Trib. Enna, sentenza 17/04/2024, n. 181

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Enna, sentenza 17/04/2024, n. 181
Giurisdizione : Trib. Enna
Numero : 181
Data del deposito : 17 aprile 2024

Testo completo

N. R.G. 1456/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Rosario Vacirca ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1456/2019
promossa da:
NT ER nato a [...] il [...], (codice fiscale:
[...]), E MI IP nata a [...] il [...], (codice fiscale: [...]), elettivamente domiciliati in Catania alla via G. Simili n. 14, presso lo studio dell'avv. Elena Siscaro del foro di Catania, (codice fiscale: [...]), che li rappresenta e difende, giusta procura in atti.
ATTORI contro
I' PE nato a [...] il [...] (c.f. [...]) elettivamente domiciliato in Catenanuova (EN) C.so Vittorio Emanuele n. 142 presso lo studio dell'avv. Rosaria
Ingrassia (c.f. [...]) che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
CONVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 19.12.2024, sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. dal deposito di note scritte contenenti le istanze e conclusioni, le parti hanno concluso come da note scritte ritualmente depositate, in via telematica, dai rispettivi procuratori e precisamente,
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per parte attrice: “Con le presenti note gli odierni deducenti precisano le conclusioni riportandosi a tutto quanto dedotto, eccepito e chiesto nei propri precedenti scritti difensivi e nei verbali di causa, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente riportato e trascritto, ed insistono nell'accoglimento di tutte le domande spiegate. Gli odierni deducenti, altresì, insistono nel rigetto delle domande formulate da controparte essendo le stesse manifestamente infondate in fatto e in diritto, oltreché non supportate da alcun riscontro probatorio. Con vittoria di spese e competenze del giudizio. Questa difesa chiede che la causa venga trattenuta in decisione con assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica”;
per parte convenuta: “Nell'interesse di ZÌ GI, in ottemperanza al Decreto di codesto
Decidente del 23.06.2023, con le presenti note scritte ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza fissata per il 19.12.2023, si insiste in tutte le domande, difese, eccezioni, istanze istruttorie e produzioni documentali, come spiegate in atti. Si precisano le conclusioni riportandosi a quelle contenute nella propria comparsa di costituzione e riposta con domanda riconvenzionale, atti e verbali di causa, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte. Si insiste, nuovamente, per l'ammissione delle istanze istruttorie indicate nelle memorie ex art. 183, 6°comma n.2 e 3 c.p.c. e non accolte”.
FATTI DI CAUSA
Il presente giudizio è stato promosso da NT PR e LO LI che, quali locatori dell'immobile sito in Catenanuova (EN), Via Generale Orazio Passalacqua n. 1 piano T,
(contraddistinto al N.C.E.U. di Enna al Foglio 1, Particella 1237, Sub 5, Categoria C/3, Classe 2), concesso a ZÌ GI, con contratto di locazione ad uso commerciale del 1° febbraio 2017
(registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Enna in data 9/02/2017 al N. 346 serie 3T), hanno chiesto la condanna di quest'ultimo al pagamento in proprio favore, a titolo risarcitorio, dell'importo di €
5.639,26, quale somma necessaria per la rimessione in pristino dell'immobile, all'interno del quale al momento della riconsegna, sono stati rilevati: “a) la presenza di opere murarie non esistenti al momento della cessione all'affittuario dell'immobile (realizzazione parete in mattoni forati);
b) rimozione di tutti i punti luce ad esclusione di quelli del bagno;
c) realizzazione di un foro per

l'apposizione di una cassaforte che al momento della rimozione della stessa è stato chiuso in maniera grossolana;
d) inutilizzabilità della porta di accesso al ripostiglio per la presenza di un foro;
e) inutilizzabilità della zanzariera posta in una delle finestre esterne per la presenza di un foro;
f) danneggiamento delle pareti esterne degli immobili con fori dovuti all'affissione di insegne pubblicitarie;
g) mancata ritinteggiatura degli interni
” (pag. 2 atto di citazione).
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Instauratosi il contraddittorio, ZÌ GI si è costituito in data 23.01.2020, eccependo di aver eseguito i lavori sull'immobile di cui al punto precedente, per renderlo idoneo all'uso per cui era stato locato e, in ogni caso, con l'assenso degli odierni attori e a cura e spese del conduttore che, a tal fine, ha sostenuto costi per € 6.500,00. Inoltre, il contratto di locazione del febbraio 2017, non sarebbe stato il primo concluso tra le parti, le quali si sarebbero vincolate già con contratto del 14.12.2014, peraltro non registrato a differenza di quello del 2017 col quale, tra l'altro, i locatori gli avrebbero imposto un aumento del canone di locazione dagli originari € 300,00 ad € 400,00, oltre al deposito cauzionale di €
900,00, procedendo poi, di fatto e inopinatamente, a chiudere la saracinesca dei serbatoi d'acqua che fino a quel momento servivano anche l'immobile locato, così costringendo il conduttore, dapprima, ad approvvigionarsi dell'acqua necessaria per i servizi igienici con bidoni e, infine, a recedere anticipatamente dal rapporto locativo e a rilasciare l'immobile in data 17.04.2019, subendo dei danni per i quali, in via riconvenzionale, il convenuto ha chiesto, a titolo di risarcimento, la condanna degli attori al pagamento in proprio favore della somma di complessivi € 2.600,00, oltre alla restituzione dell'importo di € 900,00 a titolo di cauzione.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI c.p.c., con ordinanza del 23/06/2021, il Giudice
Istruttore ha effettuato proposta conciliativa che non si è perfezionata per il rifiuto di parte convenuta, per cui, con la successiva ordinanza del 2/11/2021, previo rigetto delle diverse richieste istruttorie ritenute inammissibili o comunque irrilevanti ai fini della decisione, la causa è stata istruita mediante nomina di Consulente Tecnico d'Ufficio nella persona dell'Ing. GI Caltagirone, al fine di verificare l'esistenza dei danni lamentati all'interno dell'immobile di proprietà NT-LO e indicare le opere necessarie al ripristino dello stesso, nonché i costi per la realizzazione dei lavori.
Depositata al c.t.u. in data 1/11/2022, con l'ordinanza del 15/11/2022, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 18/07/2023, poi differita al 19/12/2023, alla quale, sulle conclusioni delle parti, è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
per il deposito delle scritture conclusionali.
Parte attrice ha depositato soltanto la comparsa conclusionale, mentre il convenuto non ha depositato né la comparsa conclusionale né la memoria di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di risarcimento avanzata dagli attori è
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