Trib. Catania, sentenza 26/01/2024, n. 496

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Catania, sentenza 26/01/2024, n. 496
Giurisdizione : Trib. Catania
Numero : 496
Data del deposito : 26 gennaio 2024

Testo completo

N. R.G. 15506/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
La dott. Gaia Di Bella, Giudice della V sezione civile del Tribunale di Catania
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 15506/2019 promossa da:
NI GO (C.F. [...]), PA DI NE (C.F.
[...]), LI AR GO (C.F. [...]), tutti
rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dagli avv.ti CANNIZZARO GIUSEPPA e
MONTAGNESE CRISTINA
ATTORI
contro
PP BO (C.F. [...]), rappresentato e difeso, giusta procura in
atti, dall'avv. ROSSO LUIGI FRANCESCO
CONVENUTO
e nei confronti di
AIG EUROPE S.A. (C.F. 97819940152), Rappresentanza Generale per l'Italia, in persona del legale
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rappresentante pt, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avv.ti MARCO FERRARO
MAURIZIO GUGLIOTTA
TERZO CHIAMATO
Avente ad oggetto: responsabilità professionale
All'udienza del 21.9.2023 la causa veniva assunta in decisione sulle conclusioni come in atti precisate.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con l'atto introduttivo del mese di ottobre 2019, gli attori in epigrafe riferivano di aver acquistato in data 11.1.2007 da IC SC verso il prezzo di € 235.000,00 la piena proprietà dell'immobile sito in Catania ed ivi meglio descritto e che il venditore aveva dichiarato che il bene gli era pervenuto per
1/6 da successione paterna del 1969 e per i 5/6 dalla successione della sorella IC SE apertasi il 13.6.2006;
riferivano che la compravendita era stata trascritta il 12.1.2007 e che il 17.1.2007 avevano ricevuto atto di citazione da parte di D'IC EL che si era dichiarata erede testamentaria dei 5/6 del detto bene immobile;
descrivendo l'iter giudiziario svoltosi per tre gradi di giudizio e conclusosi con sentenza n. 6918/2019 della Corte di Legittimità che, confermando i precedenti emessi dal
Tribunale di Catania e dalla Corte di Appello di Catania, aveva affermato la non opponibilità della vendita all'erede vero per assenza della prioritaria trascrizione dell'accettazione dell'eredità da parte dell'erede apparente, allegavano la responsabilità professionale del Notaio convenuto per aver omesso di verificare la continuità delle trascrizioni immobiliari, per aver omesso di effettuare e/o esaminare le visure ipocatastali da cui sarebbe emersa l'assenza della trascrizione dell'accettazione dell'eredità del venditore e per aver violato i doveri di informazione e consulenza giuridica non consentendo di immaginare il rischio cui erano esposti.
Allegavano il proprio diritto all'integrale risarcimento del danno consistente:

1. nel valore dell'atto pubblico di compravendita dei 5/6 del bene immobile ( danno emergente) assegnati all'erede vero
D'IC e pari ad € 195.833,00;

2. nella perdita del diritto di godimento del bene ( lucro cessante) in re ipsa nella misura dei frutti civili traibili dal bene e pari al valore locativo di € 109.822,50 sino al
2018;

3. nelle spese processuali per i tre gradi di giudizio di petizione ereditaria: € 500,00 per cu, €
13.924,27 ( per soccombenza verso D'IC ), € 13.924,27 ( per difesa propria) nel giudizio di II°, €
6557,50 spese registrazione sentenza appello, € 1518,00 + 1518,00 per cu e soccombenza III°, €
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6036,48 ( per soccombenza verso D'IC) ed € 6034,48 ( per difesa propria);

4. Nelle spese di tentato recupero delle somme dal venditore : € 6820,20;
e dunque per un totale di € 362.530,70.
Chiedevano, pertanto, accertarsi e dichiarare l'inadempimento del convenuto e la sua responsabilità professionale e condannarlo al risarcimento integrale dei danni patiti nella misura complessiva di €
362.530,70 oltre interessi e maggior danno, salva più ampia quantificazione da operarsi in corso di causa, in ragione dell'attuale perdurante produzione di nocumenti di cui al pendente giudizio di divisione, ovvero nella somma ritenuta equa, con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva il Notaio dott. Giuseppe OS, eccependo in primo luogo la non opponibilità nei propri confronti degli esiti delle pronunzie citate, ai sensi dell'art. 2909 cc, precisando di non essere stato convenuto in giudizio e di esserne rimasto del tutto estraneo;
evidenziava l'anomalia della vicenda, rilevando che, per come emergeva dagli atti, la sig.ra D'IC a soli 5 giorni dalla stipula dell'atto pubblico (e 4 giorni dalla sua trascrizione) era venuta occasionalmente a conoscenza dell'atto dispositivo posto in essere dal sig. IC, ne aveva acquisito copia conforme e si era rivolta ad un legale che già il 16.01.2007 provvedeva alla stesura dell'atto ed alla notifica dell'atto di citazione;
rilevava il carattere inconsueto anche delle vicende relative al testamento olografo (prodotto solo in copia autentica) ed alla sua asserita distruzione da parte del IC.
Allegava la correttezza del proprio operato, rilevando di aver effettuato le verifiche ipocastali e di aver controllato la continuità delle trascrizioni, precisando, con riferimento all'omessa trascrizione della accettazione tacita dell'eredità di SE IC, che la condotta non integrava violazione di doveri professionali con specifico riferimento all'epoca in cui era stato redatto l'atto di vendita, in cui per prassi generalizzata e condivisa nell'ambito notarile nonché per orientamento giurisprudenziale, non si procedeva alla trascrizione degli acquisti “mortis causa”, né si riteneva che sussistesse un tale obbligo in capo al notaio rogante, laddove il diverso orientamento giurisprudenziale invocato dagli attori, si era affermato in virtù delle nuove norme introdotte dal DL n. 78/2010 conv. in L n. 122/2010.
Eccepiva pertanto l'infondatezza delle richieste risarcitorie, evidenziando che gli attori avevano in ogni caso ottenuto sentenza di condanna passata in giudicato nei confronti di Li ST ST , ricavando la somma di € 3500,00 ( che andava detratto da quanto richiesto) e deducendo che non era stata offerta prova dell'infruttuoso esperimento di azioni recuperatorie;
eccepiva l'infondatezza della domanda risarcitoria inerente il lucro cessante, posto che gli attori erano rimasti nel godimento dell'immobile e contestava la determinazione del quantum;
eccepiva l'infondatezza della pretesa risarcitoria inerente le spese legali sostenute nei gradi di giudizio, delle quali non risultava provato alcun esborso .
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Allegando infine che il Consiglio Nazionale del Notariato aveva stipulato contratto di assicurazione
“collettivo” per la responsabilità civile professionale con Aig Europe Limited e richiamando la polizza
n. IFL 0011090 stipulata il 1.5.2018, chiedeva di essere autorizzato a convenire in giudizio la
Compagnia per essere manlevato e tenuto indenne delle conseguenze negative in ipotesi di soccombenza.
Chiedeva, pertanto, il rigetto di ogni domanda e condannare Aig Europe Limited a manlevare e tenere indenne esso convenuto delle conseguenze negative del processo, con vittoria di spese e compensi.
Veniva autorizzata la chiamata in giudizio e si costituiva Aig Europe Limited, confermando che il
Consiglio Nazionale del Notariato aveva stipulato la polizza convenzione n. IFL0011090 per le annualità 2018 – 2021, con copertura, offerta a tutti i notai iscritti al Ruolo in relazione all'attività prevista e disciplinata dalla Legge Notarile, di tipo claims made e dunque con garanzia per il terzo beneficiario (e, quindi, il cittadino) in relazione alle richieste risarcitorie formulate per la prima volta durante il periodo assicurativo.
Eccepiva la prescrizione ex art. 2952 II e III commi cc della domanda avanzata dal Notaio, evidenziando che la prima richiesta risarcitoria era pervenuta a quest'ultimo il 15/09/2014 (senza voler considerare anche la raccomandata notificata all'Assicurato il 16/12/2011 con la quale parte attrice rappresentava di aver ricevuto l'atto di citazione relativo al giudizio di petizione ereditaria), cui erano seguite le ulteriori raccomandate del 29/10/2014, 6/04/2017 e 17/04/2019, mentre il sinistro era stato comunicato ad essa Compagnia il 23 gennaio 2020 con la trasmissione dell'atto di citazione.
Eccepiva la perdita del diritto all'indennizzo per pregressa conoscenza, richiamando il disposto dell'art.
4 del fascicolo informativo allegato, inerente “le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato” e dolendosi del fatto che il convenuto, nonostante fosse venuto a conoscenza della vicenda già nel 2011, ne aveva dato comunicazione soltanto con l'atto di citazione.
Richiamando gli artt. 5 e 11 della polizza, eccepiva anche la violazione del patto di gestione della lite, rilevando che la tardiva comunicazione della pendenza del giudizio aveva reso impossibile la gestione della controversia da parte di essa convenuta, nonché l'impossibilità di gestire il sinistro in violazione delle menzionate norme di polizza, impedendo di contenere le spese giudiziali nonché di verificare ante causa la veridicità di quanto oggi allegato dagli attori e poter, eventualmente, contenere i costi di risarcimento mediante una tempestiva transazione e deducendo di non essere tenuta al rimborso di spese per legali da essa non designati.
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Precisando infine le limitazioni contrattuali di massimale e franchigia, eccepiva l'infondatezza della domanda attorea, richiamando la prassi pluridecennale vigente all'epoca del rogito oggetto di causa, secondo la quale la trascrizione dell'accettazione tacita costituiva un onere e non un obbligo per le parti
(e per il Pubblico Ufficiale) e contestava il nesso causale tra i danni allegati ed l'operato del professionista convenuto.
Chiedeva, pertanto, ritenersi la prescrizione del diritto all'indennizzo ex art. 2952 cc ed in subordine dichiarare la perdita del diritto all'indennizzo per pregressa conoscenza delle contestazioni oggetto di causa;
chiedeva accertarsi il proprio diritto di rivalersi nei confronti dell'Assicurato per il pregiudizio eventualmente subito in ragione della violazione del patto di gestione della lite ed accertare la non debenza delle spese legali sostenute dall'Assicurato;
chiedeva in
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