Trib. Imperia, sentenza 18/06/2024, n. 443

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Imperia, sentenza 18/06/2024, n. 443
Giurisdizione : Trib. Imperia
Numero : 443
Data del deposito : 18 giugno 2024

Testo completo

Tribunale Ordinario di Imperia
VERBALE D'UDIENZA
N. R.G. 781/2021 riunito al fascicolo n. 2172/2021
Oggi 18/06/2024 alle ore 9.00 innanzi al GOT TA AT sono comparsi:
Per AN CI SE, gli avv.ti MOISO GIANLUIGI e PATRIA CARLO noti all'ufficio;

Per MA GA GN e VI DO, l'avv.to Enrico Chieppa noto all'ufficio.
Al fine della pratica forense, sono presenti la dott.ssa Alice Brunetti identificata a mezzo CI n.
AY5381624 e il Dott. Giacomo Gallo già identificato nel verbale del 6/6/2024.
I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del Giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del Giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da verbale dell'udienza del 6/6/2024 e richiamando tutti gli atti e verbalizzazioni già svolte.
Su invito del Giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il Giudice dà lettura del verbale di udienza.
Alle ore 9.06 il Got si ritira in camera di consiglio per la decisione dando atto che darà lettura della sentenza all'esito dispensandole parti dal collegarsi per la lettura.
Sospende la camera di consiglio dalle ore 12.30 alle ore 15.00.
Alle ore 22.00 uscita dalla camera di consiglio decide la causa come da allegata sentenza dandone lettura in assenza delle parti e provvedendo al contestuale deposito nel fascicolo telematico.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI IMPERIA in persona del giudice unico onorario dott. TA AT, dandone lettura ad aula vuota e provvedendo al successivo deposito telematico ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa RG 781 /2021 riunita al fascicolo 2172/2021 tra
AN CI SE (CF 92012150014 ) rappresentata e difesa dagli Avv.ti MOISO
GIANLUIGI e PATRIA CARLO
- Attrice/convenuta –
Nei confronti di
MA GA GN e DO VI rappresentate e difese dall'Avv.
Enrico Chieppa
- Convenute/attrici –
Conclusioni per l'attrice/convenuta: come da verbale del 6/6/2024
Conclusioni per il convenute/attrici: come da verbali del 6/6/2024
Fatto e svolgimento del giudizio
Il presente giudizio vede riuniti due fascicoli:
RG 781/2021
Quanto al fascicolo 781/2021 nel quale la società NA s.s. è attrice e IA GA AV e
ND SI come convenute (costituite in proprio quanto a IA GA AV nonché in qualità di eredi – rectius erede e legatario - dopo il decesso di NE AV), che ha istaurato il procedimento di merito all'esito del provvedimento emesso dalla Dott.ssa Alice Serra in data 1/3/2021 nel giudizio di opposizione all'esecuzione rg 22/2021 istaurato da AV NE e AV IA
GA avverso l'atto di pignoramento immobiliare con richiesta di sospensione della procedura ed in ogni caso di riduzione del pignoramento.
Nel richiamato procedimento sommario il giudice dell'esecuzione disponeva, infatti, la sospensione del procedimento assegnando termine per l'introduzione del giudizio di merito, che in effetti l'attrice azionava con il presente giudizio.
Si costituiva AV IA GA richiamando quanto già dedotto nella fase cautelare.
L'avv. Trevia all'udienza del 16/6/2021 dava atto dell'intervenuto decesso di AV NE.
All'esito della riassunzione si costituivano IA GA AV e ND SI in qualità di eredi di AV NE.
RG 2172/2021
Il richiamato giudizio veniva introdotto da AV NE e IA GA AV a seguito della declaratoria dell'incompetenza territoriale da parte del Tribunale di Asti nel procedimento riguardante la convalida dell'offerta reale presentata dagli stessi nei confronti di NA s.s..
Nel predetto giudizio si costituiva NA ss sollevando eccezioni di ordine procedurale e contestando
l'offerta reale formulata da parte di AV NE e IA GA AV.
L'avv. Trevia all'udienza del 26/1/2021 dava atto dell'intervenuto volontario di ND SI in qualità di erede di AV NE a seguito del di lui decesso.
Le due cause venivano riunite all'udienza del 7/6/2022.
Concessi i termini per memorie 183 c.p.c. ritenuta la causa documentalmente istruita veniva rinviata ad oggi per discussione ex art. 281 sexies c.p.c.
Motivi della decisione
Non rilevano in questo giudizio le vicende pregresse che hanno portato alla formazione del titolo esecutivo azionato nel procedimento immobiliare.
