Trib. Terni, sentenza 07/01/2025, n. 2
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE LAVORO
in persona del giudice del lavoro Dott.ssa Manuela Olivieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 276 del registro generale dell'anno 2023 promossa DA RO NA, elettivamente domiciliata in Rivolta d'Adda (CR), via Arte e Mestieri n.7, presso lo studio degli Avv.ti Sauro Michela e Cuoco Marzia che, anche disgiuntamente, la rappresentano e difendono come da procura in atti
RICORRENTE
CONTRO MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia, presso i cui uffici in Perugia, via Degli Offici
n.12 è elettivamente domiciliato ex lege;
RESISTENTE
OGGETTO: carta docenti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 12.04.2023 il ricorrente ha convenuto in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale il Ministero dell'Istruzione e del Merito chiedendo: previa dichiarazione di illegittimità e/o disapplicazione degli atti, dei decreti attuativi e delle norme disciplinanti la carta del docente e/o previa interpretazione adeguatrice delle disposizioni istitutive della carta docente, nella parte in cui non riconoscono la usufruibilità della “carta elettronica del docente” anche al personale assunto con contratto a tempo determinato, di a) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'art. 1, comma 121 della legge n.107/2015 e ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 per gli anni 2018/2019, 2019/2020,2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023;
- per l'effetto, di b) condannare la parte resistente ad erogare la prestazione oggetto di causa nelle
forme di legge, e pertanto, previa emissione (ora per allora) della carta docente ed accredito della somma di € 2.500,00 o in via alternativa, di c) a pagare il corrispondente valore complessivo di € 2.500,00, a titolo di risarcimento del danno, per non aver la ricorrente potuto usufruire negli anni in questione della carta del docente del valore nominale di € 500,00/anno, in conseguenza di un illegittimo e discriminatorio comportamento del Ministero dell'Istruzione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, vinte le spese di lite da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
L'istante ha dedotto in fatto: - di essere dipendente del Ministero convenuto come docente di scuola secondaria di secondo grado, assunta con contratto a tempo determinato;
- di aver prestato servizio, in precedenza, alle dipendenze del Ministero in forza di plurimi contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche o brevi e saltuari;
- di chiedere il riconoscimento del diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli: a.s. 2018/2019 contratto dal 13.09.2018 al 30.06.2019 supplenza sino al termine delle attività scolastiche presso la scuola secondaria di secondo grado Istituto Superiore di Terni I.i.s. Professionale e
Tecnico Commerciale, posto normale ed orario di n.4 ore settimanali;
a.s.
2019/2020 contratto dal 11.09.2019 al 30.06.2029 e contratto dal 19.09.2019 al
30.06.2020, supplenze sino al termine delle attività scolastiche presso la scuola secondaria di secondo grado Istituto Superiore di Terni I.i.s. Professionale e
Tecnico Commerciale, posto normale ed orario di n.12 ore settimanali e presso il liceo Scientifico Donatelli di Terni, su posto normale ed orario di n.4 ore settimanali;
a.s. 2020/2021 contratto dal 21.09.2020 al 31.08.2021, supplenza annuale presso la scuola secondaria di secondo grado Istituto Superiore I.O. di Amelia, posto normale ed orario completo;
a.s. 2021/2022 contratto di supplenza annuale dal 7.09.2021 al 31.08.2022 presso la scuola secondaria di secondo grado Istituto Superiore di Terni I.i.s. Professionale e Tecnico Commerciale, posto normale ed orario, posto comune ed orario completo;
a.s. 2022/2023 contratto di supplenza sino al termine delle attività didattiche dal 2.09.2022 al 30.06.2023 presso la scuola secondaria di secondo grado Istituto Superiore I.O. di Amelia, posto comune ed orario di n.15 ore settimanali;
- di non aver beneficiato, durante i contratti a tempo determinato, della c.d. Carta elettronica del docente, introdotta dalla L. n. 107/2015 e finalizzata all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali;- di ritenere illegittima l'esclusione dai destinatari del beneficio in quanto docente a tempo determinato, chiedendo pertanto accertarsi il proprio diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 tramite la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'articolo 1 della legge 107/2015, e la condanna del Ministero convenuto all'accredito (come
precisato in premessa) e comunque al pagamento della complessiva somma dovuta, oltre accessori, quale contributo alla formazione.
