Trib. Torino, sentenza 09/01/2025, n. 136

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Torino, sentenza 09/01/2025, n. 136
Giurisdizione : Trib. Torino
Numero : 136
Data del deposito : 9 gennaio 2025

Testo completo

N. R.G. 5926/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott.ssa Isabella Messina Giudice
Dott.ssa Serafina Aceto Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5926/2024
avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
promossa da:
elettivamente domiciliato in Torino (TO), via Goffredo Casalis 52, presso lo Parte_1 studio dell'avv. FALCO Rita che lo rappresenta e difende ricorrente contro
elettivamente domiciliata in Torino, via Vittorio Amedeo II 11, presso lo Controparte_1 studio dell'avv. PAVONE Daniela che la rappresenta e difende resistente

CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da note di trattazione scritta del 18.11.2024.
Per parte resistente: come da note di trattazione scritta del 19.11.2024.
Per il Pubblico Ministero: nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 4
I SInori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 concordatario in Moncalieri (TO) in data 11.09.1988.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Moncalieri in data
12.09.1988 (atto n. 153, parte II serie A del registro degli atti di matrimonio).
Dal matrimonio è nato un figlio: il 03.02.1996. Persona_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Pinerolo in data 26.02.2013.
Con ricorso depositato in data 29.03.2024 il IG. conveniva in giudizio la Parte_1 resistente per sentir dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dagli stessi contratto invocando la fattispecie di cui all'art. 3, numero 2 – lett b) della L. n. 898/1970, successivamente modificata. Nel proprio atto il ricorrente dava atto che il figlio , divenuto Per_1 maggiorenne ed economicamente sufficiente, attualmente vive da solo presso altra abitazione;
chiedeva pertanto la revoca del contributo al mantenimento per il figlio, pari ad € 350,00 mensili, nonché del contributo pari al 50% delle spese straordinarie relative al figlio. Chiedeva inoltre il ricorrente la revoca dell'assegnazione della casa coniugale con conseguente condanna della resistente al pagamento di un'indennità di occupazione pari ad € 300,00 mensili, nonché la revoca del contributo di mantenimento a favore della IG.ra pari ad € 150,00 mensili, non sussistendone più i Controparte_1 presupposti di fatto e di diritto.
Con memoria depositata in data 21 ottobre 2024 si è costituita in giudizio la resistente associandosi alla richiesta avanzata da parte ricorrente di pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario,
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