Si ritiene debbano essere vagliate per prime le domande e le eccezioni sollevate nel giudizio RG
2172/2021 avendo una priorità quantomeno logica rispetto al giudizio RG 781/2021.
RG 2172/2021
1) Sulla pretesa estinzione del processo
La SO. NA chiede che venga dichiarata l'estinzione del processo per inattività di AV IA
GA in quanto nel termine del 22 ottobre 2021 non avrebbe riassunto la causa all'esito della declaratoria di incompetenza da parte del Tribunale di Asti.
Il Tribunale di Asti con ordinanza del 28/9/2021 fissava il termine del 22 ottobre 2021 per la riassunzione.
Secondo le allegazioni della SO. NA la riassunzione sarebbe avvenuta solo con il deposito della citazione in riassunzione in cancelleria in data 2.11.2021.
Detta eccezione è priva di fondamento e deve essere disattesa posto che sulla base degli atti prodotti tanto dalla società NA quanto dagli AV l'atto è stato passato alla notifica in data
22/10/2021.
Per effetto del pacifico principio della scissione soggettiva degli effetti della notifica, in tale data la notifica deve considerarsi perfezionata per il notificante e risultano quindi rispettati i termini assegnati dal giudice.
La Corte costituzionale con sentenza n. 477 del 2002 ha, infatti, dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 149 c.p.c. e dell'art. 4, comma 3, l. n. 890 del 1982 nella parte in cui prevedeva che la notificazione a mezzo posta si perfezionasse, per il notificante, alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario.
Detto principio è stato ripetutamente affermato dalla successiva giurisprudenza.
La richiamata eccezione deve, pertanto, essere rigettata.
2) Pretesa irregolarità dell'attestazione di conformità apposta sul ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato innanzi al Tribunale di Asti.
La SO. NA lamenta l'“irregolarità dell'attestazione di conformità” dell'atto introduttivo del giudizio di
Asti in quanto il difensore dei sig.ri AV avrebbe “attestato la conformità degli atti introduttivi in un momento successivo (17 giugno 2021) rispetto alla notifica avvenuta in data 17 maggio 2021”.
Sul punto la SO. NA non indica se in effetti l'atto notificato presenti difformità rispetto all'originale e quale sarebbe il pregiudizio subito al diritto di difesa.
L'unico rilievo che si rinviene in atti è che “la copia dell'atto introduttivo è composta di 21 pagine”, mentre la SO. NA “ha ricevuto 24 pagine” di cui “n. 3 pagine non scritte, ma contenenti unicamente i timbri dell'Avvocato di congiungimento delle pagine” detta circostanza non comporta la nullità dell'atto posto che è la stessa SO. NA ad individuare quale siano le pagine “mancati” dell'attestazione ossia 3 pagine non scritte.
Peraltro si rileva come il fatto che l'attestazione sia contenuta nell'atto notificato ricevuto dalla SO.
NA e trasmesso in data 17 maggio 2021 fa propendere per un semplice errore materiale commesso nell'attestazione.
Essendo quella contestata una mera irregolarità non è atta a dar luogo ad una nullità, l'eccezione sollevata deve essere pertanto rigettata.
3) Pretesa nullità della citazione per mancanza di esposizione dei fatti
La SO. NA eccepisce la “nullità della citazione per mancanza di esposizione dei fatti” in quanto “non risulta a che fine sia stata fatta l'offerta”.
Secondo i principi espressi dalla giurisprudenza una citazione può dirsi nulla ai sensi dell'art. 164, co. 4,
c.p.c.
se è omesso o risulta assolutamente incerta la determinazione della cosa oggetto della domanda
(art. 163 c.p.c., co. 3, n. 3) ovvero se manca l'esposizione dei fatti (art. 163 c.p.c., co. 3, n. 4).
In caso di eccezione di nullità della citazione per assenza dei requisiti di cui all'art. 163 c.p.c., co. 3 n. 3-
4 (omissione o assoluta incertezza del petitum), è necessaria una valutazione che tenga conto sia dell'identificazione dell'oggetto della domanda operata mediante le indicazioni contenute nell'atto di citazione nonchè nei documenti ad esso allegati, sia del fatto che l'oggetto risulti “assolutamente incerto”.
La Suprema corte ha avuto modo di rilevare che: “la nullità della citazione per assoluta incertezza del petitum, inteso sotto il profilo formale del provvedimento giurisdizionale richiesto, e nell'aspetto sostanziale, come
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi