Trib. Paola, sentenza 19/04/2024, n. 306

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Paola, sentenza 19/04/2024, n. 306
Giurisdizione : Trib. Paola
Numero : 306
Data del deposito : 19 aprile 2024

Testo completo

N. 1471/2016 R.G.

TRIBUNALE DI PAOLA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Paola, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del dott.
Antonio SCORTECCI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di RGAC indicato in epigrafe tra
ZZ NA (C.F. [...]) in proprio e quale genitore esercente la responsabilità familiare sul figlio minore LO ES (C.F. [...]), LO
EN cl. 2005 (C.F.: [...]), LO EN cl. 1954 (C.F.
ZLLNRC544C29F839Y), PI NN RI (C.F. [...]), LO
CE (C.F. [...]), tutti anche quali eredi di LO AN (C.F.:
[...], nato a [...] il [...], e deceduto in Cosenza in data 21/8/2009), rappresentati e difesi dall'Avv. Daniele SAGGESE (C.F. [...])
- attore - contro
IA & C. S.P.A. (C.F. 04773200011, P. IVA. 01551260506), rappresentata e difesa, dall'Avv. Ilaria PAGNI (C.F. [...])
- convenuta -
e
GENERALI ITALIA S.P.A. (iscritta al Registro delle Imprese di Treviso al n. 00409920584 –
P.I. 00885351007), rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio BAFFA (C.F.
[...])
- terza chiamata -
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
1

MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. – Con atto di citazione ritualmente notificato il 18.10.2016, ZZ NA, in proprio e quale genitore esercente la potestà familiare sui figli minori LO ES e
LO EN cl. 2005 (quest'ultimo divenuto maggiorenne nel corso del giudizio e autonomamente costituitosi con memoria depositata il 25.1.2024), nonché LO EN cl.
1954, PI NN RI e LO CE – rispettivamente moglie, figli, genitori e sorella del defunto LO AN – hanno convenuto la IA & C. S.P.A. per sentirla condannare al pagamento di € 1.690.000,00 o della maggiore o minore somma che sarebbe risultata in esito all'istruttoria), oltre rivalutazione ed interessi, a titolo di responsabilità oggettiva da prodotto difettoso ex artt. 114-127 d.lgs. 206/2005 o, comunque, di responsabilità aquiliana ex art. 2043
c.c.
, quale risarcimento dei danni derivati dall'incidente (in cui ha perso la vita il predetto loro congiunto), verificatosi a Tortora, in via del Purgatorio, in data 21.8.2009 alle ore 16:10 circa, a causa di difetto di costruzione del motociclo RI OR tg. DK22064 imputabile alla società produttrice.
Hanno dedotto che:
- in quelle circostanze di luogo e tempo, LO AN, alla guida del predetto motociclo (di proprietà di OI MA) – seguito a ruota da NO RO in sella alla sua bicicletta –, perdeva il controllo del mezzo e rovinava sul selciato, scarrocciando per diversi metri sul fianco sinistro;

- prima della perdita del controllo del mezzo, fuoriusciva dalla moto un pezzo metallico, tipo molla, che finiva sul manto e lì veniva raccolto da un passante che lo portava vicino alla moto, riferendo a NO RO di averlo trovato a circa 20 metri dal punto di caduta;

- intervenivano varie persone, tra cui un medico (DE LORENZO Raffaele), e, trascorsi circa 35-40 minuti, un'autoambulanza, che, priva di medico, rimaneva sul posto circa
30 minuti per poi condurre la vittima, alle 17:30, nel campo sportivo di Tortora;

- infine, LO AN, trasportato in eliambulanza, giungeva cadavere presso il P.O. di Cosenza alle 18:20 (circostanza precisata alla prima udienza dopo la specifica contestazione di parte convenuta);

- secondo la CTP redatta dall'Ing. AT RA (cfr. relazione depositata in
Procura il 10.4.2011), su richiesta del P.M., nel procedimento penale per il reato di cui
2
all'art. 589 c.p., l'incidente era dovuto ad un imprevedibile cedimento strutturale, non dovuto ad omessa manutenzione, dell'ammortizzatore posteriore del motociclo, che precedeva cronologicamente e determinava la perdita di controllo del mezzo
(procedimento definito con decreto di archiviazione del GIP di Paola del 2.2.2012);

- analogamente concludeva il proprio CTP, Ing. Vittorio CRISCUOLO GAITO (cfr. relazione del 28.4.2016), evidenziando che la velocità del motociclo (circa 65 km/h) non costituiva un particolare fattore di rischio, tenuto conto delle condizioni di tempo e
luogo (fondo stradale asciutto, tempo sereno, visibilità ottima, traffico scarso).
Quanto ai pregiudizi subiti, hanno, inoltre, evidenziato che;

