Trib. Ivrea, sentenza 04/12/2024, n. 1329
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N. R.G. 1865/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA Sezione Civile Il Tribunale composto dagli Ill.mi Signori: Dott. Alessandro SCIALABBA PRESIDENTE Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO GIUDICE Dott. Alberto Angelo BALZANI GIUDICE REL. Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n R.G. 1865/2021 avente per oggetto divorzio – cessazione effetti civili del matrimonio promossa da:
Parte_1 C.F. , nato a [...] il [...], residente in Chieri (TO), Vicolo C.F._1 Bordino 3, elettivamente domiciliato in Torino, Corso Vercelli 116, presso lo studio dell'avv. Roberto Cochis che lo rappresenta e difende per delega in atti Parte Ricorrente contro
CP_1 nata a [...] il [...] (CF: ) residente in Busano (TO) Via Suor C.F._2 Irma 10/b, elettivamente domiciliata in Torino Via Alberto Nota 7 presso lo studio dell'Avv. Lidia Oddonin Bettas che la rappresenta e difende per delega in atti. Parte Resistente Con l'intervento del PM Collegio delli 27.11.2024 Conclusioni delle Parti Per Parte ricorrente come da note depositate in PCT in data 6.5.2024 del seguente letterale tenore: “(…) CONCLUSIONI Piaccia al Tribunale adito Ill.mo, contrariis reiectis, Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Chieri in data 3.6.1995 dai signori e Parte_1 CP_1 trascritto nei Registri dello Stato Civile del medesimo Comune di Chieri al n. 44, Parte II, Serie A, con le ulteriori trascrizioni ed annotazioni di legge. Ridurre il contributo mensile a carico del padre per il mantenimento del figlio maggiorenne alla minor Per_1 somma ritenuta congrua rispetto a quella concordata in sede di separazione purché, in ogni caso, in misura non superiore all'importo di € 200,00 determinato nell'ordinanza provvisoria pronunciata dal Presidente del Tribunale in data 6.4.2022. Con il favore delle spese, diritti ed onorari di lite” Per parte resistente come da note depositate in PCT in data 21.5.2024 del seguente letterale tenore: “(…) “- Respingere tutte le avverse domande perché infondate, sia in fatto che in diritto. - Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i signori nata a [...], il CP_1 31.7.1975 e nato a [...], il [...], celebrato in Chieri il 03.06.1995, trascritto Parte_1 presso l'Ufficio dello Stato Civile di Chieri, n. 44, parte II, serie A, anno 1995;
- Ordinare allo Stato Civile
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del Comune di Chieri la trascrizione dell'emananda sentenza, e di ogni altro incombente di legge;
- Respingere la domanda di parte ricorrente e per l'effetto disporre che il signor corrisponda, a titolo di Parte_2 mantenimento del figlio ed in favore della signora a mensile di € 200,00 Per_1 CP_1 entro il giorno 5 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo d'Intesa del Tribunale di Ivrea siglato fra magistrati e avvocati il 24.6.2016;
- Disporre ai sensi dell'art. 210 c.p.c a parte ricorrente, la produzione in giudizio: degli estratti conto degli ultimi tre anni del conto corrente a lui intestato e aperto presso n. 3083, della documentazione CP_2 comprovante l'importo mensile percepito a titolo di reddito di ci ella dichiarazione di successione presentata a seguito del decesso della signora . Persona_2 In ogni caso con vittoria di spese e competenze tutte di giudizio”. Per il PM: V° Il Pubblico Ministero si accolgano le domande della parte convenuta 17/06/2024 Concisa esposizione delle