Trib. Perugia, sentenza 12/02/2024, n. 212

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Perugia, sentenza 12/02/2024, n. 212
Giurisdizione : Trib. Perugia
Numero : 212
Data del deposito : 12 febbraio 2024

Testo completo

N. 3413/2014 R.Gen.Aff.Cont.

TRIBUNALE DI PERUGIA
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA TANA
IN NOME DEL POPOLO TANO
Il Giudice del Tribunale di RU, dott. Luca Marzullo, in funzione di giudice monocratico, all'esito delle conclusioni precisate nel verbale dell'udienza del 22.11.2023 che precede e della discussione orale della causa, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 3414/2014 promossa da
NI EL, nata a [...] il [...] (C.F.
[...]) e residente in [...]ter;

Rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Bagianti (CF: [...]
– PEC: francesca.bagianti@avvocatiperugiapec.it) ed elettivamente domiciliata in
RU, Piazza Michelotti n. 1, presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;

Attore
CONTRO


FALL. EDILSPEED SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante p.t.,
Rappresenta e difesa dall'avv. Nicola Blasi ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, sito in RU, C.so Baglioni, n. 36, giusta procura in atti
Convenuta
E CONTRO
21 INVESTIMENTI s.s. in persona del legale rappresentante p.t., convenuta quale socio superstite di M2 s.r.l.
AV RO, NI AN,
Tutti rappresentati e difesi dagli avv. Paolo R. Rocca (c.f. [...]) del Foro di Torino, ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, sito in Torino, C.so Dante, n. 90, giusta procura in atti;

convenuti
E CON LA CHIAMATA IN CAUSA DI
DI TA s.p.a, già ANIMISSIMA ASSICURAZIONI SPA, già
CARIGE ASSICURAZIONI, in persona del legale rappresentante p.t.,
Rappresentata e difesa dall'avv. Silvia Cutini ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, sito in RU Piazza Italia n. 9, pec: silviacutini@avvocatiperugia.pec giusta procura in atti;

terza Chiamata
NONCHÉ NEI CONFRONTI DI
TO NI
Rappresentato e difeso dall'avv. Giulia Migliorini e elettivamente domiciliato presso il suo studio in RU Corso Vannucci n. 30, giusta procura in atti;

- 2 -
terzo chiamato
OI FR,
terzo chiamato - contumace
Avente ad oggetto: appalto e responsabilità ex art. 1655 e ss. c.c.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
INDICE-SOMMARIO: - 1-4. - I fatti oggetti del processo e le deduzioni delle parti;
- 5. - Sulla inammissibilità/improcedibilità del ricorso in riassunzione depositato in formato cartaceo;
- 6 - Sulla estinzione del giudizio per mancata riassunzione nei confronti di tutte le parti costituite;

- 7. - segue: Sulla estinzione del giudizio nei confronti del terzo chiamato
Ing. UT;
- 8. - In generale sugli effetti dell'intervenuto fallimento della società Edilspeed s.r.l. in liquidazione e della cancellazione della società

EM2 s.r.l. dal registro delle imprese. L'improcedibilità delle domande riconvenzionali e la procedibilità dell'eccezione di compensazione nei confronti della curatela;
- 9. -segue: Sugli effetti della estinzione della società EM2 s.r.l. e sulla prosecuzione della azione nei confronti dei soci;

- 10. - Sulla inammissibilità del ricorso per decreto ingiuntivo per difetto di legittimazione attiva del sig. MA BA;
- 11. - Sulla eccezione di nullità della citazione per violazione dell'art. 163 comma 2, n. 3 e 4 c.p.c. di parte opposta;
- 12. -segue: Sulla eccezione di nullità dell'atto di chiamata in causa di EM2 s.r.l.;
- 13. - Sul merito della controversia:

l'oggetto della domanda di pagamento delle somme ingiunte proposta nei confronti della SI.ra IA;
- 14. - segue: Sulla tipologia e caratteristiche dei vizi riscontrati nei lavori extracapitolato. La quantificazione del loro ammontare;
15. Sulla responsabilità di EM2 s.r.l.;

- 16. - segue: Ancora, Sulla tipologia e caratteristiche dei vizi riscontrati nei lavori di capitolato;
- 17. - segue: Ancora, sulla responsabilità solidale per i vizi delle opere da capitolato. Sulle conseguenze della estinzione

- 3 -
della EM2 s.r.l. in relazione al quantum dovuto;
- 18. - Sulla inammissibilità dell'azione esercitata dalla sig.ra IA direttamente nei confronti della compagnia assicurativa. Sulla responsabilità DI

ASSICURAZIONI S.P.A, quale società incorporante per fusione di DI
TA s.p.a. (già AMISSIMA ASSICURAZIONI e CARIGE
ASSICURAZIONI);
- 19. - Sulla responsabilità del Geom. CE

TI;
- 20. - Conclusioni;
21. Sulle spese di lite.




