Trib. Roma, sentenza 12/06/2024, n. 10055

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 12/06/2024, n. 10055
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 10055
Data del deposito : 12 giugno 2024

Testo completo

1

Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Roma
Sezione II Civile
Il Tribunale ordinario di Roma - II Sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice Alberto Cianfarini, nell'udienza dell'11/06/2024, esaurita la discussione per iscritto e lette le conclusioni delle parti, che hanno entrambe depositato apposita memoria, ha pronunciato la seguente
SENTENZA dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, nella causa iscritta al n. 27219 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 tra
UC LO (c.f. [...]), nella qualità di titolare dello studio notarile omonimo P.Iva 06514161212) assistito e difeso dall'Avv.
Davide Druda (c.f. [...];pec: davide.druda@ordineavvocatipadova.it) del foro di Padova e dall'Avv. Andrea Reggio d'Aci (c.f. [...];
fax 06. 21121480;
pec andreareggiodaci@ordineavvocatiroma.org
) del foro di Roma, anche in via disgiunta, elettivamente domiciliato presso l'Avv. Andrea Reggio D'Aci, con studio in 00192 - Roma, Via degli Scipioni n. 268;

ricorrente
Contro

MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE (C.F. 80415740580), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. Catia Livio (C.F. [...]) dirigente, dalla dott.ssa Raffaella Gatti (C.F. [...]) e dall'avv. Maria
Capuana (C.F. [...]) funzionarie dell'Ufficio V, Servizio Affari Legali e Contenzioso, Dipartimento del Tesoro, presso i cui uffici in Roma alla Via XX Settembre n. 97 (c.a.p. 00187) sono domiciliate - indirizzo pec dt.affarilegali.contenzioso@pec.mef.gov.it resistente

Oggetto: opposizione al decreto n. 403271/A del 21.04.2023 notificato il
27.04.2023: irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di euro
10.000,00 per violazione degli obblighi di adeguata verifica della clientela sanzionati dall'art. 56, comma 2, D. lgs. n. 231/2007.
FATTO
1


2
Parte ricorrente esponeva che al Notaio CI era stato contestato di non aver assolto gli obblighi di adeguata verifica della clientela di cui agli artt. 18 e ss. del
d. lgs. 231/2007, in quanto “sebbene avesse adottato la modulistica (peraltro sovente redatta/compilata in modo inesatto, incompleto o irregolare), risultava aver sistematicamente violato i suddetti obblighi, a fronte della accertata mera acquisizione, in sede di adeguata verifica, del documento di identità del cliente ovvero della visura camerale nel caso di persona giuridica, peraltro risultante mancante in alcuni casi (in particolare, con riferimento al Rep. N. 10958, concernente una società rumena). …. MI … aveva provveduto esclusivamente all'assolvimento degli obblighi di identificazione, omettendo integralmente gli ulteriori adempimenti di adeguata verifica dettati dalle puntuali e stringenti disposizioni introdotte dal d. lgs. n. 90/2017 … MI … ” (cfr. pag. 6 atto opposto).
La violazione accertata era stata ritenuta qualificata ai sensi del comma 2 dell'art.
56 del d.lgs. n. 231/2007
, in quanto connotata da carattere plurimo, in relazione alla pluralità di infrazioni riscontrate, non episodiche e isolate, bensì diffuse e ricorrenti, concernenti tra l'altro anche il profilo della identificazione dei clienti/titolare effettivo, con profili di sistematicità sotto il profilo della omessa valutazione del rischio” (pag. 7 atto opposto);

C. la sanzione da applicare si situava “nell'intervallo compreso tra € 2.500 ed €
15.000 e, in base ai criteri di cui all'art. 67, comma 1, del d.lgs. n. 231/2007, si riteneva determinata – tenuto conto, in particolare, della precedente violazione della disciplina antiriciclaggio – in € 10.000, misura situata nel terzo quartile dell'intervallo sanzionatorio individuato” secondo le indicazioni di cui alla
Circolare M.E.F. del 17/6/2022 (pag. 7 atto opposto).
Eccepiva il ricorrente la:
A) illegittimità del decreto in quanto emesso e notificato oltre il termine di cui all'art. 14 l. 689/1981;

B) illegittimità del decreto e della sanzione irrogata per carenza di idonea
motivazione;

C) illegittimità del decreto e della sanzione irrogata per infondatezza ed insussistenza della violazione contestata;
carenza di prova;
la GdF, nell'anno 2020, aveva già sottoposto il Notaio CI a verifica in
2
3
materia di antiriciclaggio e che in quell'occasione era stata rilevata una fattispecie di “omessa segnalazione di operazioni sospette; il citato
Decreto era stato tempestivamente opposto dal Notaio con ricorso rubricato al n. 21483/2022 di RG Tribunale di Roma;
tuttavia il relativo procedimento era ad oggi ancora sub iudice (udienza di discussione fissata per il 14.06.2024;
D) illegittimità del provvedimento impugnato per illegittimità, iniquità ed erroneità della sanzione irrogata.
La GdF aveva concluso affermando espressamente che NON erano stati ravvisati gli elementi della reiterazione, sistematicità e pluralità idonei
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi