Trib. Piacenza, sentenza 15/01/2025, n. 20

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Piacenza, sentenza 15/01/2025, n. 20
Giurisdizione : Trib. Piacenza
Numero : 20
Data del deposito : 15 gennaio 2025

Testo completo



Oggetto: separazione giudiziale

Tribunale Ordinario di Piacenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*.*.*
Il Tribunale Civile di Piacenza, Sezione Unica, riunito in Camera di Consiglio nelle
persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Laura Ventriglia Giudice
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina GOP
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di 1° grado promossa con ricorso depositato in data 05.04.2024
da
c.f. nata il 1°.1.1980 Parte_1 C.F._1
in Marocco, residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv.
Antonella Dallavalle, elettivamente domiciliata presso il
relativo studio sito in Piacenza, via S. Siro, n. 38, in
virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato.


- RICORRENTE -


contro
c.f. , nato in [...], il [...] CP_1 C.F._2
- RESISTENTE CONTUMACE-
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica Dott. Grazia
Pradella.
- INTERVENUTO -
All'udienza del 26.11.2024, la causa veniva trattenuta in decisione alle seguenti
CONCLUSIONI
PER LA RICORRENTE: precisate come in atti.
PER IL RESISTENTE: rimasto contumace, nessuno ha precisato le conclusioni.
PER IL P.M.:
Voglia il Tribunale Ill.mo dichiarare la separazione dei coniugi di cui è causa, con tutte
le conseguenze e gli adempimenti di legge”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 5 aprile 2024 chiedeva di Parte_1
sentire dichiarare la separazione personale dal marito con il quale CP_1
aveva contratto matrimonio in data 9.6.2006, registrato presso il Consolato del Regno del
Marocco in Bologna col n. 57, foglio n. 57, registro n. 03, precisando:
che dal matrimonio erano nati i figli (il 31.07.2006), (il _1 Per_2
Per_ 13.05.2009), (l'8.1.2015) e (il 29.12.2022);
Per_3
che in data 28 dicembre 2021 la signora aveva sporto la prima Parte_1
querela nei confronti del marito, rivelando una situazione familiare molto problematica sia da un punto di vista relazionale sia economico, di tal che i Servizi Sociali territorialmente competenti erano intervenuti ad attenzionare il nucleo familiare nell'interesse della prole;

che, a causa delle condotte maltrattanti poste in essere dal marito in ambito familiare soprattutto ai danni della moglie, il Tribunale per i Minorenni di Bologna, con decreto provvisorio, aveva affidato i figli minori al Servizio Sociale competente per territorio, con collocamento della prole presso la madre e rientro nell'abitazione familiare
solo dopo aver dato esecuzione al provvedimento di protezione contro gli abusi familiari nei confronti del padre;

che in data 4 luglio 2022 la ricorrente aveva sporto una seconda denuncia in cui aveva dichiarato che, nonostante l'ordine di allontanamento emesso nei confronti del marito, aveva acconsentito al suo rientro nella casa familiare, perché convinta che quest'ultimo potesse nel frattempo cambiare l'atteggiamento disfunzionale adottato fino
a poco tempo prima, ma essa ricorrente aveva dovuto ricredersi, avendo il marito continuato a reiterare condotte maltrattanti nei confronti della moglie, anche in presenza dei figli minori;

che, in seguito alle condotte violente adottate e reiterate in ambito familiare, il signor era stato arrestato per poi scontare un successivo periodo di arresti CP_1 domiciliari presso l'abitazione della sorella a Brescia fino al mese di maggio 2023, quando era intervenuta la revoca degli arresti domiciliari con la prescrizione di sottoporsi alle visite del , quale istituto specializzato nel trattamento di uomini violenti;
Per_5
che in seguito alle predette vicende, fino all'autunno 2023, il signor aveva CP_1
manifestato una condotta adeguata nei confronti dei figli, con i quali manteneva una frequentazione in modalità protetta, ma dal dicembre 2023 aveva iniziato nuovamente ad essere discontinuo nelle visite con i figli e dall'8 dicembre 2023 non aveva più provveduto
a portare la spesa a casa secondo gli accordi presi con i servizi sociali;

che la signora in data 20 febbraio 2024, accompagnata dalla dott.ssa Parte_1 assistente sociale in servizio presso l'ASP Azalea Tutela Minori, aveva sporto Per_6 un'ulteriore denuncia a carico del marito in seguito alle reiterate condotte aggressive ed ingiuriose adottate da quest'ultimo, di tal che il signor eniva nuovamente arrestato CP_1
ed allo stato era detenuto presso la casa circondariale di Piacenza;