1. I FATTI OGGETTI DEL PROCESSO E LE DEDUZIONI DELLE PARTI.

Si premette che le plurime e variegate scansioni processuali che hanno caratterizzato il presente procedimento successivamente alla sua introduzione impegnano il Tribunale a dover rendere una ricostruzione dei fatti, anche processuali, necessariamente più articolata;
ciò in quanto a tali aspetti si legano sia alcune delle eccezioni sollevate dalle parti sia, come si dirà, alcuni risvolti operativi della presente decisione.
1.1. Il presente procedimento origina dalla domanda monitoria introdotta dalla società Edil Speed s.r.l., funzionale ad ottenere il pagamento dell'importo di
€ 41.712,09 (già comprensivo dell'IVA applicata al 21%), oltre interessi e spese di procedura, quale corrispettivo ancora dovuto dalla sig.ra IA per
l'esecuzione di lavori eseguiti sull'immobile di sua propria.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo la sig.ra IA ha contestato la fondatezza della pretesa azionata evidenziando, in rito, che la domanda monitoria era stata proposta dal sig. MA BA, privo del potere di rappresentanza della società convenuta, in quanto la società era in stato di liquidazione, con la conseguenza che unico rappresentante e legittimato processuale alla proposizione del ricorso sarebbe stato, in via esclusiva, il liquidatore nella perdona del sig. RI OR.
- 4 -
1.2. Nel merito l'opponente ha contestato la fondatezza della pretesa rilevando che la fattura n. 10/2023, sulla scorta della quale era stato emesso il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione, costituiva documento redatto unilateralmente dalla convenuta subito, peraltro dopo che erano emersi gravi vizi inerenti ai lavori effettuati sull'immobile.
Ha, quindi, dedotto l'opponente, non solo di avere contestato la fattura emessa ma anche che la stessa aveva costituito oggetto di un esposto alla
Guardia di Finanza, assumendone, in parte, la falsità e in parte l'inesattezza, per eccesso, degli importi ivi indicati (“gonfiata”).
Aveva, ancora, dedotto l'attrice che i vizi denunciati hanno costituito oggetto di dettagliata relazione tecnica sulla base della quale, nell'estate del 2013, era stato proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo funzionale alla volontà di promuovere successivamente un apposito giudizio volto all'accertamento dei vizi e gravi difetti di costruzione che hanno colpito l'immobile di sua proprietà e delle conseguenti responsabilità risarcitorie da ciò derivanti.
1.2.1. Invero – e tanto lo si dice che in ragione della diversità di posizioni processuali che sono emerse nel presente procedimento in relazione alla posizione del sig. UT – già nel corso del giudizio relativo all'accertamento tecnico, si era costituito l'Ing. AN UT, in qualità di direttore dei lavori, il quale aveva prodotto una serie di propri ordini di servizio nei quali si dava conto delle innumerevoli anomalie che aveva riscontrato nel cantiere nel periodo compreso tra il dicembre 2011 e il giugno 2012 e che lo avevano condotto a non poter dare corso alla richiesta di agibilità dell'intero edificio e a essere proprio per tale motivo sostituito dal geometra TI.
Sta di fatto che, come precisato dalla sig.ra IA, il ricorso ex art 696
c.p.c.
non è stato accolto poiché era stata esclusa la sussistenza dei relativi presupposti applicativi.
- 5 -
1.3. Tornando al presente procedimento, ha, quindi, evidenziato l'opponente, con specifico riferimento ai rapporti intercorrenti con la EM2 s.r.l. e la società
Edilspeed s.r.l., di aver stipulato in data 3.05.2011 un contratto preliminare di compravendita con la società EM2 s.r.l. con il quale è stato convenuto l'acquisto di immobile sito in San Martino in Colle, via Marcianese 118/ter, accordo, a sua volta, preceduto da una sorta di “scrittura di intenti” intercorsa con il sig.
BA.
Ha riferito l'opponente che nel medesimo contratto, le parti avevano stabilito che i lavori “con le dotazioni più alte tra quelle previste dal capitolato”, sarebbero stati eseguiti in forza di contratto di appalto affidato alla società Edilspeed s.r.l., con impegno della promittente venditrice a sottoscrivere la polizza assicurativa decennale da consegnare all'acquirente al momento della stipula del definitivo;
ha, quindi, dedotto l'opponente che il 28.12.2011 è stato sottoscritto il contratto definitivo di vendita.
L'opponente ha ancora dedotto di aver “frattanto conferito incarico direttamente alla società Edilspeed avente ad oggetto l'esecuzione di lavori extracapitolato, evidenziando, in proposito, che all'esito della loro ultimazione fu la stessa Edilspeed ad inviare il consuntivo delle opere per un importo di €
17.000,00 complessivo, di cui € 5.000,00 già corrisposta.
1.3.1. Deduce, quindi, parte attrice che già a far data dal mese di luglio 2012
l'immobile compravenduto ha iniziato a manifestare gravi difetti che sono stati denunciati a mezzo mail alla società Edilspeed s.r.l. in qualità di soggetto esecutore dei lavori e di avere quindi inoltrato, stante la mancata risposta ed in ragione dell'aggravamento dei vizi, lettera raccomandata al sig. MA BA in qualità sia di legale rappresentante della Edilspeed srl sia di socio della EM2 s.r.l., nella quale venivano rappresentate tutte le problematiche riscontrate nell'immobile, con richiesta di intervento e la conseguente precisazione che
l'importo di € 8.000,00 concordato quale saldo dei lavori extracapitolato (non è chiaro, invero, se in via transattiva a saldo e stralcio), non sarebbe stato
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corrisposto fino alla risoluzione delle problematiche emerse, fra le quali veniva segnalato un allagamento del bagno matrimoniale a causa di una infiltrazione di acqua, non risolta dall'intervento effettuato dalla società Edilspeed.
1.3.2. Deduce, ancora, l'opponente, che la società Edilspeed s.r.l. ha riconosciuto i vizi obbligandosi,
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