Trib. Padova, sentenza 02/01/2025, n. 2

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Padova, sentenza 02/01/2025, n. 2
Giurisdizione : Trib. Padova
Numero : 2
Data del deposito : 2 gennaio 2025

Testo completo

N. R.G. 1788/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Cinzia Balletti Presidente relatore
Chiara Bitozzi Giudice
Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1788 2024 promossa da:

, con il patrocinio dell'avvocato GOLLIN LORENZO Parte_1
Parte attrice contro
, con il patrocinio dell'avvocato GIANLUCA GARBIN CP_1
Parte convenuta
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI RESE DALLE PARTI
Per parte attrice:
1) sia disposto l'affidamento condiviso dei figli minori, con collocamento prevalente presso la madre;

2) sia assegnata la casa coniugale alla madre, ove continuerà ad abitare con i figli;

3) il signor verserà alla IG entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al Pt_1 CP_1 mantenimento del figlio minore, la somma di euro 350,00 per il minore e di euro 350,00 per il figlio maggiorenne, da rivalutarsi di anno in anno secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo il protocollo in essere dinnanzi a questo Tribunale;

4) il figlio minore starà con il padre a weekend alternati dal venerdì pomeriggio alla domenica sera dopo cena ed un pomeriggio durante la settimana con pernotto, inoltre, nel corso delle ferie estive, ciascun genitore potrà passare con il figlio 2 settimane consecutive da concordarsi entro il 31.05 di ogni
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anno;
Natale, Capodanno e Pasqua, Pasquetta in modo alternato, le altre feste verranno concordate dai genitori di volta in volta;

5) spese legali compensate.
Per parte convenuta:
1) sia disposto l'affidamento condiviso dei figli minori, con collocamento prevalente presso la madre;

2) sia assegnata la casa coniugale alla madre, ove continuerà ad abitare con i figli;

3) il signor verserà alla IG entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al Pt_1 CP_1 mantenimento del figlio minore, la somma di euro 350,00 per il minore e di euro 350,00 per il figlio maggiorenne, da rivalutarsi di anno in anno secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo il protocollo in essere dinnanzi a questo Tribunale;

4) il figlio minore starà con il padre a weekend alternati dal venerdì pomeriggio alla domenica sera dopo cena ed un pomeriggio durante la settimana con pernotto, inoltre, nel corso delle ferie estive, ciascun genitore potrà passare con il figlio 2 settimane consecutive da concordarsi entro il 31.05 di ogni anno;
Natale, Capodanno e Pasqua, Pasquetta in modo alternato, le altre feste verranno concordate dai genitori di volta in volta;

5) spese legali compensate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, nato a [...] il [...] , e , nata a Parte_1 CP_1
ROMANIA il 29/03/1973 , contraevano matrimonio con rito civile in data 17.04.2001 a Satu AR
(Romania) . Dalla loro unione nascevano i figli l 15.04.2005 e il 03.03.2011. Per_1 Per_2
In data 5.04.2024 depositava ricorso chiedendo che venisse Parte_1
dichiarata la separazione personale tra i coniugi, formulando proprie conclusioni in ordine alle condizioni della stessa;
la controparte, pur concordando con la domanda di separazione, ha formulato a sua volta proprie distinte conclusioni in ordine alle condizioni e chiesto l'addebito della separazione al marito per le violazioni ai propri obblighi derivanti dal matrimonio e dagli artt. 143 e segg.ti c.c.
All'udienza del 11.7.2024 comparivano entrambe le parti e il Giudice dava atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione stante le deduzioni di episodi di violenza morale asseritamente subiti dalla convenuta e si riservava. Con separata ordinanza ex art. 473 bis 22 cpc pronunciava i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti:
1) autorizza i coniugi a vivere separati, nel reciproco rispetto;
il marito dovrà lasciare la casa familiare dalla data odierna;

2) dispone l'affidamento condiviso dei figli minori, con collocamento prevalente presso la madre;

3) assegna la casa coniugale alla madre, ove continuerà ad abitare con i figli;

4) il padre dovrà uscire dalla casa familiare in data odierna
pagina 2 di 6 5) pone a carico del padre l'obbligo di versare alla madre, con effetto dalla sua uscita dalla casa, entro il
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