Trib. Bergamo, sentenza 05/12/2024, n. 2230
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Testo completo
N. 2018/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore dott.ssa Paola Gargantini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 3 aprile 2024 da:
), assistita e difesa dall'Avv. Laura Clementina Parte_1 C.F._1
ROSSONI, come da procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di
), nato in [...] il [...];
CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli art. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: regolamentazione della responsabilità genitoriale di figli nati fuori dal matrimonio;
CONCLUSIONI: per : come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente. Parte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, la signora , premesso di essere stata unita in una Parte_1
Per_ relazione more uxorio col signor dalla quale è nata la minore (14 dicembre 2009), CP_1
legalmente riconosciuta da entrambi (doc. 3), ha domandato al Tribunale adito l'affido super esclusivo della figlia con collocamento presso di sé, l'assegnazione della casa familiare, la regolamentazione delle frequentazioni tra padre e figlia mediante i servizi sociali, un contributo
mensile per il mantenimento ordinario indiretto della prole pari a 200,00 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie e il 100% dell'assegno unico.
A sostegno di quanto richiesto, la ricorrente ha riferito delle violenze fisiche e verbali subite dall'ex compagno, anche durante la gravidanza, e per le quali ha sporto querela (doc. 4), e ha lamentato il totale disinteresse dimostrato dall'ex compagno nei confronti della figlia, essendosi sottratto dall'adempimento di ogni dovere di mantenimento, accudimento e cura della minore dal 2013, quando si è interrotta la convivenza.
All'udienza del 9 luglio 2024, dichiarata la contumacia del resistente, non costituitosi in giudizio malgrado la regolarità della notifica, è stata sentita liberamente sui fatti causa la ricorrente, la quale ha dichiarato che la figlia non vede il padre da anni e che, a causa della sua assenza, non ha potuto chiedere i documenti di identità validi per l'espatrio né ha potuto avviare il percorso psicologico per la minore, occorrendo a tal fine il suo consenso (verbale 9.7.24).
Assunti con ordinanza riservata i provvedimenti provvisori ed urgenti, il Giudice relatore ha disposto
l'audizione della minore, rigettando per il resto le istanze istruttorie.
All'udienza del 22 ottobre 2024, la minore, sentita direttamente dal Giudice, ha riferito: Di mio padre non ricordo nulla, non ricordo nemmeno la sua età. Ricordo vagamente la casa dei nonni paterni. Se mio padre chiedesse di vedermi vorrei forse vederlo ma non da sola con lui, preferirei con una persona estranea senza famigliari e gli chiederei alcune cose. Non avendo un altro genitore come padre in tutti questi anni si fa sentire la mancanza (v. verbale 22.10.24).
Ritenuta la causa matura per la decisione, è stata rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del
14 novembre 2024, celebrata in forma scritta, senza assegnazione dei termini ex art. 473 bis.28 c.p.c. espressamente rinunciati.
Le domande avanzate dalla ricorrente sono fondate e pertanto meritano di essere integralmente accolte per le ragioni di seguito illustrate.
Preliminarmente, vale la pena ricordare che in materia di affidamento e di collocamento della prole minorenne il criterio fondamentale è costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, che, imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, richiede un giudizio prognostico circa la capacità di ciascun singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo (Cass. 4 gennaio 2024, n. 197).
Com'è noto, con la legge n. 54/2006, il nostro ordinamento, uniformandosi ad un principio già consacrato dalla Convenzione di New York del 1989, ha eletto la tutela dell'interesse del minore alla bigenitorialità quale linea direttrice che orienta tutta la disciplina in materia di responsabilità
genitoriale, ammettendo, in ossequio a tale ratio, la derogabilità della regola dell'affido condiviso nei soli casi in cui tale modello risulti pregiudizievole per l'interesse del minore.
A tutela del best interest della prole e in deroga al
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore dott.ssa Paola Gargantini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 3 aprile 2024 da:
), assistita e difesa dall'Avv. Laura Clementina Parte_1 C.F._1
ROSSONI, come da procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di
), nato in [...] il [...];
CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli art. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: regolamentazione della responsabilità genitoriale di figli nati fuori dal matrimonio;
CONCLUSIONI: per : come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente. Parte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, la signora , premesso di essere stata unita in una Parte_1
Per_ relazione more uxorio col signor dalla quale è nata la minore (14 dicembre 2009), CP_1
legalmente riconosciuta da entrambi (doc. 3), ha domandato al Tribunale adito l'affido super esclusivo della figlia con collocamento presso di sé, l'assegnazione della casa familiare, la regolamentazione delle frequentazioni tra padre e figlia mediante i servizi sociali, un contributo
mensile per il mantenimento ordinario indiretto della prole pari a 200,00 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie e il 100% dell'assegno unico.
A sostegno di quanto richiesto, la ricorrente ha riferito delle violenze fisiche e verbali subite dall'ex compagno, anche durante la gravidanza, e per le quali ha sporto querela (doc. 4), e ha lamentato il totale disinteresse dimostrato dall'ex compagno nei confronti della figlia, essendosi sottratto dall'adempimento di ogni dovere di mantenimento, accudimento e cura della minore dal 2013, quando si è interrotta la convivenza.
All'udienza del 9 luglio 2024, dichiarata la contumacia del resistente, non costituitosi in giudizio malgrado la regolarità della notifica, è stata sentita liberamente sui fatti causa la ricorrente, la quale ha dichiarato che la figlia non vede il padre da anni e che, a causa della sua assenza, non ha potuto chiedere i documenti di identità validi per l'espatrio né ha potuto avviare il percorso psicologico per la minore, occorrendo a tal fine il suo consenso (verbale 9.7.24).
Assunti con ordinanza riservata i provvedimenti provvisori ed urgenti, il Giudice relatore ha disposto
l'audizione della minore, rigettando per il resto le istanze istruttorie.
All'udienza del 22 ottobre 2024, la minore, sentita direttamente dal Giudice, ha riferito: Di mio padre non ricordo nulla, non ricordo nemmeno la sua età. Ricordo vagamente la casa dei nonni paterni. Se mio padre chiedesse di vedermi vorrei forse vederlo ma non da sola con lui, preferirei con una persona estranea senza famigliari e gli chiederei alcune cose. Non avendo un altro genitore come padre in tutti questi anni si fa sentire la mancanza (v. verbale 22.10.24).
Ritenuta la causa matura per la decisione, è stata rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del
14 novembre 2024, celebrata in forma scritta, senza assegnazione dei termini ex art. 473 bis.28 c.p.c. espressamente rinunciati.
Le domande avanzate dalla ricorrente sono fondate e pertanto meritano di essere integralmente accolte per le ragioni di seguito illustrate.
Preliminarmente, vale la pena ricordare che in materia di affidamento e di collocamento della prole minorenne il criterio fondamentale è costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, che, imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, richiede un giudizio prognostico circa la capacità di ciascun singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo (Cass. 4 gennaio 2024, n. 197).
Com'è noto, con la legge n. 54/2006, il nostro ordinamento, uniformandosi ad un principio già consacrato dalla Convenzione di New York del 1989, ha eletto la tutela dell'interesse del minore alla bigenitorialità quale linea direttrice che orienta tutta la disciplina in materia di responsabilità
genitoriale, ammettendo, in ossequio a tale ratio, la derogabilità della regola dell'affido condiviso nei soli casi in cui tale modello risulti pregiudizievole per l'interesse del minore.
A tutela del best interest della prole e in deroga al
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