Trib. Bari, sentenza 19/12/2024, n. 5168
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Testo completo
R.G. 11844/2004.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI PR I M A SE Z I O N E CI V I L E
* * * Il Tribunale di Bari, prima sezione civile, in composizione monocratica nella persona del giudice Emanuele Pinto, pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 11844/2004 proposta da
DI DU EP LA ([...]), rappresentato e difeso da Avv.ti Antonio e NC Paolo Di UG,
-parte attrice- contro
DI DU LV ([...]), rappresentata e difesa da Avv. Pasquale Antuofermo,
-parte convenuta- nonché contro
DI DU NC ([...]) – deceduto in corso di causa - DI DU IA (DMDVTR48R42A662) et DI DU
OS ([...]), rappresentati e difesi da Avv.
Marcella Telesca,
-altre parti convenute- nonché contro
DI DU AR ([...]), rappresentata e difesa da
Avv. Marcello Stefanì,
-altra parte convenuta- nonché contro
TO NT,
-altra parte convenuta contumace- con l'intervento di
ON AN ([...]), in proprio e quale procuratrice di DI DU OM ([...]), DI
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DU NT ([...]), tutti in qualità di eredi del defunto DI DU NC, rappresentati e difesi da
Avv. Marcella Telesca,
-convenuti in riassunzione- nonché di
PURPLE SPV S.R.L. (04846340265), in persona del l.r.p.t., in giudizio tramite la procuratrice speciale CERVED CREDIT
MANAGEMENT S.p.a. (06374460969), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa da Avv.ti Renato e Andrea Perticarari,
-chiamata in causa-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132 c.p.c. et 118 disp. att.
c.p.c., lo svolgimento del processo e le posizioni delle parti possono riassumersi come segue.
I.1.- Di UG PE OL ha adito questo Tribunale deducendo l'esistenza di una comunione ereditaria su un complesso di beni immobili già appartenuti al defunto padre Di
UG MA (Ω: 01.09.1965) che ne aveva disposto con testamento istituendo eredi in parti uguali i sei figli (oltre sè, ZO, IA, IT, SA e IL) e nominando usufruttuaria generale la moglie EN IA.
Ha concluso domandando la divisione della massa ereditaria con vittoria di spese di lite in caso di opposizioni (atto di citazione notificato il 12.11.2004).
I.2.- Di UG IL si è costituita in giudizio aderendo alla domanda di divisione (comparsa di costituzione e risposta del 28.01.2005).
I.3.- Di UG ZO, IT e SA si sono costituiti in giudizio aderendo alla domanda di divisione (comparsa di costituzione e risposta del 31.01.2005).
I.4.- All'udienza del 31.01.2005 è stata dichiarata la contumacia di EN IA e di Di UG IA la quale ultima si è successivamente costituita in giudizio aderendo alla domanda di divisione (comparsa di costituzione e risposta del 18.03.2007).
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I.5.- In data 14.03.2022 si è costituita in giudizio LE
SPV nella qualità di creditrice ipotecaria di Di UG
PE OL. Ha precisato di aver già attivato innanzi a questo Tribunale la procedura esecutiva n.R.G.E. 15/2022.
Ha concluso non opponendosi alla divisione con salvaguardia della propria posizione creditoria (comparsa di costituzione e risposta depositata il 14.03.2022).
I.6.- In data 10.04.2022 si sono costituiti gli eredi di Di
UG ZO deceduto in corso di causa.
I.7.- La causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti e con lo svolgimento di una CTU estimativa.
I.8.- Con provvedimento presidenziale del 12.03.2024 il fascicolo è stato assegnato a questo giudice che in data
09.09.2024 ha depositato un progetto di divisione avverso il quale talune parti hanno sollevato contestazioni.
I.9.- All'udienza del 28.10.2024 sono state precisate le conclusioni nei seguenti termini:
a) parte attrice: chiede l'attribuzione a sé anche di una porzione del sub 14 degli immobili per cui è causa per
l'accesso al primo piano del corpo centrale dell'immobile sito in Bari, alla strada Torre Tresca;
chiede che le spese necessarie alla realizzazione della scala siano divise equamente tra le parti interessate;
chiede
l'attribuzione esclusiva del sub 15;
b) convenute Di UG SA et IT: aderiscono al progetto di divisione limitatamente all'immobile di via
OLi;
c) convenuti eredi di Di UG ZO: chiedono
l'attribuzione esclusiva del sub 14 senza riconoscimento alcuno di servitù in favore dell'attore il quale potrà costruire la scala di accesso sulle porzioni di sua proprietà esclusiva e a sue spese esclusive;
d) convenuta Di UG IL: aderisce al progetto di divisione con riferimento all'immobile di via OLi;
e) convenuta Di UG IA: manifesta adesione al progetto di divisione con attribuzione esclusiva del sub 13;
f) chiamata in causa LE SPV: aderisce al progetto di divisione.
