Trib. Torino, sentenza 03/12/2024, n. 6090
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Testo completo
N. R.G. 20808/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott. Chantal Dameglio GIUDICE REL.
Dott. Valentina Giuditta Soria GIUDICE
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20808/2023
avente per oggetto: scioglimento del matrimonio
promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. POTE' MICHELE presso cui è Parte_1 elettivamente domiciliata come da procura in atti in forza di procura
RICORRENTE
contro
rappresentata e difesa dall'avv. MOLFETTA Controparte_1
BARBARA, presso cui è elettivamente domiciliato come da procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente e per parte resistente
Come da conclusioni congiunte depositate da parte ricorrente in data 12.09.2024.
Per il P.M.
Visto, nulla si oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e Parte_1 Controparte_1 contraevano matrimonio con rito civile in SRI LANKA il 01/10/1992.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di SRI LANKA
Dal matrimonio sono nati i figli: , nato a [...] il [...] e Persona_1 Per_2
, nata a [...] il [...].
[...]
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza giudiziale n. 4727/2021 emessa dal
Tribunale di Torino in data 26/10/2021.
Con ricorso depositato il 30/11/2023, chiedeva a questo Tribunale Parte_1 di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge
6/5/2015 n. 55. Chiedeva inoltre assumersi provvedimenti in punto mantenimento della prole.
Si costituiva in giudizio non opponendosi alla Controparte_1 domanda di scioglimento del matrimonio.
All'udienza del 20.06.2024 innanzi al Giudice Relatore, le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo.
Nel termine loro assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti depositavano note scritte contenenti le conclusioni congiuntamente
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott. Chantal Dameglio GIUDICE REL.
Dott. Valentina Giuditta Soria GIUDICE
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20808/2023
avente per oggetto: scioglimento del matrimonio
promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. POTE' MICHELE presso cui è Parte_1 elettivamente domiciliata come da procura in atti in forza di procura
RICORRENTE
contro
rappresentata e difesa dall'avv. MOLFETTA Controparte_1
BARBARA, presso cui è elettivamente domiciliato come da procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente e per parte resistente
Come da conclusioni congiunte depositate da parte ricorrente in data 12.09.2024.
Per il P.M.
Visto, nulla si oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e Parte_1 Controparte_1 contraevano matrimonio con rito civile in SRI LANKA il 01/10/1992.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di SRI LANKA
Dal matrimonio sono nati i figli: , nato a [...] il [...] e Persona_1 Per_2
, nata a [...] il [...].
[...]
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza giudiziale n. 4727/2021 emessa dal
Tribunale di Torino in data 26/10/2021.
Con ricorso depositato il 30/11/2023, chiedeva a questo Tribunale Parte_1 di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge
6/5/2015 n. 55. Chiedeva inoltre assumersi provvedimenti in punto mantenimento della prole.
Si costituiva in giudizio non opponendosi alla Controparte_1 domanda di scioglimento del matrimonio.
All'udienza del 20.06.2024 innanzi al Giudice Relatore, le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo.
Nel termine loro assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti depositavano note scritte contenenti le conclusioni congiuntamente
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