Trib. Roma, sentenza 02/01/2025, n. 42

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 02/01/2025, n. 42
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 42
Data del deposito : 2 gennaio 2025

Testo completo

N. R.G. 12731/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SETTIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvio Cinque ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12731/2022 promossa da:
AN LV (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. DI VEZZA GIUSEPPE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA FEDERICO CONFALONIERI, 1 00195 ROMA presso il difensore avv. DI VEZZA GIUSEPPE
ATTORE/I contro
AR ES (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. MELICIANI DANIELE e dell'avv. MENCHERINI ANTONELLA ([...]) Indirizzo Telematico;

, elettivamente domiciliato in via EZIO 24 00192 ROMA presso il difensore avv. MELICIANI
DANIELE CONVENUTO/I
OGGETTO: risarcimento danni da infiltrazioni
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione di udienza
FATTO E DIRITTO

1. Con atto di citazione ritualmente notificato, VI AN, proprietaria di un box auto sito in
Roma alla Via Lucio Cassio n. 49 int. 6/a e facente parte dello stabile condominiale sito in Roma alla via Piansano n. 5, ha convenuto in giudizio CO LC perché venisse dichiarata la responsabilità di quest'ultimo in ordine ai danni determinati dalle infiltrazioni al box auto di proprietà della VI, come conseguenza dell'omessa impermeabilizzazione del bocchettone di raccolta dell'acqua piovana sito nel cortile di proprietà del convenuto.
Assumeva che dal 2001 si erano verificate infiltrazioni di acqua nella porzione di solaio, di parete e di pavimentazione corrispondenti al bocchettone di scarico delle acque meteoriche localizzato sul
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cortile, e nello specifico sulla porzione di piazzale antistante il locale commerciale, anch'esso di proprietà del convenuto e posto al piano terra dell'edificio condominiale;
che, in seguito a forti precipitazioni, l'ambiente era divenuto insalubre, maleodorante e impraticabile;
che la VI aveva quindi promosso ricorso ex artt. 1172 c.c. e 688 c.p.c. nei confronti del Condominio di Via
Piansano n. 5, e che nel corso del giudizio, all'esito di CTU, il Tribunale aveva stabilito che la responsabilità per le infiltrazioni non fosse da imputarsi al Condominio, bensì a CO LC, proprietario del piazzale antistante al locale commerciale posto al piano terra dello stabile condominiale;
che, a seguito di vani tentativi di risoluzione bonaria della controversia, la VI aveva promosso nei confronti dell'odierno convenuto, prima del giudizio di merito, un procedimento di accertamento tecnico preventivo finalizzato ad accertare lo stato dei luoghi e a verificare l'entità dei danni subiti in conseguenza dell'evento di cui in premessa.
L'attrice ha quindi convenuto in giudizio l'LC, chiedendo la condanna di quest'ultimo all'esecuzione, a sua cura e spese, dei lavori necessari ad eliminare le cause del danno, al risarcimento del danno a favore della VI nella misura di € 1.500,00 o in quella diversa accertata in corso di causa, a titolo di danno emergente, di € 1.050,00 ovvero di € 30,00 per ciascun mese di mancato godimento ovvero in quella ritenuta di giustizia, a titolo di lucro cessante, oltre agli interessi legali dalla domanda, nonché la condanna al pagamento delle spese di lite.
Eccepita l'irregolarità della notifica dell'atto di citazione nel corso dell'udienza dell'1.06.2022, è stata fissata una nuova prima udienza al 9.11.2022.

2. Con comparsa di costituzione e risposta, CO LC si è costituito e ha contestato le avverse domande.
Nel dettaglio, in primo luogo, ha eccepito la propria mancanza di legittimazione passiva, posto che, nonostante l'acquisto da parte sua di una porzione del cortile condominiale, e nonostante l'omessa manutenzione del piazzale sovrastante il box auto, tanto all'esito della CTU svolta nel corso del procedimento cautelare, quanto all'esito dell'ATP, non era stata individuata con certezza la fonte dell'infiltrazione e la proprietà del bocchettone in capo all'LC. Sosteneva, pertanto, che non potesse escludersi che la causa dei danni cagionati al box fosse imputabile al cattivo stato di manutenzione dell'impianto idrico condominiale ed assumeva, quindi, che l'attrice avrebbe dovuto agire in giudizio nei confronti dell'ente di gestione. In subordine, in caso di accertamento della riconducibilità delle infiltrazioni al bocchettone di raccolta dell'acqua piovana e della proprietà dello stesso in capo all'LC, il convenuto ha chiesto la ripartizione delle spese, ai sensi dell'art.
1126 c.c.
, nella misura di 2/3 a carico dei proprietari dei beni sottostanti le aree da cui proviene
l'infiltrazione e per la restante quota di 1/3 a carico di parte convenuta, tenuto conto che la porzione
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di cortile in proprietà esclusiva dell'LC funge da copertura per i box sottostanti, di proprietà dei condomini, e che sul cortile stesso si riversano in elevatissima quantità le acque meteoriche provenienti da confinante e soprastante area di proprietà condominiale. Ha contestato, inoltre,
l'asserita mancanza di collaborazione nella risoluzione bonaria della controversia. In ulteriore subordine, ha chiesto di dichiarare il suo dovere di partecipare alle spese di eliminazione delle infiltrazioni per cui è causa nella misura di 1/2, restando a suo carico per intero la spesa per la copertura della corte ed integralmente a carico della VI la spesa per l'intonaco, la tinta e la decorazione del soffitto del box ex art. 1125 c.c., chiedendo in via istruttoria disporsi CTU.

3. Rigettata la richiesta di ammissione della prova per testi, la causa è stata istruita mediante CTU.
Precisate le conclusioni, è stata trattenuta in decisione all'udienza dell'1.10.2024, con concessione dei termini di legge per il deposito degli scritti difensivi.
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4. Preliminarmente, occorre esaminare l'eccezione relativa al difetto di legittimazione passiva, sollevata dal convenuto in ragione della asserita proprietà del bocchettone in capo al Condominio.
L'eccezione è infondata.
Si deve premettere che, all'esito della CTU, è stato accertato che la copertura del box auto di proprietà dell'attrice è coincidente e sottostante in parte ai due negozi presenti al piano terra dello stabile condominiale, di proprietà dell'LC, ed in parte al piazzale-cortile antistante i predetti negozi, adibito a parcheggio auto ad uso esclusivo dei negozi succitati, ed è stata inoltre rilevata la provenienza dell'infiltrazione dalla porzione di cortile di proprietà del convenuto.
Ebbene, in tema di legittimazione passiva, le Sezioni Unite della Cassazione hanno affermato che
“La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il
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