- la moglie ed i figli aveva perso il mantenimento che assicurava loro LO AN attraverso i suoi guadagni in nero, per circa € 700,00 al mese;

- LO AN, pur riportando gravissime lesioni, non era morto all'impatto ed aveva, quindi, subito il danno c.d. da lucida agonia, che si trasmetteva agli eredi;

- STRALO NA aveva sostenuto spese funerarie per € 4.629,24;

- tutti gli attori, per lo stretto legale di familiarità, la convivenza o comunque la frequentazione ed il concreto rapporto con la vittima avevano subito il c.d. danno parentale.
1.2. – Con comparsa depositata il 30.6.2017, si è costituita la IA & C. S.P.A., chiedendo il rigetto della domanda attorea per infondatezza o, in subordine, di essere tenuta indenne da ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. (previa sua chiamata in causa), sulla base della polizza n. 209441030, convenzione n. 200010001.
Ha contestato quanto dedotto con l'atto di citazione, mettendo in risalto che:
- nelle comunicazioni di p.g. ex art. 347 cpc del 22.8.2009 e del 15.1.2010 era riportato che LO AN “perdeva il controllo della guida del veicolo, che rovinava a terra per poi fermarsi dopo aver percorso circa 80 metri”, veniva riscontrata “una traccia di frenata di 5,50 m., seguita da uno scarrocciamento di 3,10 m. con andamento leggermente curvilineo verso sinistra, dopodiché, a circa 6 metri ulteriori, la moto rovinava a terra, riversa sul fianco sinistro, producendo abrasioni del manto stradale”, il manto stradale presentava “anomalie, buche ed avvallamenti”, “nei pressi della ruota posteriore [veniva] rinvenuta una molla, parte dell'ammortizzatore del veicolo. Sul luogo del sinistro non [veniva] reperito nessun casco protettivo e nessuno che potesse riferire circa l'accaduto”;

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- nel referto medico del P.S. dell'Azienda Ospedaliera di Cosenza, redatto alle ore
18.20, si legge che LO era “giunto cadavere”;

- nella CTP redatta su richiesta della Procura dall'ing. RA veniva evidenziato che “tenendo conto degli spazi percorsi dal Motociclo in fase di strisciamento sul manto stradale”, all'inizio della caduta, LO AN “procedeva ad una velocità pari a circa 80 Km/h”;

- anche se il predetto CTP ipotizzava che all'origine del sinistro vi fosse il cedimento dell'ammortizzatore costruito da ZF SACHS ITALIA SP, in realtà dalle CCTTPP del
Prof. GUIGGIANI e dell'Ing. FRENDO, per IA, e dell'Ing. GIULIETTA, per
ZF SACHS ITALIA S.P.A., era emerso che la rottura dello stelo dell'ammortizzatore era stata provocata da uno dei violenti impatti che si sono avuti tra il motoveicolo e la superficie stradale, sicché rientrava tra le conseguenze, anziché tra le cause, dell'incidente;

- il GIP aveva disposto l'archiviazione “atteso che il sinistro stradale risulta essersi verificato per cause ad essi in alcun modo riconducibili, legate alle condizioni della circolazione e non del motoveicolo condotto dalla vittima dell'incidente, e non vi è possibilità di ulteriore sviluppo utile”;

- in ogni caso, non vi è prova né del reddito “in nero” della vittima né delle spese funebri (oggetto di mero preventivo a nome di OI NI), mentre i danni parentali, catastrofale e terminale non sono sufficientemente allegati.
In conclusione, quindi, gli attori non hanno fornito la prova su essi gravante ex art. 120, 1° comma, Cod. Cons., del difetto di produzione del motoveicolo, della connessione causale tra difetto e danni, oltre che dei danni stessi;
in ogni caso, sussiste il concorso colposo del danneggiato ex art. 1227, 1° e 2° comma, c.c. e 122 Cod. Cons., in quanto LO AN non portava il casco e percorreva una via del centro abitato a velocità elevata.
1.3. – A seguito di chiamata in causa della convenuta, si è costituita, con memoria depositata il 29.12.2017, GENERALI ITALIA SP, svolgendo contestazioni, deduzioni e difese analoghe alla convenuta, senza nulla eccepire in merito al rapporto assicurativo.
Ha, quindi, chiesto di riconoscere l'infondatezza della pretesa risarcitoria degli attori (non avendo assolto al loro onere di provare la difettosità del prodotto, i danni dedotti ed il nesso di causalità) o, in subordine, di ridurla per il concorso colposo di LO AN (per il mancato uso del casco e la velocità elevata e non adeguata) ex artt. 1227 c.c. e 122 Cod. Cons..
4 1.4. – L'istruttoria è consistita nell'escussione dei testi NO RO, AN
ME (entrambi all'udienza del 15.11.2019), DE FA GI (udienza 17.9.2020),
IT IU (udienza del 16.5.2021), EC VI e DE LU IU (udienza del 24.6.2022) nonché nell'espletamento della CTU a cura dell'Ing. Andrea IL (cfr. relazione finale depositata il 13.7.2023;
chiarimenti depositatati il 23.10.2023),
2. – Ciò posto, la domanda degli attori è fondata nei termini appresso indicati.
2.1. – Appare conveniente innanzitutto prospettare ed ordinare il materiale cognitivo
disponibile.
2.1.1. – Invero, il decreto di archiviazione del GIP di Paola del 2.2.2012 non solo non spiega alcun effetto di giudicato sulle controversie civili, ma è privo in sé di apprezzabile valore indiziario utile per l'odierna decisione, risolvendosi nella mera formulazione di valutazioni conclusive adesive alla consulenza prodotto dalla difesa degli indagati, senza l'illustrazione di alcun elemento o argomento probatorio che consenta di verificare la correttezza dell'ipotesi ricostruttiva prescelta ed accreditata (cfr. motivazione integrale del citato provvedimento GIP: “gli elementi acquisiti in corso di indagine (ed in particolare l'analitica, fondata e condivisibile ricostruzione consulenziale sulla dinamica dell'incidente proveniente dalla difesa) non consentono di sostenere l'accusa in giudizio, in particolare per quanto riguarda l'attribuibilità agli indagati della violazione di norme cautelari, atteso che il sinistro risulta essersi verificato per cause ad essi in alcun modo riconducibili, legale alle condizioni della circolazione e non del motoveicolo condotto dalla vittima dell'incidente, e non vi è possibilità di ulteriore sviluppo utile”).
Peraltro, com'è noto, sono diverse, nei due diversi ambiti, non solo le parti e l'oggetto della valutazione, ma anche le regole di giudizio, atteso che nel processo penale la prova della responsabilità dell'imputato deve essere fornita “oltre ogni ragionevole dubbio”, mentre nel processo civile la controversia deve essere decisa nel rispetto della regola del “più probabile che non” (c.d. preponderanza dell'evidenza).
2.1.2. – È, poi, infondata l'eccezione, formulata nell'interesse di IA SP, di nullità della CTU per violazione del contraddittorio.
La difesa della convenuta non lamenta di non avere avuto comunicazione della data di avvio delle operazioni, ma di non essere stata informata sulla loro prosecuzione e, più specificamente, di non avere avuto una reale possibilità di confronto tra le foto scattate nell'immediatezza e quelle effettuate sul mezzo nel corso della CTU.
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Al riguardo, il CTU, con i chiarimenti depositati il 23.10.2023, ha precisato che le operazioni si sono effettivamente svolte nella prevista data del 27 ottobre 2022 e che la successiva attività è consistita nello studio della documentazione nella disponibilità delle parti, in assenza di ulteriori sopralluoghi, ritenuti inutili dopo oltre 13 anni dal fatto (cfr. chiarimenti CTU).
In effetti, dal verbale del 27.10.2022 risulta che le operazioni si sono svolte nel Comune di
Tortora, dapprima in Via del Purgatorio, teatro del sinistro, dove, “dopo un'attenta lettura degli atti e dei quesiti”, “si è proceduto scattando alcune fotografie rappresentative dei luoghi” e, successivamente in via Giroere n. 2 per visione il motociclo incidentato e scattare altre foto.
A tali attività hanno partecipato tutte le parti. In particolare per IA erano presenti
l'Avv. MANES e, in videocollegamento – evidentemente per loro scelta –, l'Avv. PAGNI ed il
CTP della medesima convenuta, Prof. GUIGGIANI.
Le parti, quindi, nella data del 27.10.2022 hanno fotografato e analizzato luoghi e mezzo, hanno preso atto degli elementi alla base dell'indagine peritale (attraverso la lettura degli atti) ed hanno avuto la possibilità di esercitare le facoltà previste dall'art. 194, 2° comma, cpc.
Al termine dell'incontro, come riportato nel verbale, il CTU si è riservato di valutare gli elementi acquisiti “in separate sede”, ossia autonomamente, come effettivamente avvenuto.
Nessuna aspettativa di ulteriori incontri poteva, quindi, ragionevolmente insorgere nelle parti.
Ebbene, in difetto di ulteriori sopralluoghi e, più in generale, di successiva acquisizione di elementi utili, il CTU non aveva alcun obbligo di procedere alle attività di studio del materiale nella disponibilità delle parti e di elaborazione delle sue valutazioni tecniche insieme alle parti o ai CCTTPP né di sottoporre loro ogni singolo segmento del suo ragionamento prima
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