2
4
avrebbe provato a ricontattare per “rimettersi con lui” ;
il teste ha Pt_2
anche ricordato che la donna gli aveva mostrato due video, uno che ritraeva
lei e abbracciati, ed un secondo, costituito da un videomessaggio nel Pt_2
quale l'uomo in lacrime le diceva che voleva lasciare la moglie per andare a
vivere con lei;
poiché la relazione tra il teste e è collocata dal Per_2
dichiarante nel corso del 2017, si deve presumere che tali documenti risalgano
al più tardi all'anno in questione, se non ad un periodo antecedente, così come
nella medesima epoca dovrebbe collocarsi la frequentazione tra e la Pt_2
signora La testimonianza non attiene ad un apprezzamento
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Marta Ienzi Presidente
Cecilia Pratesi Giudice rel.
Stefania Ciani Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 32451/2020, vertente
TRA
(ES (ME), 28/12/1984), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. CARLA MINELLI;
ricorrente
E
(ES (ME), 08/10/1990), con il Controparte_1
patrocinio dell'avv. VITO ALBERTO CALABRESE;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale.
CONCLUSIONI: v. note di trattazione scritte in sostituzione dell'udienza
del 25-6-2024
2
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il collegio è chiamato a pronunciarsi sulle condizioni della separazione dei
coniugi, e , dichiarata con sentenza Parte_2 Controparte_1
non definitiva del 26-1-2024.
I coniugi hanno spiegato entrambi domanda di addebito;
il ricorrente lamenta
che la moglie – eccessivamente legata al proprio contesto di origine – si sia
volontariamente allontanata dalla casa comune portando con sé la figlia
minore nata nel 2014, nel paese di Pace del Mela (Messina);
la Per_1
moglie afferma al contrario di essere uscita dalla casa familiare su invito del
coniuge, e sostiene che l'uomo celasse una “doppia vita fatta di infedeltà
coniugali”. Ancora, sostiene che al rientro a Roma, al termine dell'estate del
2019 – momento in cui ella stessa colloca temporalmente uno stato di crisi
ormai conclamato- tra i due vi fossero continui litigi;
lamenta che il marito
la costringesse ad assistere al proprio distacco, e la sottoponesse ad
umiliazioni, come quando, nel dicembre 2019, le aveva dichiarato “presto
divorzieremo”, tanto da indurla a fare rientro in Sicilia;
precisa poi che nei
primi giorni del 2020, i genitori della resistente avrebbero ricevuto “una
testimonianza riguardo all'infedeltà del sig. . Pt_2
Si tratta di rappresentazioni entrambe estremamente generiche, che anche
all'esito della prova testimoniale assunta e dei documenti acquisiti non hanno
acquistato particolare consistenza.
Quanto alla domanda del ricorrente, la messaggistica scambiata tra le parti,
prodotta in giudizio e non contestata, rende evidente che nel dicembre 2019,
epoca della cessazione della coabitazione, la relazione tra i due era ormai
entrata in una crisi profonda;
tale considerazione è sufficiente per escludere
3
che l'allontanamento della resistente ed il suo trasferimento in altra regione
abbiano rappresentato un fattore causale determinante rispetto alla fine del
matrimonio, giacché appare piuttosto evidente che si è trattato dell'esito di un
percorso già in atto e oramai irreversibile;
ed è del tutto irrilevante sotto il
profilo dell'addebito il fatto che la donna – rimasta legata al suo luogo di
origine ed alla propria famiglia – avesse già manifestato in passato ad amici
e conoscenti il proprio desiderio di fare rientro in Sicilia, dal momento che
questo desiderio si è tradotto in atto solo quando si è presa consapevolezza
del degrado della relazione.
La domanda di addebito della resistente poggia invece in primo luogo
sull'assunto che il marito avrebbe intrattenuto varie relazioni extraconiugali,
in secondo luogo su asseriti comportamenti vessatori ed umilianti del
coniuge;
sul tema dell'infedeltà si ha un unico riscontro probatorio, costituito
dalla deposizione testimoniale di , conoscente della famiglia Testimone_1
il quale durante le vacanze di Natale 2019/2020 (nel ricorso si CP_1
parla dei primi giorni del 2020) avrebbe riferito alla resistente, alla presenza
del padre di lui, di avere avuto notizia di una relazione tra e Parte_2
tale il contenuto della deposizione è alquanto singolare: Persona_2
premette di avere avuto una amicizia sui social con Parte_3 Pt_2
(dunque di non conoscerlo personalmente);
riferisce poi che nel 2017 sarebbe
stato contattato, sempre sui social, da ed avrebbe avviato Persona_2
con lei una relazione;
la donna nel corso di tale frequentazione più volte gli
avrebbe fatto domande su quindi il testimone avrebbe deciso di Pt_2
troncare il rapporto (a causa delle continue richieste di denaro che la signora
faceva), ed a quel punto gli avrebbe preannunciato che Persona_2
4
avrebbe provato a ricontattare per “rimettersi con lui” ;
il teste ha Pt_2
anche ricordato che la donna gli aveva mostrato due video, uno che ritraeva
lei e abbracciati, ed un secondo, costituito da un videomessaggio nel Pt_2
quale l'uomo in lacrime le diceva che voleva lasciare la moglie per andare a
vivere con lei;
poiché la relazione tra il teste e è collocata dal Per_2
dichiarante nel corso del 2017, si deve presumere che tali documenti risalgano
al più tardi all'anno in questione, se non ad un periodo antecedente, così come
nella medesima epoca dovrebbe collocarsi la frequentazione tra e la Pt_2
signora La testimonianza non attiene ad un apprezzamento
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