Trib. Udine, sentenza 14/01/2025, n. 11
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Testo completo
N. R.G. 11135/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, Prima Sezione Civile, composto dai Signori Magistrati:
▪ dott. Fabio LUONGO - Presidente
▪ dott.ssa Marta DIAMANTE - Giudice
▪ dott.ssa Elisabetta SARTOR - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° grado n. 11135/2024 R.G. promossa con ricorso congiunto depositato il 14.10.2024 ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ.
DA
(Cod. Fisc. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(Cod. Fisc. ), entrambi rappresentati ed assistiti dall'avv. C.F._2 dom. Giorgio Caruso, per procura allegata telematicamente al ricorso;
- ricorrenti -
CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di UDINE;
- intervenuto necessario -
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DEI RICORRENTI:
a) Affidare i figli e congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1 CP_1 stabile collocazione presso la residenza della madre;
b) Disporre che il padre veda i figli quando vorrà, previo avviso telefonico con congruo anticipo e compatibilmente alle eIGenze scolastiche e ricreative di minori;
li possa
tenere in weekend a settimane alterne, prelevandoli dall'uscita di scuola o ad un orario in accordo con la madre sempre del venerdì, sino alla mattina del lunedì quando li riporterà direttamente presso le scuole;
nonché li possa tenere, nel corso della settimana in cui egli non trascorrerà il fine settimana con i ragazzi, per un giorno la settimana, che verrà calendarizzato su accordo dei genitori, dalla fine delle lezioni scolastiche fino alla sera quando li riporterà presso l'abitazione materna entro le ore 20, salvo diversi accordi tra i genitori;
la scelta della giornata verrà concordata in base alle eIGenza scolastiche ed extrascolastiche dei minori;
c) Disporre che il padre possa tenere i figli per quindici giorni anche non continuativi durante le vacanze estive;
le vacanze natalizie verranno trascorse per metà con un genitore e per l'altra metà con
l'altro, con la precisazione che i bambini trascorreranno con la madre la Vigilia di Natale e il pranzo di Natale;
con il padre la sera di Natale e il giorno di
Santo Stefano. La Vigilia di Capodanno e il 1° dell'anno, le vacanze pasquali, le festività del 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre e 8 dicembre verranno trascorse con il padre o con la madre ad anni alterni;
eventuali difficoltà o criticità devono essere comunicate dai genitori reciprocamente almeno due settimane prima, a meno di casi di forza maggiore o di eccezionale gravità. Resta inteso che nel caso in cui uno dei genitori non potesse trascorrere una festività con i figli, la recupererà, previ accordi, in quella immediatamente successiva o in un'altra ancora;
d) Rimane inteso che
i genitori potranno concordare una diversa sistemazione dei figli qualora eIGenze lavorative reciproche lo richiedano;
e) Dare atto che i genitori provvederanno a seguire i figli nelle loro attività extrascolastiche e scolastiche
e dovranno in ogni caso garantire la loro costante partecipazione alla crescita materiale e morale dei minori, alla loro istruzione ed alla loro educazione;
f) I genitori si impegnano a confrontarsi sempre circa le scelte educative e le loro modalità
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, Prima Sezione Civile, composto dai Signori Magistrati:
▪ dott. Fabio LUONGO - Presidente
▪ dott.ssa Marta DIAMANTE - Giudice
▪ dott.ssa Elisabetta SARTOR - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° grado n. 11135/2024 R.G. promossa con ricorso congiunto depositato il 14.10.2024 ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ.
DA
(Cod. Fisc. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(Cod. Fisc. ), entrambi rappresentati ed assistiti dall'avv. C.F._2 dom. Giorgio Caruso, per procura allegata telematicamente al ricorso;
- ricorrenti -
CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di UDINE;
- intervenuto necessario -
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DEI RICORRENTI:
a) Affidare i figli e congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1 CP_1 stabile collocazione presso la residenza della madre;
b) Disporre che il padre veda i figli quando vorrà, previo avviso telefonico con congruo anticipo e compatibilmente alle eIGenze scolastiche e ricreative di minori;
li possa
tenere in weekend a settimane alterne, prelevandoli dall'uscita di scuola o ad un orario in accordo con la madre sempre del venerdì, sino alla mattina del lunedì quando li riporterà direttamente presso le scuole;
nonché li possa tenere, nel corso della settimana in cui egli non trascorrerà il fine settimana con i ragazzi, per un giorno la settimana, che verrà calendarizzato su accordo dei genitori, dalla fine delle lezioni scolastiche fino alla sera quando li riporterà presso l'abitazione materna entro le ore 20, salvo diversi accordi tra i genitori;
la scelta della giornata verrà concordata in base alle eIGenza scolastiche ed extrascolastiche dei minori;
c) Disporre che il padre possa tenere i figli per quindici giorni anche non continuativi durante le vacanze estive;
le vacanze natalizie verranno trascorse per metà con un genitore e per l'altra metà con
l'altro, con la precisazione che i bambini trascorreranno con la madre la Vigilia di Natale e il pranzo di Natale;
con il padre la sera di Natale e il giorno di
Santo Stefano. La Vigilia di Capodanno e il 1° dell'anno, le vacanze pasquali, le festività del 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre e 8 dicembre verranno trascorse con il padre o con la madre ad anni alterni;
eventuali difficoltà o criticità devono essere comunicate dai genitori reciprocamente almeno due settimane prima, a meno di casi di forza maggiore o di eccezionale gravità. Resta inteso che nel caso in cui uno dei genitori non potesse trascorrere una festività con i figli, la recupererà, previ accordi, in quella immediatamente successiva o in un'altra ancora;
d) Rimane inteso che
i genitori potranno concordare una diversa sistemazione dei figli qualora eIGenze lavorative reciproche lo richiedano;
e) Dare atto che i genitori provvederanno a seguire i figli nelle loro attività extrascolastiche e scolastiche
e dovranno in ogni caso garantire la loro costante partecipazione alla crescita materiale e morale dei minori, alla loro istruzione ed alla loro educazione;
f) I genitori si impegnano a confrontarsi sempre circa le scelte educative e le loro modalità
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