Trib. Ivrea, sentenza 16/10/2024, n. 1151

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Ivrea, sentenza 16/10/2024, n. 1151
Giurisdizione : Trib. Ivrea
Numero : 1151
Data del deposito : 16 ottobre 2024

Testo completo

RG VG N 955/ 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Alessandro SCIALABBA Presidente Rel./Est.
dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice
dott. Alberto BALZANI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 955/2024 V.G.,
avente ad oggetto: ricorso ex art. 337 bis c.c.,
promosso congiuntamente da

Parte_1 parte rappresentata e difesa dall'avv. Mara GRISOLANO, presso cui è elettivamente domiciliata,
come da delega in atti;

e
Parte_2 parte rappresentata e difesa dall'avv. Pio CODA, presso cui è elettivamente domiciliata, come da
delega in atti;


- r i c o r r e n t i -
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
o s s e r v a
.1.
Con ricorso iscritto in data 17.04.2024, i sig.ri e premesso di Parte_1 Parte_2
avere generato prole ( n. il 02.10.2018), chiedevano congiuntamente la regolamentazione dei Per_1
rapporti dei genitori con essa.
Con note scritte insistevano nelle loro conclusioni che qui si riportano:
1. La casa familiare sita in Rueglio Strada Comunale delle Valline n. 4 in comproprietà tra le parti è
stata dismessa e venduta;
le parti hanno già regolato ogni questione patrimoniale connessa alla vendita
ed hanno diviso concordemente gli arredi. La SI si è trasferita in Bosconero Parte_2
Frazione Mastri Via Argentera n. 2 presso l'abitazione dei genitori. Il IG vive Parte_1
e risiede in Vale di Chy Vicolo Principe n. 2 nell'abitazione di sua proprietà.
2. Il figlio minore resta affidato in modo condiviso alle parti, con collocazione principale Per_1
presso la mamma e ne seguirà la residenza anagrafica.
I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano il
figlio relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei relativi bisogni,
capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità
parentale separatamente nelle questioni di ordinaria
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