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All'esito, la causa è stata trattenuta per la decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Risultano depositate comparse conclusionali dagli Avv.ti
Perticarari, Antuofermo, Di UG e Telesca;
gli Avv.ti Di
UG e Telesca hanno depositato altresì memoria di replica.
II.- Le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono essere decise secondo l'ordine logico-giuridico.
II.1.- Preliminarmente deve osservarsi che tutti i sei eredi condividenti hanno domandato la divisione della massa ereditaria per cui è causa, sostenendo tuttavia diverse soluzioni in ordine alla formazione delle porzioni.
La massa si compone di molteplici unità catastali che tuttavia sono riconducibili a due complessi immobiliari siti in Bari rispettivamente alla Via OLi nn. 212 e 214 et alla
Via Torre Tresca n. 6/C.
Già negli anni precedenti il giudizio le parti avevano di fatto iniziato ad avere il godimento rispettivo di taluni beni cui ciascuno ha apportato modifiche e ristrutturazioni anche assai consistenti che ne hanno stravolto il valore originario.
Hanno pertanto convenuto con due scritture private del
30.06.2015 e del 27.02.2017 (in atti) una ipotesi di divisione che in massima parte è stata accolta nel progetto depositato il 09.09.2024. Tale ipotesi prevede la divisione degli immobili di Via OLi tra tre eredi nonché la divisione degli immobili di Via Torre Tresca tra gli altri tre eredi.
Sono state escluse le opere di cui il Consulente ha certificato la natura abusiva e insanabile.
In sede di discussione del progetto non sono sorte contestazioni quanto agli immobili di Via OLi;
laddove, per gli immobili di Via Torre Tresca, è emerso che il progetto non teneva in considerazione l'esistenza di talune aree scoperte – per le quali i coeredi hanno comunque prospettato una possibile attribuzione rispettiva - nonché che difettava in ordine alla regolamentazione dell'accesso ad un immobile intercluso.
Su tale ultimo aspetto le parti, pur sollecitate, non sono riuscite a trovare una soluzione condivisa sicché si rende necessario procedere a divisione con la presente sentenza.
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III.- Ciò premesso, la domanda di divisione deve essere accolta nei termini di seguito indicati avendo riguardo alla sostanziale adesione al progetto di divisione depositato in data 09.09.2024 e alla soluzione contenziosa delle sole due questioni residue controverse.
III.1.- Quanto alla mancata considerazione di talune unità immobiliari, deve riconoscersi che le contestazioni delle parti sono fondate.
Invero nel progetto di divisione non è stata specificata
l'attribuzione di tre aree scoperte che compongono il complesso immobiliare sito in Bari alla Via Torre Tresca e, precisamente, le aree identificate in Catasto Fabbricati del
Comune di Bari al foglio 47, p.lla 137 sub 13, 14 e 15.
Anche parzialmente mutuando la volontà delle parti e avendo riguardo all'attuale stato di fatto nonché alla sostanziale equivalenza dei valori, le particelle devono essere assegnate ciascuna al rispettivo immobile di cui possono ritenersi pertinenze. E, pertanto, il sub 13 sarà assegnato alla porzione che comprende i sub 5 e 12;
il sub 14 sarà assegnato alla porzione che comprende i sub 9 e 10;
il sub 15 sarà assegnato alla porzione che comprende il sub 11.
III.2.- Quanto alle modalità di accesso all'immobile sito al primo piano di Via Torre Tresca n. 6/C e contraddistinto in
Catasto fabbricati al foglio 47, p.lla 137, sub 8, deve ritenersi che la soluzione prospettata da talune parti di ordinare la costruzione di un accesso autonomo tramite una scala esterna non può essere condivisa. Infatti, in assenza di diverso accordo tra le parti