Trib. Trieste, sentenza 05/11/2024, n. 921
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRIESTE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
N.R.G. 803/2024
Il Tribunale, nella seguente composizione collegiale
Dott.ssa F A Presidente
Dott.ssa F P Giudice
Dott.ssa M B Giudice relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
alias , nato a [...], in Parte_1 Parte_2 Parte_1
India, il 14 febbraio 1997, CUI 068OW3D, rappresentato e difeso dall'Avv.to
R V del Foro di Treviso
ricorrente contro
, C.F. in persona del Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 tempore, difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato di Trieste
Controparte_3 resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 20 febbraio 2024, ha impugnato il Parte_1 decreto del Questore della Provincia di emanato il 10 gennaio 2024 e CP_3
notificato il 25 gennaio 2024, con cui è stata rigettata la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale presentata dal ricorrente.
Nell'atto introduttivo, il ricorrente ha dedotto di essere cittadino indiano, fuggito dalla regione del Punjab a causa delle minacce subite dopo aver partecipato
a numerose manifestazioni politiche di protesta contro le politiche agricole del
Paese, oltre che per non essere in grado di rimborsare dei prestiti contratti in passato;
egli è inoltre integrato nel tessuto socio-lavorativo italiano, avendo la disponibilità di un alloggio idoneo, offertogli dallo zio, ha dimostrato assiduità nel lavoro, come dimostrato dalla recente trasformazione del suo contratto di lavoro a tempo indeterminato ed ha intrapreso un percorso di istruzione presso il CPIA di
CP_3
Alla luce di tali circostanze, comprovate dai documenti depositati in allegato al ricorso, da cui può desumersi un effettivo inserimento sociale del ricorrente ha chiesto, in via cautelare, la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e, nel merito, l'accertamento e la dichiarazione di illegittimità del provvedimento impugnato e il riconoscimento del diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale di cui all'art. 19, comma 1.1, del D.Lgs.
286/1998, con vittoria di spese.
A seguito della definizione della fase cautelare, si è costituito con memoria depositata il 30 settembre 2024 il , il quale, richiamato il Controparte_1 parere della Commissione territoriale, ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
In data 8 ottobre 2024 la parte ricorrente ha depositato documentazione relativa alla sua integrazione in Italia.
All'udienza tenutasi il 16 ottobre 2024 si è svolto l'interrogatorio libero del ricorrente, reso in lingua italiana;
all'esito;
il ha rilevato l'inammissibilità CP_1 di parte della documentazione depositata dalla difesa di parte ricorrente dopo
l'introduzione del ricorso, in quanto poteva già essere prodotta in tal sede;
all'esito, le parti hanno insistito per l'accoglimento delle rispettive conclusioni e il Giudice ha poi riservato la decisione al Collegio.
Pag. 2 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità della nuova documentazione prodotta da parte ricorrente dopo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRIESTE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
N.R.G. 803/2024
Il Tribunale, nella seguente composizione collegiale
Dott.ssa F A Presidente
Dott.ssa F P Giudice
Dott.ssa M B Giudice relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
alias , nato a [...], in Parte_1 Parte_2 Parte_1
India, il 14 febbraio 1997, CUI 068OW3D, rappresentato e difeso dall'Avv.to
R V del Foro di Treviso
ricorrente contro
, C.F. in persona del Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 tempore, difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato di Trieste
Controparte_3 resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 20 febbraio 2024, ha impugnato il Parte_1 decreto del Questore della Provincia di emanato il 10 gennaio 2024 e CP_3
notificato il 25 gennaio 2024, con cui è stata rigettata la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale presentata dal ricorrente.
Nell'atto introduttivo, il ricorrente ha dedotto di essere cittadino indiano, fuggito dalla regione del Punjab a causa delle minacce subite dopo aver partecipato
a numerose manifestazioni politiche di protesta contro le politiche agricole del
Paese, oltre che per non essere in grado di rimborsare dei prestiti contratti in passato;
egli è inoltre integrato nel tessuto socio-lavorativo italiano, avendo la disponibilità di un alloggio idoneo, offertogli dallo zio, ha dimostrato assiduità nel lavoro, come dimostrato dalla recente trasformazione del suo contratto di lavoro a tempo indeterminato ed ha intrapreso un percorso di istruzione presso il CPIA di
CP_3
Alla luce di tali circostanze, comprovate dai documenti depositati in allegato al ricorso, da cui può desumersi un effettivo inserimento sociale del ricorrente ha chiesto, in via cautelare, la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e, nel merito, l'accertamento e la dichiarazione di illegittimità del provvedimento impugnato e il riconoscimento del diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale di cui all'art. 19, comma 1.1, del D.Lgs.
286/1998, con vittoria di spese.
A seguito della definizione della fase cautelare, si è costituito con memoria depositata il 30 settembre 2024 il , il quale, richiamato il Controparte_1 parere della Commissione territoriale, ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
In data 8 ottobre 2024 la parte ricorrente ha depositato documentazione relativa alla sua integrazione in Italia.
All'udienza tenutasi il 16 ottobre 2024 si è svolto l'interrogatorio libero del ricorrente, reso in lingua italiana;
all'esito;
il ha rilevato l'inammissibilità CP_1 di parte della documentazione depositata dalla difesa di parte ricorrente dopo
l'introduzione del ricorso, in quanto poteva già essere prodotta in tal sede;
all'esito, le parti hanno insistito per l'accoglimento delle rispettive conclusioni e il Giudice ha poi riservato la decisione al Collegio.
Pag. 2 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità della nuova documentazione prodotta da parte ricorrente dopo
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