Trib. Patti, sentenza 20/12/2024, n. 1466

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Patti, sentenza 20/12/2024, n. 1466
Giurisdizione : Trib. Patti
Numero : 1466
Data del deposito : 20 dicembre 2024

Testo completo

n. 776/2016 R.G.
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 20 Dicembre 2024, mediante collegamento da remoto su applicativo TEAMS, con
l'assistenza del funzionario UPP dott. Giuseppe Aruta,
- Alle ore 11.16, è comparsa l'Avv. Scolaro, la quale rappresenta che l'Avv. Saja è impegnato nella trattazione di altra causa, chiede pertanto rinvio;

il giudice,
vista la superiore richiesta, dispone aggiornarsi l'udienza alle ore 11.30:
ripresa l'udienza, alle ore 11.30 è comparsa l'Avv. Scolaro;

il giudice,
osservato che l'Avv. Saja non è ancora collegato dispone aggiornarsi l'udienza alle ore 12.00;

alle ore 12.00 è comparsa l'Avv. Scolaro, la quale insiste in atti e chiede la decisione.
Nessuno è comparso per parte convenuta.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies CPC dandone lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PATTI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Michela Agata La Porta,
ha pronunciato ex art. 281 sexies CPC la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 776/2016 R.G. promossa da:
AG GI (c.f. [...]),
Pag. 1 a 10
col patrocinio dell'Avv. Laura Scolaro
- parte attrice -
nei confronti di:
AG NI (c.f. [...]),
AG RM (c.f. [...]), e
AG TA (c.f. [...]),
col patrocinio dell'Avv. Silvestro Rosario Saja;

- parte convenuta -
CONCLUSIONI DELLE PARTI E CONCISA ESPOSIZIONE DELLE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da atti e verbali di causa.
*****
Con atto di citazione del 27.04.2016, AG GI, premettendo di esser legittimaria pretermessa dall'eredità di AG EL VA, deceduto in data
12.06.2013, ha convenuto in giudizio dinnanzi a questo Tribunale AG NI,
AG RM e AG TA, nominati unici eredi dal de cuius con testamento olografo del 10.11.2009, pubblicato in data 14.03.2014, per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni:
1) Ritenere e dichiarare la nullità del testamento di TT EL VA in quanto non autentico e/o comunque carente dei requisiti di legge per la validità del testamento olografo e conseguentemente, ritenere e dichiarare che alla morte del predetto TT EL VA
l'eredità si è devoluta come per legge, in parti uguali tra tutti gli eredi legittimi, quantificando ed assegnando all'attrice la quota di spettanza;

2) In subordine, nella denegata e non temuta ipotesi di mancato accoglimento della superiore istanza (nullità del testamento e suddivisione in parti uguali dell'asse ereditario), ritenere e dichiarare il diritto della Sig.ra TT GI, in quanto erede legittimaria pretermessa del
Sig. TT EL VA, ad ottenere comunque, in proprio favore, la riduzione delle disposizioni di cui al testamento del 10.11.2009, pubblicato il 14.3.2014 in notar TO Fazio e
Pag. 2 a 10 registrato a Barcellona P.G. il 19.3.2014 al n. 477, nella misura necessaria ad integrare la quota di riserva ad essa spettante;

3) Quantificare a tale fine la quota di riserva spettante alla Sig.ra TT GI, in qualità di erede legittimaria pretermessa del defunto TT EL VA, anche a mezzo disponenda consulenza tecnica d'ufficio;

4) Per l'effetto, assegnare alla Sig.ra TT GI la quota ad essa spettante in qualità di legittimaria pretermessa;

5) Ritenere e dichiarare il diritto della Sig.ra TT GI ad ottenere dai fratelli
TT TO e TA un indennizzo per il mancato godimento della propria quota ereditaria, sia per parte materna (su cui non sono sorte controversie) sia per parte paterna, dall'apertura della successione di ciascuno dei genitori e/o comunque dal minor tempo che il Giudice riterrà di giustizia;

6) Per l'effetto, assegnare alla Sig.ra TT GI il suddetto indennizzo, da quantificarsi
a mezzo disponenda consulenza tecnica d'ufficio.
Con comparsa del 21.07.2016, si sono costituiti in giudizio AG NI,
AG RM e AG TA, contestando la domanda attorea, di cui pertanto hanno chiesto il rigetto.
In corso di causa sono state disposte due CTU: la prima, redatta dal dott. Caroniti, per verificare
l'autenticità del testamento olografo redatto in data 10.11.09 da AG EL VA;
la seconda, redatta dall'ing. UL, per ricostruire la massa ereditaria, verificare l'eventuale lesione della quota di riserva e quantificare il valore locativo degli immobili siti in Falcone, Via Balbo
(siccome asseritamente rimasti nella disponibilità esclusiva dei convenuti).
Espletata l'istruttoria, anche mediante prova per testi, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e all'odierna udienza, a seguito di discussione orale, introitata per la decisione.
*****


1. Sull'eccezione di carenza di legittimazione ad agire.

I convenuti hanno eccepito che AG GI non sia legittimata ad agire poiché, non avendo rinunciato alla donazione ricevuta in vita dal padre, non avrebbe diritto all'eventuale eccedenza spettante a titolo di legittima.
Pag. 3 a 10
La tesi non può essere condivisa poiché, dichiaratamente, sovrappone le due discipline del legato e della donazione, che però trovano nella Legge differente regolamentazione.
In particolare, l'art.551 CC, rubricato “Legato in sostituzione di legittima”, al primo comma prevede: “Se a un legittimario è lasciato un legato in sostituzione della legittima, egli può rinunziare al legato e chiedere la legittima”.
Invece, l'art.552 CC, appunto rubricato “Donazione e legati in conto di legittima” dispone che
“Il legittimario che rinunzia all'eredità, quando non si ha rappresentazione, può sulla disponibile ritenere le donazioni o conseguire i legati a lui fatti;
ma quando non vi è stata espressa dispensa dall'imputazione, se per integrare la legittima spettante agli eredi è necessario ridurre le disposizioni testamentarie o le donazioni, restano salve le assegnazioni,
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