Trib. Bergamo, sentenza 11/01/2024, n. 29

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Bergamo, sentenza 11/01/2024, n. 29
Giurisdizione : Trib. Bergamo
Numero : 29
Data del deposito : 11 gennaio 2024

Testo completo

TRIBUNALE DI BERGAMO
Sez. monocratica del lavoro
VERBALE EX ART. 429 C.P.C.
Il Giudice, dott.ssa Monica Bertoncini, all'esito dell'udienza del 11.1.2024 svoltasi con le modalità di trattazione scritta, nella causa iscritta al N.
2030/23 R.G. e promossa da
Parte_1
(Avv.ti S. e A. Giannattasio)
CONTRO
Controparte_1
(Dott.sse G. Tabone e M. Albanese)
Repubblica Italiana
Il Giudice del lavoro del Tribunale di
Bergamo, visto l'art. 429 c.p.c., l'art.
127 ter c.p.c.
, le note di trattazione scritta, le conclusioni delle parti, nonché i motivi a sostegno, pronuncia la seguente
SENTENZA nel nome del popolo italiano
PARTE RICORRENTE: per l'accoglimento del ricorso;


PARTE RESISTENTE: per il rigetto del ricorso;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato conveniva in Parte_1
giudizio, dinanzi al Tribunale di Bergamo in funzione di giudice del lavoro, il per Controparte_2
sentirlo condannare al pagamento in proprio favore della somma dovuta a titolo di retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 CCNL 15/3/2001 per
l'anno scolastico 2018/19, in cui ha prestato servizio per il CP_1 convenuto con contratto a tempo determinato.
Il ricorrente, nel dare atto che tale elemento retributivo non era stato corrisposto perché aveva prestato servizio con supplenze temporanee, rilevava come invece ai sensi dell'art. 7 CCNL 15.3.2001 dovesse essere riconosciuto a tutti i docenti, senza distinzione tra quelli assunti a tempo determinato e quelli assunti a tempo indeterminato.
Il ricorrente lamentava quindi la violazione del principio di non discriminazione, non essendovi alcuna differenza tra il servizio prestato con
supplenza temporanea e quello prestato con supplenza annuale e richiamava gli interventi chiarificatori della Suprema
Corte. Rassegnava le sopra precisate conclusioni.
Si costituiva regolarmente in giudizio il
Controparte_2
resistendo alla domanda di cui chiedeva il rigetto.
Il negava il carattere CP_1 discriminatorio del trattamento normativamente previsto, ritenendo che il servizio prestato con supplenza temporanea non possa essere comparato a quello prestato con supplenza annuale.
Il contestava in ogni caso la CP_1
quantificazione degli importi che sarebbero spettati ai ricorrenti per retribuzione professionale docenti.
La causa, istruita solo documentalmente, viene decisa all'esito del procedimento di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda può essere accolta.
Sull'argomento vanno richiamate le argomentazioni esposte dalla Suprema Corte nell'ordinanza n. 20015 del 27 luglio 2018
che vengono di seguito riportate e condivise.
“2. L'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione Professionale
Docenti, prevedendo, al comma 1, che «con
l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi
Innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive» ed aggiungendo, al comma 3, che «la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNS del 31.8.1999...»;

2.1. quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per
l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto «in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o
Situazioni di stato assimilate al servizio» e precisando, poi, che «per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio»,

3. dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL
29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non é collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n. 17773/20 17);



4. non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle «condizioni di impiego» che,
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