Trib. Terni, sentenza 02/01/2025, n. 12

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Terni, sentenza 02/01/2025, n. 12
Giurisdizione : Trib. Terni
Numero : 12
Data del deposito : 2 gennaio 2025

Testo completo

N. R.G. 371/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ssa MONICA VELLETTI Presidente rel. dott. ssa LUCIANA NICOLI' Giudice dott. ssa ELISA IACONE Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 371/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. GUALFETTI Controparte_1
DOMENICA e dell'Avv. CRISTINA RINALDI, con elezione di domicilio presso i difensori come da procura in atti;

RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Controparte_2
MARTINO LOREDANA, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;

RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: scioglimento del matrimonio

CONCLUSIONI: conclusioni congiunte come da verbale udienza
pagina 1 di 4

Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 01/03/2024 ha chiesto al Tribunale la pronuncia Controparte_1 dello scioglimento del matrimonio civile contratto in Fabrica Di Roma, il 4.10.2009, con
, esponendo che dall'unione sono nati , nato a [...] Controparte_2 Persona_1 il1.12.2010 e , nato a [...] il [...], minorenni, studenti e non autosufficienti Controparte_3 economicamente, deducendo di vivere ininterrottamente separato dalla coniuge in virtù di separazione consensuale omologata. Il ricorrente ha esposto:
- che i coniugi si sono separati consensualmente con omologa per decreto del Tribunale di Terni emanato in data 11.04.2023, RG n. 87/2023, ove venivano stabilite, tra le altre, le seguenti condizioni, frutto della proposta conciliativa avanzata dal Giudice ed accettata dalle parti:
-“ affido condiviso e diritto di visita esistente;
con godimento della casa coniugale secondo le modalità esistenti in fatto;

- contributo complessivo da versare in favore dei figli e della moglie in misura pari ad euro 850,00 mensili (di cui euro 325,00 per ciascun figlio ed euro 200,00 per la moglie), già compreso l'assegno unico, spese straordinarie come da protocollo in uso presso il Tribunale di Terni al 50%;

-ripartizione delle bollette delle utenze nella misura del 50% tra i coniugi;”
- che le visite con i figli, dal momento della separazione in avanti, sono proseguite secondo le suddette modalità, stante l'estrema vicinanza delle abitazioni dei genitori, che hanno suddiviso in due porzioni contigue l'unico fabbricato, già ex casa coniugale;

- che il , tiene con sé i figli tutte le volte che questi ne hanno voglia, necessità e volontà, CP_1 provvedendo in pieno alle loro esigenze, versando regolarmente il mantenimento alla sig.ra
CP_2
-che la resistente non accudirebbe in maniera congrua i figli, e non si sarebbe impegnata per reperire propria occupazione;
tanto premesso il ricorrente ha chiesto l'affidamento
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi