Trib. Bari, sentenza 20/06/2024, n. 2962

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Bari, sentenza 20/06/2024, n. 2962
Giurisdizione : Trib. Bari
Numero : 2962
Data del deposito : 20 giugno 2024

Testo completo

TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE I CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - composto dai Sigg. Magistrati:
1)- Dott. S U d S - Presidente
2)- Dott.ssa C F - Giudice
3)- Dott.ssa R N - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 14653/2018 R.G., avente ad oggetto: “dichiarazione giudiziale di paternità ex art. 269 c.c., risarcimento del danno, revocazione ex art. 687 c.c.” e vertente
TRA
(già , nato a Gravina in Puglia il 18.11.1947, C.F. Parte_1 Parte_2
), rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv. L C;
C.F._1
attore
(nata a Parma il 15.12.1976, C.F. ), Parte_3 C.F._2 rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. P Z;

convenuta
NONCHÉ
(nato a Gravina in Puglia il 22.10.1952, C.F. , Controparte_1 CodiceFiscale_3 rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv. F M;

terzo chiamato
NONCHÉ
(nato il 19.03.1975);
Controparte_1
terzo chiamato contumace
NONCHÉ
(nato a Gravina in Puglia il 31.07.1954, C.F. Controparte_2
;
C.F._4
terzi chiamati contumaci
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari;

intervenuto
Conclusioni: all'udienza del 25.10.2023 la causa veniva introitata a sentenza sulle conclusioni contestualmente rassegnate dai procuratori delle parti costituite, con assegnazione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c.;
il P.M. chiedeva accogliersi la domanda attorea con nota del 03.05.2024.
SVOLGIMENTO DEL PROOCESSO
Con atto di citazione notificato il 13.10.2018 adiva questo Tribunale per chiedere Parte_1 di : “- dichiarare che il sig. , nato a Gravina in Puglia il 02.12.1922 e deceduto in Persona_1
Gravina in Puglia (BA) il 03.03.2005, è il padre biologico dell'attore nato a Gravina Parte_1
in Puglia (BA) il 18.11.1947 (c.f. ), già identificato come C.F._1 Parte_2
prima della sentenza di disconoscimento;
- disporre che il Procuratore della Repubblica presso il

Tribunale di Bari, a sentenza passata in giudicato, comunichi la stessa all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Gravina in Puglia (Ba), perché ne faccia annotazione sull'originale dell'atto di nascita dell'istante (ex );
- autorizzare il sig. (ex Parte_1 Parte_2 Parte_1

) a sostituire o aggiungere o anteporre al cognome “ ” quello di “Loschiavo”. Parte_2 Pt_1
- dichiarare altresì la responsabilità del nella produzione di tutti i danni, Persona_1
patrimoniali e non patrimoniali, morali da perdita di chance o comunque definiti, riportati dal sig.
in seguito sia al mancato riconoscimento del suo status di figlio biologico, sia al Parte_2
mancato adempimento di tutti gli obblighi genitoriali da parte del medesimo sig. , Persona_1
articolati in atto di citazione – condannare di conseguenza la convenuta, erede del sig. Per_1
, al risarcimento dei suddetti danni riportati dall'attore (già ),
[...] Parte_1 Parte_2
come articolati nel presente atto, da quantificarsi necessariamente in via equitativa e che in questa sede si indicano in via equitativa in € 1.500.000,00. – dichiarare altresì la revocazione, ai sensi dell'art. 687 c.c., del testamento olografo del sig. , pubblicato dal Notaio Persona_1 Per_2
in Gravina in Puglia il 24.03.2005, Repertorio. n. 52390, Raccolta n. 20844, registrato in
[...]
Gioia del Colle Sez. distaccata di Altamura il 04.04.2005 al n. 1333 serie 1. – con vittoria di spese ed onorari di giudizio da liquidarsi ai sottoscritti procuratori anticipatari e distrattari”.
Esponeva che:
- era nato in data 18.11.1947 dalla madre (nata a Gravina in Puglia il 27.02.1927) ed Persona_3 era stato denunciato all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Gravina in Puglia come figlio dei coniugi e , da cui aveva ereditario il cognome. Persona_3 Controparte_3
- nel mese di dicembre 2015 la madre gli aveva confessato di essere nato da una relazione intrattenuta con (nato a Gravina in Puglia il 02.12.1922 e ivi deceduto il 03.03.2005);
Persona_1
- si era sottoposto ad un'indagine di parentela presso il “dipartimento di citogenetica e genetica molecolare” – Asl Regione Basilicata - con il sig. (nato a Gravina in Puglia il Controparte_2
31.07.1954), nato dalla madre e riconosciuto figlio biologico di Persona_4 Persona_1
dal Tribunale di Bari con sentenza n. 14831/1965, trascritta nei registri di nascita del Comune di
Gravina in Puglia, anno 1981, parte II serie B n.2;

- in data 12.04.2016 il Dipartimento del SSN – Regione Basilicata – a mezzo delle analisi dei polimorfismi del DNA estratti dal sangue periferico tra l'attore (ex ) e Parte_2 CP_2
acclarava che costoro condividevano un solo genitore con una probabilità del
[...]
99,92382834% ed entrambi i genitori con una probabilità del 90,34035285%;

- aveva introdotto un giudizio di disconoscimento di paternità nei confronti di e il Controparte_3
Tribunale di Bari con sentenza n. 821/2018 pubblicata il 22.02.2018, passata in giudicato, aveva appurato che condivideva lo stesso padre con motivo per cui il Tribunale Controparte_2
dichiarava che non era figlio di e che perdeva il cognome acquisendo quello Controparte_3 Pt_2
materno ;
Pt_1
- non lo aveva mai riconosciuto come figlio naturale e non aveva mai Persona_1
provveduto a sostenerlo materialmente e moralmente.
Si costituiva in giudizio con comparsa depositata il 24.01.2019 eccependo Parte_3
l'improcedibilità della domanda attorea per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ex art. 5 del D.Lgs. n. 28/2010, avendo l'attore spiegato una domanda di revocazione del testamento olografo per sopravvenienza dei figli ex art. 687 c.c. e chiedeva di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli eredi di ossia Persona_5 Controparte_1
(nato il 22.10.1952), (nato il 19.03.1975). Controparte_2 Controparte_1
Precisava di non conoscere alcuna vicenda afferente all'attore e che quand'anche fosse stata accertata
l'invocata paternità biologica, nessuna responsabilità per illecito endofamiliare dovesse essere ascritta al defunto padre, attesa la mancanza del presupposto soggettivo richiesto dall'art. 2043 c.c. e considerato che il padre ignorava di avere altri figli, oltre a (nato nel 1952), CP_1 CP_2
(nato nel 1975) e . CP_1 Parte_3
Nella denegata ipotesi in cui fosse stata riconosciuta la responsabilità paterna, sosteneva che ella avrebbe potuto rispondere personalmente solo nei limiti della propria quota ereditaria.
Deduceva che la domanda attorea di revocazione delle disposizioni testamentarie paterne non potesse essere accolta considerata la circostanza che l'istituto in questione non trovava applicazione per la sopravvenienza dei figli.
Pertanto, la convenuta così concludeva: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito Parte_3
– disposta l'integrazione del contraddittorio;
fissato il termine per l'esperimento del procedimento di mediazione ex D.lgs. n. 28/2010;
disattesa ogni avversaria domanda, eccezione e deduzione – così giudicare: a) nel merito, in via principale, respingere – perché infondate in fatto ed in diritto – le domande tutte proposte dal sig. nei confronti dell'avv. ;
b) in Parte_1 Parte_3 ogni caso, condannare il sig. a rifondere all'avv. compensi Parte_1 Parte_3

professionali e spese del presente giudizio, oltre spese forfettarie (15%) ed accessori di legge (IVA e
CPA) nella misura dovuta al momento del pagamento”.
Il G.I., con ordinanza del 05.04.2019, ritenuta fondata l'eccezione di improcedibilità della domanda attorea sollevata da parte convenuta, onerava parte attrice di avviare il procedimento di mediazione obbligatoria ex D. Lgs. n. 28/2010 e ordinava ai sensi dell'art. 102 c.p.c. l'integrazione del contraddittorio nei confronti di (nato il 22.10.1952), Controparte_1 Controparte_2
(nato il 31.07.1954) e (nato il 19.03.1975). Controparte_1
Con comparsa di costituzione del 17.12.2019 si costituiva in giudizio Controparte_2
deducendo che tutte le richieste attoree andassero rivolte nei confronti della convenuta Parte_3
, la quale si era assunta ogni onere, anche futuro, afferente al de cuius in virtù di un atto di
[...] transazione notarile del 03.06.2005, il cui art. 3 testualmente recitava che “Viene specificato che, subentrando la signora in tutti i diritti, crediti e debiti del , nel caso Parte_3
in cui i signori e dovessero essere tenuti a pagare qualsiasi somma per CP_2 Controparte_1
debiti del , agli stessi spetterà il diritto di rivalsa nei confronti di essa Parte_3
, la quale fin d'ora manleva i signori da ogni responsabilità
[...] CP_2 Controparte_1 al riguardo”.
Precisava di nutrire forti
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi