Trib. Roma, sentenza 04/01/2025, n. 46

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 04/01/2025, n. 46
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 46
Data del deposito : 4 gennaio 2025

Testo completo

R.G. 18470/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
QUARTA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giuseppina Vetritto ha pronunciato, all'esito della scadenza dei termini per il deposito di note in sostituzione dell'udienza, la seguente
SENTENZA ex art.127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. r.g. 18470/2023 promossa da:
elettivamente domiciliato in Indirizzo Parte_1
Telematico, presso lo studio dell'avv. FOCHETTI MARGHERITA, che lo rappresenta e difende per procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, elettivamente domiciliata in Roma, via Controparte_1
F. Denza 16/d , presso lo studio dell'avv. SALVATORI PAOLO
RESISTENTE

FATTO E DIRITTO
1
Con ricorso depositato in data 05/06/2023, ha esposto Parte_1
che: è stato dipendente della dal 04.12.1990 al Controparte_1
fino al 29.02.2016, e nuovamente dal 01.02.2023, mentre nel periodo intermedio è stato assunto dalle società CO Soc. Coop. per
Azioni e TA ZA S.R.L. a seguito di diversi cambi appalti;
nel primo periodo contrattuale, la lo inquadrava Controparte_1
nel livello 4 super, e a seguito dell'eliminazione di tale livello con il rinnovo contrattuale del 2013, gli riconosceva un superminimo pari alla differenza economica tra i livelli 4 e 4 super;
con l'assunzione da parte della CO Soc. per Azioni egli manteneva tutte le condizioni contrattuali presenti nel precedente contratto, ed in particolare: anzianità convenzionale al 04.12.1990, scatti di anzianità pari ad €
130,68, superminimo pari ad € 61,16;
le medesime condizioni gli venivano riconosciute nel contratto con la TA ZA S.R.L., ad eccezione dell'anzianità convenzionale, indicata al 01.03.2016;
a seguito della riassunzione presso la rinveniva Controparte_1
nel prospetto paga dei mesi di febbraio e marzo 2023 condizioni deteriori, ed in particolare: assenza di superminimo o di altri ad personam, scatti di anzianità pari ad € 126,78, anzianità convenzionale al 01.03.2021;
AFAC indicata nella parte fissa della busta paga anziché nella parte variabile;
che aveva diffidato la al Controparte_1
fine di regolarizzare i prospetti paga, ma la missiva non riceveva alcun riscontro.
2
Tanto esposto in punto di fatto, il ricorrente ha rilevato: i) l'illegittima decurtazione del superminimo/ad personam da parte della
[...]
nonostante la stessa avesse sottoscritto un verbale di CP_1
cambio appalto con clausola di garanzia sociale per i lavoratori, contravvenendo altresì al disposto degli artt. 27 e 31 del CCNL di categoria;
ii) l'illegittimo inserimento dell'AFAC nella parte variabile della busta paga e il conseguente disconoscimento della sua natura retributiva, con le relative implicazioni sfavorevoli per il lavoratore in punto di calcolo degli istituti di retribuzione indiretta;
iii) l'illegittima diminuzione del quantum dovuto a titolo di scatti di anzianità, contrariamente a quanto previsto dall' art. 27 del CCNL di categoria;
iv) l'illegittima indicazione dell'anzianità convenzionale, contrariamente a quanto previsto dall'art. 27 del CCNL di categoria.
Il ricorrente ha quindi convenuto in giudizio la Controparte_1
affinché i) sia accertato e dichiarato che gli è dovuto l'importo a titolo di superminimo/ad personam pari ad € 61,16;
ii) sia accertato e dichiarato che l'indennità di vacanza contrattuale (cd. AFAC) deve essere inserita fra la retribuzione normale, e quindi nella base di calcolo degli istituti di retribuzione indiretta;
iii) sia accertato e dichiarato che
l'importo che gli è dovuto a titolo di scatti di anzianità è pari ad €
130,68;
iv) sia accertato e dichiarato che la sua anzianità convenzionale risale all'anno 1990;
v) per l'effetto, condannare la società resistente al pagamento delle differenze retributive maturate, oltre agli interessi
3
legali e al maggior danno da svalutazione monetaria a decorrere dalla data di maturazione del diritto fino all'effettivo soddisfo.
Fissata l'udienza di comparizione delle parti, si è costituita in giudizio la giusta memoria del 26.01.2023, eccependo Controparte_1
l'infondatezza dell'intero ricorso.
In particolare, per quanto riguarda la pretesa a titolo di superminimo/ad personam, la resistente sostiene che da una corretta lettura degli artt. 27
e 31 del CCNL si evince che al dipendente assunto nell'ambito di un cambio appalto non spetta il trattamento economico percepito alle dipendenze della società uscente, bensì il trattamento economico previsto dal CCNL di riferimento. In più, sostiene che gli unici trattamenti ad personam riconosciuti (e, quindi, garantiti in sede di cambio appalto), sono esclusivamente quelli ricollegabili alla differenza tra il trattamento economico percepito nella vigenza del precedente CCNL, secondo il precedente sistema classificatorio ivi previsto, e quello previsto dal nuovo contratto per i livelli di inquadramento stabiliti dal nuovo sistema. L'importo riconosciuto alle dipendenze della precedente ditta appaltatrice (TA ZA) e rivendicato dalla controparte, tuttavia, non rientrerebbe in tale categoria, trattandosi viceversa di un ad personam riconosciuto al ricorrente a mero titolo gratificatorio (come confermerebbe la lettera di cambio appalto inviata alla da TA, in cui il Controparte_1
superminimo e l'ad personam riconosciuti al sono pari a 0) e Parte_1
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perciò escluso, per espressa previsione dell'art. 27 CCNL, dal novero degli ad personam garantiti in sede di cambio appalto. Infine, per la parte resistente, siffatta conclusione non sarebbe smentita dalla circostanza, dedotta in ricorso, per cui , nel primo Controparte_1
rapporto di lavoro, aveva riconosciuto al ricorrente l'ad personam di cui all'art. 31 CCNL per essere costui, a seguito del rinnovo del contratto collettivo, passato dal livello 4 super (soppresso) al “nuovo”
4° livello, trattandosi di una mera
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