che la ricorrente continuava a svolgere attività lavorativa in qualità di operaia, mentre il marito, prima della detenzione, aveva sempre svolto attività lavorativa provvedendo quindi a soddisfare le esigenze economiche della famiglia, anche in seguito al crollo psicologico da lui registrato nell'anno 2021 connesso all'abuso di alcol e di sostanze stupefacenti.
Sulla base di tali motivi, la ricorrente chiedeva che fosse pronunciata la separazione personale dei coniugi, con addebito al marito. Quanto alle condizioni di separazione, domandava la conferma dei provvedimenti assunti in via provvisoria dal
Tribunale per i Minorenni di Bologna in ordine all'affidamento dei figli minori ai Servizi
Sociali territorialmente competenti, con assegnazione della casa familiare sita in
Gragnano Trebbiense (PC), via Centro Sportivo, n. 4 alla ricorrente e con frequentazione padre-figli in forma protetta con obbligo in capo al padre di versare alla madre un assegno
a titolo di mantenimento dei figli minori pari a Euro 1.000,00, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat.
All'udienza del 9 luglio 2024 compariva la ricorrente, assistita dal suo Difensore, mentre nessuno compariva per il resistente, di tal che, verificata la regolarità del contraddittorio e l'avvenuta notifica al resistente del ricorso e del decreto, veniva dichiarata la contumacia di Dato atto dell'impossibilità di esperire il CP_1
tentativo di conciliazione, veniva sentita la ricorrente, la quale confermava il ricorso e precisava che il marito fino al 2021 si era sempre comportato bene nei suoi confronti, ma il suo comportamento era mutato quando aveva iniziato a far uso di sostanze stupefacenti.
Riferiva altresì di aver denunciato il marito essendo la vita coniugale divenuta insostenibile a causa delle condotte maltrattanti da lui adottate in ambito familiare ed essendosi lo stesso rifiutato di sottoporsi alle cure per superare le condotte disfunzionali poste in essere ai danni della moglie. Precisava che la casa familiare era situata a Gragnano
e, dopo il primo arresto, il marito aveva provato a rientrare nell'abitazione coniugale, ma la moglie non aveva acconsentito al suo rientro in casa con il resto della famiglia, costringendolo così a dormire in garage in macchina ovvero ospitato dai suoi amici e da suo fratello. Riferiva altresì di aver dovuto denunciare il marito una seconda volta a causa del comportamento minaccioso e molesto adottato nei suoi confronti, tanto da rendere necessario l'intervento delle Forze dell'Ordine. Precisava, inoltre, di lavorare nel settore delle pulizie e di guadagnare circa 1.200,00 Euro al mese, facendo così fronte da sola a tutte le esigenze anche economiche del nucleo familiare tramite i guadagni del proprio lavoro e l'assegno unico universale, posto che in seguito all'allontanamento del marito dalla casa familiare, ed in particolare dal novembre 2023, quest'ultimo, che durante la convivenza matrimoniale aveva sempre provveduto a soddisfare le esigenze economiche della famiglia, non aveva più versato alcunché alla ricorrente.
Alla stessa udienza, venivano pertanto pronunciati i provvedimenti temporanei ed urgenti e così: venivano autorizzati i coniugi a vivere separati, libero ognuno di scegliere una propria residenza;
inoltre, quanto all'affidamento dei figli minori, alla residenza abituale degli stessi ed al regolamento di frequentazione con il genitore non convivente, veniva disposto in conformità alle statuizioni contenute nel decreto provvisorio emesso dal Tribunale per i Minorenni di Bologna in data 3.2.2022, con le ulteriori prescrizioni e interventi ad opera del Servizio Sociale come ivi indicati;
veniva altresì disposta
l'assegnazione della casa familiare, con i mobili e gli arredi ivi contenuti, alla ricorrente, affinché vi abitasse unitamente ai figli minori;
veniva infine posto a carico del padre il versamento di un contributo per il mantenimento dei figli minori pari a Euro 720,00 mensili (Euro 180,00 per ciascun figlio), da versarsi alla ricorrente entro il giorno 10 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie occorrenti per i minori, come individuate dalle linee guida del CNF, a decorrere dalla data del deposito del ricorso. Veniva poi assegnato un termine al Servizio
Sociale Asp Azalea affidatario dei minori per la trasmissione della relazione inerente alla condizione degli stessi e del relativo nucleo familiare, nonché all'attività svolta a seguito del mandato del Tribunale per i Minorenni di Bologna. Infine, veniva disposta
l'acquisizione del fascicolo pendente presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna.
Alla successiva udienza del 26 novembre 2024 compariva il Difensore di parte ricorrente, mentre nessuno compariva per il resistente. Il Procuratore di parte ricorrente rappresentava che il resistente non era più ristretto presso la casa circondariale di
Piacenza, essendo stato nel frattempo trasferito a Parma. Inoltre, preso atto delle valutazioni espresse dai Servizi Sociali Asp Azalea nella relazione da ultimo trasmessa, chiedeva di essere autorizzato a precisare le conclusioni già alla medesima udienza. La ricorrente precisava così le conclusioni come da ricorso introduttivo, fatta eccezione per
l'affidamento dei figli minori da disporsi in via esclusiva alla madre e, già emessi i provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'art. 473 bis.22 c.p.c., all'esito della discussione orale, la causa veniva trattenuta in decisione, con riserva di riferire al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del
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