Trib. Mantova, sentenza 16/12/2024, n. 418

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Mantova, sentenza 16/12/2024, n. 418
Giurisdizione : Trib. Mantova
Numero : 418
Data del deposito : 16 dicembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Massimo De Luca Presidente Relatore
Giorgio Bertola Giudice
Valeria Monti Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 5695/2024 promossa con ricorso congiunto depositato in data 13/11/2024
DA
rappresentata e difesa, per Parte_1 C.F._1 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. GANDOLFI ALBERTO
E
) rappresentato e difeso, per Controparte_1 C.F._2 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'Avv. CP_1
[...]
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“… (omissis) … 1) Il figlio minorenne rimane affidato ad Persona_1 entrambi i genitori, i quali eserciteranno la responsabilità genitoriale in via congiunta;
limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione i genitori potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. Il domicilio del figlio minorenne rimane collocato presso l'abitazione della madre, attualmente ubicata in Porto Mantovano (MN), Strada Mantovanella n. 6, con la quale resterà a convivere abitualmente.


2) Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio liberamente, Per_1 compatibilmente con gli impegni personali del figlio, previo opportuno accordo con l'altro genitore.
3) Il diritto di abitare la casa familiare ubicata in Porto Mantovano (MN) Strada
Mantovanella n.6, di proprietà comune dei coniugi per la quota indivisa del 50% ciascuno, viene assegnato a unitamente al diritto di uso dei beni Parte_1 mobili che la arredano.
4) I ricorrenti si impegnano a contribuire nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle rate del mutuo ipotecario gravante la casa familiare, fino all'estinzione del debito.
5) si obbliga a versare a , a titolo di Controparte_1 Parte_1 concorso nel mantenimento del figlio la somma mensile di euro 330,00 Per_1
(trecentotrenta/00), da pagarsi entro il giorno cinque di ogni mese mediante bonifico bancario;
l'assegno mensile sarà annualmente rivalutabile sulla base degli indici Istat, la prima volta dal 01/10/2025 con riferimento al 01/10/2024.
6) Entrambi i genitori si faranno carico delle spese straordinarie che dovranno essere sostenute nell'interesse del figlio in conformità al protocollo Per_1 attualmente in uso presso il Tribunale di Mantova, come di seguito dettagliato. Saranno ripartite nella misura del 50% per ciascun genitore, senza la necessità di un
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