Trib. Napoli, sentenza 18/07/2024, n. 7217
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Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
PROCEDIMENTO n. 32264/2014 R.G.
Il GU del Tribunale di PO II sezione Civile, Dott.ssa Maria Carolina De Falco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14170 del Ruolo Generale degli affari civili ordinari contenziosi dell'anno
2019 avente ad oggetto: risarcimento danni da reato
TRA
OL LD, c.f. [...], e MA IA, c.f.
[...], rappresentati e difesi, giusta procura a margine dell'atto di citazione, dagli avv.ti prof. Daniele Carsana e Vittorio Carsana ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in
PO alla Via Melisurgo n. 44
ATTORI
E
CUNA CARMINE, elettivamente domiciliato in PO alla Via Pietro Colletta n. 12 presso lo studio dell'Avv. Raffaele Leanza che lo rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'Avv.
Pasquale Capobianco, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione
CONVENUTO
E
MINISTERO DELLA DIFESA, c.f. 80234710582, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di PO, presso i cui uffici, in via A. Diaz n. 11, domicilia per legge
CONVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 05/03/2024 le parti concludevano riportandosi ai propri scritti difensivi iniziali e successive integrazioni. Il GU assegnava la causa in decisione con termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in riassunzione regolarmente notificato in data 06/05/2019, a seguito di provvedimento del 16/04/2019 con il quale il Tribunale di Nola dichiarava l'incompetenza per
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territorio in favore del Tribunale di PO, OL TA e RC AM evocavano in giudizio
UN AR ed il Ministero della Difesa al fine di sentirli dichiarare solidalmente responsabili dei danni biologico, morale ed esistenziali subiti a causa della condotta di UN AR che, in qualità di appuntato dei Carabinieri presso la Caserma di PO – Poggioreale, tra il 2006 ed il 2007, aveva eseguito svariati accessi illegittimi ai sistemi informativi in dotazione delle Forze dell'Ordine (SDI,
Anagrafe Tributaria etc. etc.) per assumere informazioni sugli stessi attori, liquidatori assicurativi, su commissione di CA AN, titolare di un'agenzia investigativa, al fine di apprendere notizie da trasmettere alle compagnie assicuratrici, tra cui la “Fondiaria Sai” committente del CA, e smascherare denunce di sinistri fittizi così da evitare il pagamento degli indennizzi assicurativi.
Precisavano, invero, che l'attività di monitoraggio degli attori si era concretizzata, oltre che nell'acquisizione illecita di informazioni riservate su AM e TA, nell'installazione di microspie all'interno degli uffici degli stessi, sulle cui autovetture veniva installato anche un apparecchio GPS, nonché in pedinamenti e appostamenti presso le abitazioni e gli uffici di AM
e TA e accertamenti sui loro familiari mediante accesso indebito ai sistemi informativi consultabili da soggetti autorizzati delle Forze dell'Ordine.
Ne era nato un procedimento penale presso la Procura di Torino, RG n. 7207/2006, a carico di UN
AR, CA AN ed altri, per la verifica dei reati di violazione della privacy ed accesso abusivo a sistema informatico (615 ter c.p. anche in concorso), che si concludeva con lo stralcio della posizione dell'odierno convenuto per incompetenza del Tribunale di Torino in favore di quello di
PO e la condanna degli altri imputati per accertamento dei reati loro ascritti.
Il giudizio avverso UN AR di concludeva con la sentenza n. 1458/19 del 04.02.19 che dichiarava la prescrizione dei reati a lui ascritti.
Ciò determinava negli attori un profondo senso di frustrazione a causa dell'indebita intrusione nella loro privacy e nella loro vita personale, nonché una sindrome ansioso-depressiva ed un disturbo post traumatico da stress reattivo, derivati dalle violazioni alla propria riservatezza che, nel caso di
TA, sfociava nella separazione dal coniuge e nel distacco dai figli che decidevano di trasferirsi all'estero.
Chiedevano, pertanto, la condanna dei convenuti in solido al pagamento dei danni morali e biologici, quantificati in euro 139.619,00 per il TA ed in euro 101.457,00 per il AM, nonché del danno esistenziale da liquidarsi in via equitativa.
Si costituiva l'Avvocatura dello Stato chiedendo, in via preliminare, la riunione per connessione ex art. 274 c.p.c. con il giudizio R.G. n. 27601/2018 pendente dinanzi il Tribunale di PO, ed eccependo l'infondatezza delle pretese attoree per non essere imputabili le condotte ascritte all'amministrazione convenuta sia perché il UN aveva posto in essere comportamenti, quali
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pedinamenti, appostamenti notturni ed attività di spionaggio, al di fuori del proprio servizio di carabiniere, sia per l'impossibilità di rinvenire nell'accesso allo SDI l'esercizio abusivo del potere conferitogli, bensì unicamente l'usurpazione di un potere di cui non era titolare, data la qualifica di mero appuntato carabiniere e, quindi, non dotato delle credenziali di accesso al sistema.
Si costituiva anche UN AR eccependo, in primis, la prescrizione del diritto di entrambi gli attori ad ottenere il risarcimento richiesto non avendo, peraltro, la costituzione di parte civile del
TA efficacia interruttiva considerata la mancata rassegnazione di conclusioni in tale sede con conseguente rinuncia all'azione.
Contestava, comunque, la fondatezza della pretesa attorea per l'interruzione del rapporto di causalità tra il fatto del danneggiante e gli eventi dannosi di cui in citazione per effetto del comportamento di soggetti terzi, nella specie le società assicuratrici ed il titolare dell'agenzia investigativa CA, nonché il difetto di nesso di causalità tra le condotte assunte ed i danni addotti dagli attori, anche in virtù dello stralcio della posizione del UN dal procedimento presso il Tribunale di Torino, dichiaratosi poi incompetente in favore di quello di PO che definiva il giudizio con sentenza di prescrizione (sentenza Tribunale di PO n.1458/19 del 04/02/2019).
All'udienza del 26/11/2019, il Giudice rigettava l'istanza di riunione con il procedimento RGN.
27601/18, stante l'assenza di identità del petitum, e concedeva alle parti i termini ex art. 183 VI co.
c.p.c.
All'udienza del 19/04/2021, ravvisatene l'opportunità, il GU ammetteva i testi indicati da parte attrice che venivano escussi all'udienza del 24/09/21 e del 30/11/21, ove, preso atto dell'assenza di parte convenuta ai fini dell'interrogatorio formale di UN AR, veniva nominata CTU la Dott.ssa
Apuzzo Maria la quale, avendo rinunciato all'incarico, veniva sostituita dalla Dott.ssa Francesca
Fiore che provvedeva a depositare perizia in data 19/03/2023.
Il Giudice rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 05/03/24 ove, ritenuta la causa matura per la decisione, l'assegnava in decisione concedendo i termini ex art. 190 c.p.c.
La domanda va accolta nei termini che seguono.
In via preliminare va affrontata l'eccezione di prescrizione sollevata tempestivamente dal UN.
Orbene, sul punto va precisato il Giudice deciderà sulla fondatezza dell'eccezione proposta puntualmente da una delle parti ( UN AR) verso entrambi gli istanti, estendendone la portata anche verso l'altra ( Amministrazione) in base all'assunto per cui “”In tema di obbligazioni solidali, la prescrizione eccepita da uno dei coobbligati ha effetto estintivo del rapporto obbligatorio anche nei confronti degli altri, ogniqualvolta dalla mancata estinzione generalizzata possano derivare effetti pregiudizievoli per il soggetto eccipiente, e sempre che il coobbligato non abbia rinunciato espressamente a far valere la prescrizione, ovvero, dopo essersi costituitosi in giudizio, abbia omesso
3 di eccepirla a sua volta” (Nella specie, la S.C., cassando la sentenza di merito, ha ritenuto che l'effetto estintivo dell'obbligazione risarcitoria, discendente dall'eccezione di prescrizione sollevata dall'assicuratore della responsabilità civile automobilistica, si fosse esteso al responsabile civile coobbligato in solido, rimasto contumace nel processo :Cassazione civile sez. III, 13/06/2019,
n.15869), non avendo alcuno dei convenuti in via solidale rinunciato espressamente ad avvalersi dell'eccezione formulata dall'altro.
Ciò premesso, ai fini della disamina dell'eccezione di prescrizione sollevata da UN AR nei confronti degli attori ( perché sollevata dai convenuti responsabili solidali), è utile rammentare che
“L'art. 2947 c.c. va interpretato nel senso che, qualora il fatto illecito generatore del danno sia considerato dalla legge come reato, se quest'ultimo si estingue per prescrizione, si estingue pure
l'azione civile di risarcimento, data l'equiparazione tra le due, a meno che il danneggiato, costituendosi P.C. nel processo penale, non interrompa la prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c. e tale effetto interruttivo, che si ricollega all'esercizio dell'azione civile nel processo penale, ha carattere permanente protraendosi per tutta la durata del processo;
in caso di estinzione del reato per prescrizione, detto effetto cessa alla data in cui diventa irrevocabile la sentenza che dichiara
l'estinzione, tranne che la P.C. abbia revocato la costituzione o non abbia, comunque, coltivato la pretesa, venendo in tal caso meno la volontà di esercitare il diritto che è alla base dell'effetto interruttivo”( Cassazione civile sez. III, 17/01/2008, n.872).
Nel caso di specie la posizione di UN AR per i reati ex art. 416 c.p, 615 ter, 615 bis e 326 c.p.
c.p. commessi in concorso con altri e art. 12 L. 121/81 di cui era imputato nel menzionato procedimento napoletano (RGNR 16374;
Reg. Dibatt. 6026/11), è stata definita con sentenza di prescrizione dei reati del 04.02.19 (deposito in data 21.03.19) n. 1458/19, non impugnata a quanto consta a questo Tribunale.
Ne predetto procedimento, TA OL e AM AR si erano costituiti parte civile per le conseguenze lesive della reputazione e della privacy connesse ai reati allegati anche nel presente giudizio.
Che si tratti della medesima azione tra le parti è chiarito dalla pronuncia
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