Trib. Roma, sentenza 02/01/2025, n. 39
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice relatore dott.ssa Francesca Cosentino Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al RG n. 10622/2024, vertente t r a
- ( ), nata a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 attualmente residente a[...] int.4, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonietta Mastrangelo, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
- ) nato a [...] il [...] e residente Controparte_1 C.F._2 a Venezia, in via Cima d'Asta n.4, rappresentato e difeso dall'Avv. Barbara Mariano, giusta procura in atti;
RESISTENTE e con l'intervento del Pubblico Ministero INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: cessazione effetti civili del matrimonio
Visto il ricorso ritualmente depositato e tempestivamente notificato, con il quale parte ricorrente ha chiesto che il Tribunale pronunciasse lo scioglimento del matrimonio contratto con parte resistente in Roma in data 08.09.2000 (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune anno 2000, atto n. 01055 parte 2, serie A01), dal quale sono nati due figli: in data 29.12.2005 e Per_1
in data 12.09.08, conviventi con la madre in Roma, via Sarnano 12;
Per_2 vista la costituzione in giudizio di parte resistente;
atteso che, all'esito dell'udienza del 10.12.2024, davanti al Giudice delegato, sentite le parti (il padre mediante collegamento telematico), la causa è stata riservata in decisone sullo status di divorzio e sulle condizioni di affidamento e mantenimento dei figli;
Sullo status di divorzio, considerato che, dalle dichiarazioni delle parti e dalla documentazione prodotta, è emerso che esse vivono ininterrottamente separate sin da prima dell'accordo di separazione consensuale e senza soluzione di continuità in forza di decreto di omologazione emesso dal Tribunale di Roma (n. cronol. 31133/2014 del 16/12/2014), e che da tale epoca non vi è stato il ripristino della comunione morale e materiale;
accertato quindi il verificarsi di una delle condizioni di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970, il Collegio deve ritenere definitivamente cessata ogni comunione morale e materiale e non più ricostituibile il consorzio familiare e conseguentemente dovuta la pronuncia di cessazione degli
effetti civili del matrimonio contratto dalle parti e ordinarsi all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza. Quanto alla domanda di parte ricorrente volta a ottenere la modifica delle condizioni attinenti l'affidamento e il mantenimento dei figli, stabilite dalle parti in sede di separazione consensuale e recepite in sede di decreto di omologa, occorre premettere che queste prevedevano l'affidamento condiviso