Parte ricorrente in diritto: - ha dedotto la illegittimità del riconoscimento della Carta del Docente al solo personale docente di ruolo in quanto in contrasto con i principi costituzionali di uguaglianza (art. 3), di tutela del lavoro e della formazione professionale (art. 35) e di buon andamento della Pubblica
Amministrazione (art. 97);
- ha affermato, inoltre, che riconoscere la Carta in questione solo ai docenti assunti di ruolo si pone in contrasto con il divieto di disparità di trattamento dei lavoratori precari rispetto ai loro omologhi lavoratori
a tempo indeterminato, affermato nello specifico dalle clausole 4 e 6 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/CE, con riferimento al personale della scuola pubblica, in assenza di ragioni oggettive che giustifichino la disparità;
- ha sostenuto che l'esclusione dal bonus docenti dei “precari” è illegittima, laddove perpetua un sistema a due velocità (doppia trazione): docenti di serie A e docenti di serie B, con relativo danno riflesso sui giovani utenti del sistema “scuola”, laddove il principio di diritto dell'Unione Europea è che i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole di quelli a tempo indeterminato;
- ha richiamato la sentenza del
Consiglio di Stato, sezione VII (n. 1842/2022) che ha stigmatizzando la pretesa di una sorta di sistema a doppia trazione escludente i docenti precari, laddove i docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, viene promossa e sostenuta dal punto di vista economico mediante erogazioni economiche per il tramite della carta docenti, mentre i docenti precari sono discriminati come se in capo ad essi non sussistesse lo stesso obbligo di competenza dei colleghi di ruolo.
Si è costituito il Ministero mediante l'Avvocatura Distrettuale dello Stato contestando in diritto il ricorso avversario e, sostenendo, la legittimità dell'operato dell'Amministrazione convenuta ha insistito per il rigetto della domanda, vinte le spese di lite.
La causa è stata istruita con la sola produzione documentale.
Quindi, sulle conclusioni indicate, le cause sono state trattenute in decisione ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. rubricato “deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza” introdotto dall'art. 3 c. 10 del d.lgs. 149/2022 e applicabile ai giudizi pendenti a decorrere dal 1° gennaio 2023
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata nei limiti di cui appresso.
Preliminarmente va confermata la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda diretta ad ottenere il pagamento di una somma di denaro destinata alla formazione e quindi a far valere un diritto soggettivo di natura economica.
Nel merito, la controversia verte sul diritto dei docenti a tempo determinato di usufruire dell'erogazione della somma di euro 500,00 annui di cui
all'art. 1 comma 121 legge n. 107/2015 e DPCM 23.9.2015, finalizzati all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali (c.d. carta elettronica del docente) per gli anni scolastici in cui sono stati assegnatari di incarichi di supplenza con durata annuale (fino al 31 agosto dell'anno scolastico) ovvero fino al termine delle attività didattiche (fino al 30 giugno) o comunque superiore a 180 giorni per ciascun anno scolastico.
Innanzitutto, appare opportuno il richiamo alla normativa istitutiva della
Carta Docente, cioè l'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015, che così dispone: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Pi. nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.” Il successivo comma 122 ha poi demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione,
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE LAVORO
in persona del giudice del lavoro Dott.ssa Manuela Olivieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 276 del registro generale dell'anno 2023 promossa DA RO NA, elettivamente domiciliata in Rivolta d'Adda (CR), via Arte e Mestieri n.7, presso lo studio degli Avv.ti Sauro Michela e Cuoco Marzia che, anche disgiuntamente, la rappresentano e difendono come da procura in atti
RICORRENTE
CONTRO MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia, presso i cui uffici in Perugia, via Degli Offici
n.12 è elettivamente domiciliato ex lege;
RESISTENTE
OGGETTO: carta docenti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 12.04.2023 il ricorrente ha convenuto in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale il Ministero dell'Istruzione e del Merito chiedendo: previa dichiarazione di illegittimità e/o disapplicazione degli atti, dei decreti attuativi e delle norme disciplinanti la carta del docente e/o previa interpretazione adeguatrice delle disposizioni istitutive della carta docente, nella parte in cui non riconoscono la usufruibilità della “carta elettronica del docente” anche al personale assunto con contratto a tempo determinato, di a) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'art. 1, comma 121 della legge n.107/2015 e ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 per gli anni 2018/2019, 2019/2020,2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023;
- per l'effetto, di b) condannare la parte resistente ad erogare la prestazione oggetto di causa nelle
forme di legge, e pertanto, previa emissione (ora per allora) della carta docente ed accredito della somma di € 2.500,00 o in via alternativa, di c) a pagare il corrispondente valore complessivo di € 2.500,00, a titolo di risarcimento del danno, per non aver la ricorrente potuto usufruire negli anni in questione della carta del docente del valore nominale di € 500,00/anno, in conseguenza di un illegittimo e discriminatorio comportamento del Ministero dell'Istruzione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, vinte le spese di lite da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
L'istante ha dedotto in fatto: - di essere dipendente del Ministero convenuto come docente di scuola secondaria di secondo grado, assunta con contratto a tempo determinato;
- di aver prestato servizio, in precedenza, alle dipendenze del Ministero in forza di plurimi contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche o brevi e saltuari;
- di chiedere il riconoscimento del diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli: a.s. 2018/2019 contratto dal 13.09.2018 al 30.06.2019 supplenza sino al termine delle attività scolastiche presso la scuola secondaria di secondo grado Istituto Superiore di Terni I.i.s. Professionale e
Tecnico Commerciale, posto normale ed orario di n.4 ore settimanali;
a.s.
2019/2020 contratto dal 11.09.2019 al 30.06.2029 e contratto dal 19.09.2019 al
30.06.2020, supplenze sino al termine delle attività scolastiche presso la scuola secondaria di secondo grado Istituto Superiore di Terni I.i.s. Professionale e
Tecnico Commerciale, posto normale ed orario di n.12 ore settimanali e presso il liceo Scientifico Donatelli di Terni, su posto normale ed orario di n.4 ore settimanali;
a.s. 2020/2021 contratto dal 21.09.2020 al 31.08.2021, supplenza annuale presso la scuola secondaria di secondo grado Istituto Superiore I.O. di Amelia, posto normale ed orario completo;
a.s. 2021/2022 contratto di supplenza annuale dal 7.09.2021 al 31.08.2022 presso la scuola secondaria di secondo grado Istituto Superiore di Terni I.i.s. Professionale e Tecnico Commerciale, posto normale ed orario, posto comune ed orario completo;
a.s. 2022/2023 contratto di supplenza sino al termine delle attività didattiche dal 2.09.2022 al 30.06.2023 presso la scuola secondaria di secondo grado Istituto Superiore I.O. di Amelia, posto comune ed orario di n.15 ore settimanali;
- di non aver beneficiato, durante i contratti a tempo determinato, della c.d. Carta elettronica del docente, introdotta dalla L. n. 107/2015 e finalizzata all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali;- di ritenere illegittima l'esclusione dai destinatari del beneficio in quanto docente a tempo determinato, chiedendo pertanto accertarsi il proprio diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 tramite la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'articolo 1 della legge 107/2015, e la condanna del Ministero convenuto all'accredito (come
precisato in premessa) e comunque al pagamento della complessiva somma dovuta, oltre accessori, quale contributo alla formazione.
Parte ricorrente in diritto: - ha dedotto la illegittimità del riconoscimento della Carta del Docente al solo personale docente di ruolo in quanto in contrasto con i principi costituzionali di uguaglianza (art. 3), di tutela del lavoro e della formazione professionale (art. 35) e di buon andamento della Pubblica
Amministrazione (art. 97);
- ha affermato, inoltre, che riconoscere la Carta in questione solo ai docenti assunti di ruolo si pone in contrasto con il divieto di disparità di trattamento dei lavoratori precari rispetto ai loro omologhi lavoratori
a tempo indeterminato, affermato nello specifico dalle clausole 4 e 6 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/CE, con riferimento al personale della scuola pubblica, in assenza di ragioni oggettive che giustifichino la disparità;
- ha sostenuto che l'esclusione dal bonus docenti dei “precari” è illegittima, laddove perpetua un sistema a due velocità (doppia trazione): docenti di serie A e docenti di serie B, con relativo danno riflesso sui giovani utenti del sistema “scuola”, laddove il principio di diritto dell'Unione Europea è che i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole di quelli a tempo indeterminato;
- ha richiamato la sentenza del
Consiglio di Stato, sezione VII (n. 1842/2022) che ha stigmatizzando la pretesa di una sorta di sistema a doppia trazione escludente i docenti precari, laddove i docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, viene promossa e sostenuta dal punto di vista economico mediante erogazioni economiche per il tramite della carta docenti, mentre i docenti precari sono discriminati come se in capo ad essi non sussistesse lo stesso obbligo di competenza dei colleghi di ruolo.
Si è costituito il Ministero mediante l'Avvocatura Distrettuale dello Stato contestando in diritto il ricorso avversario e, sostenendo, la legittimità dell'operato dell'Amministrazione convenuta ha insistito per il rigetto della domanda, vinte le spese di lite.
La causa è stata istruita con la sola produzione documentale.
Quindi, sulle conclusioni indicate, le cause sono state trattenute in decisione ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. rubricato “deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza” introdotto dall'art. 3 c. 10 del d.lgs. 149/2022 e applicabile ai giudizi pendenti a decorrere dal 1° gennaio 2023
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata nei limiti di cui appresso.
Preliminarmente va confermata la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda diretta ad ottenere il pagamento di una somma di denaro destinata alla formazione e quindi a far valere un diritto soggettivo di natura economica.
Nel merito, la controversia verte sul diritto dei docenti a tempo determinato di usufruire dell'erogazione della somma di euro 500,00 annui di cui
all'art. 1 comma 121 legge n. 107/2015 e DPCM 23.9.2015, finalizzati all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali (c.d. carta elettronica del docente) per gli anni scolastici in cui sono stati assegnatari di incarichi di supplenza con durata annuale (fino al 31 agosto dell'anno scolastico) ovvero fino al termine delle attività didattiche (fino al 30 giugno) o comunque superiore a 180 giorni per ciascun anno scolastico.
Innanzitutto, appare opportuno il richiamo alla normativa istitutiva della
Carta Docente, cioè l'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015, che così dispone: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Pi. nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.” Il successivo comma 122 ha poi demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione,
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