Trib. Ascoli Piceno, sentenza 07/01/2025, n. 7

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Ascoli Piceno, sentenza 07/01/2025, n. 7
Giurisdizione : Trib. Ascoli Piceno
Numero : 7
Data del deposito : 7 gennaio 2025

Testo completo

N. R.G. 2061/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Sirianni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2061/2021 promossa da:
IE ET (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. GIACOBETTI
MASSIMILIANO
ATTORE contro
ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES S.A. (C.F. 14879501006), con il patrocinio dell'avv.
SPAGNOLO SANTO ITALSERVIZI S.R.L. (C.F. 01333330445), con il patrocinio dell'avv. COLORIZIO PAOLO
CONVENUTI oggetto: risarcimento del danno da sinistro stradale.
CONCLUSIONI
Per l'attore: “Voglia l'ill.mo Tribunale adito, ogni eventuale, contraria domanda eccezione ed argomentazione disattesa e respinta: 1) accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del veicolo targato EY539WJ con rimorchio targato AB30470 di proprietà della convenuta Società ITALSERVIZI
S.R.L., nella causazione del sinistro stradale di cui in narrativa, verificatosi in data 3.11.2020, sulla Superstrada Ascoli Mare / RA11 Km 5 + 600 Est GN (direzione mare, in prossimità dell'uscita di GN), nonché accertare e dichiarare l'obbligo della convenuta Società ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES S.A. a liquidare i danni subiti dall'attore, 2) di conseguenza condannare, in solido tra loro, la convenuta Società ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES S.A., con sede legale in Siviglia (Spagna), Calle Albert Einstein, 10 e sede secondaria in Italia in Via della
Bufalotta, 374 – ROMA (codice fiscale e partita Iva: 14879501006), in persona del Signor TT TI rappresentante dell'impresa preposto alla sede secondaria anche in qualità di rappresentante della ADMIRAL EUROPE COMPANIA DE SEGUROS S.A. impresa assicuratrice del veicolo targato FJ054LD di proprietà, alla data del sinistro, dell'attore Signor SS AB, nonché la Società ITALSERVIZI S.R.L. (codice fiscale e partita Iva 01333330445), in persona del suo legale rappresentante, con sede in San Benedetto del Tronto (AP), Via dei Mille, 55 nella sua qualità di responsabile civile e proprietaria all'epoca del sinistro, del veicolo targato EY539WJ con rimorchio targato AB30470 al risarcimento di tutti i danni materiali e alla persona dal subiti dal Signor e
ET IE (C.f.: [...]), nato a [...] il [...] e residente in Ascoli Piceno, Via TR Dini, come descritti nella superiore narrativa, e da quantificarsi
pagina 1 di 8
in complessivi euro 53.611,70 (cinquantatremilaseicentoundici/70 euro), di cui euro 1.021,05 a titolo di danno biologico temporaneo subito dal Signor SS AB, di cui euro 109,80 a titolo di spese mediche, di cui euro 49.378,85 per danni materiali al proprio veicolo targato FJ054LD, di cui euro
1.500,00 per la redazione della perizia di parte, di cui euro 1.602,00 a titolo recupero e parcheggio del veicolo targato FJ054LD fino al 23.08.2021, oltre alla somma dovuta per i giorni ulteriori di parcheggio del veicolo FJ054LD fino al 18.10.2024 pari a euro 4.390,00, oltre alla somma dovuta per i giorni successivi ulteriori fino al soddisfo della domanda dell'attore, oltre al fermo tecnico del veicolo FJ054LD e relativa spesa di euro 1.542,00 per bolli auto e di euro 1.726,38 per pagamento premi assicurativi, o nella maggiore o minor somma ritenuta di giustizia o equità, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del fatto al soddisfo. Condannandoli, pure in solido, al pagamento delle spese di euro 500,00 per osservazioni del CT di parte Ing. AG, di euro 500,00 per l'acconto del Fondo spese del CTU Ing. Daneli, di euro 610,00 per l'acconto del Fondo spese del CTU dott. Ianni, di euro 759,00 per contributo unificato, nonché al pagamento delle competenze legali”.
Per il convenuto Italservizi s.r.l.: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previa ogni più opportuna declaratoria, respingere ogni avversa domanda promossa nei confronti della ITALSERVIZI
S.r.l., in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese e compenso.”.
Per il convenuto Admiral Intermediary Services S.A.: “PIACCIA all'Ill.mo Sig. Giudice Istruttore adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa, così statuire:
- ritenere e dichiarare infondata la domanda attorea, indi rigettarla;

- in subordine, ridurre il risarcimento nei limiti del danno allegato e provato, tenuto conto della quota di corresponsabilità ascrivibile all'attore ai sensi degli artt. 1227 c.c. e/o 2054, comma 2, c.c.;

- in ogni caso, rigettare la domanda di cumulo di interessi e rivalutazione monetaria, ovvero fare applicazione dell'indicato criterio di calcolo;”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, SS AB conveniva in giudizio la propria compagnia di assicurazione ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES S.A. (d'ora in avanti
“Admiral”) nonché la ITALSERVIZI S.R.L. al fine di accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del veicolo di proprietà della convenuta ITALSERVIZI S.R.L. nella causazione del sinistro stradale verificatosi in data 3.11.2020 e di condannare le convenute in solido al risarcimento dei danni subiti
(costi di riparazione della vettura, fermo tecnico, danno biologico temporaneo e spese mediche).
Allegava che: in data 3.11.2020, SS AB transitava a bordo del proprio veicolo Audi TT targato FJ054LD sulla superstrada Ascoli Mare / RA11 Km 5 + 600 Est GN (direzione mare, in prossimità dell'uscita di GN), quando un camion targato EY539WJ con rimorchio targato
AB30470 di proprietà della Italservizi S.r.l. e condotto da NG TR AO improvvisamente si immetteva sulla corsia di sorpasso in quel momento da lui percorsa;
l'urto tra i veicoli si concretizzava tra la ruota anteriore destra del veicolo dell'attore e la parte posteriore sinistra del rimorchio della
Italservizi S.r.l.;
gli agenti della Polizia Stradale di Ascoli Piceno intervenuti sul posto multavano ex art. 148 c.

2
-16 C.d.S. NG TR AO, conducente del camion;
la dinamica era confermata da una consulenza tecnica di parte attrice contenente anche le foto relative ai luoghi e ai danni subiti dal veicolo di SS AB (all. 11 dell'atto di citazione);
a seguito del sinistro, il veicolo dell'attore riportava ingenti danni e lo stesso SS AB riportava lesioni personali temporanee.
Si costituiva in giudizio la convenuta Italservizi S.r.l. che domandava il rigetto della domanda in quanto pagina 2 di 8
infondata. Sull'an, sosteneva che il conducente del camion, allo scopo di sorpassare un veicolo che lo precedeva, dopo essersi sincerato dell'assenza di veicoli in arrivo, regolarmente aveva azionato l'indicatore di direzione sinistro ed occupato la corsia, allorquando era stato improvvisamente tamponato dal veicolo condotto dall'attore che sopraggiungeva ad elevata velocità. Ciò come confermato dai valor di velocità rilevati dalla compagnia assicurativa dell'attore tramite il dispositivo satellitare, dall'assenza di tracce di frenata e dalla violenza dell'impatto. Sul quantum, la società convenuta contestava il preventivo per la riparazione allegato dall'attore e ammontante ad € 49.378,95, non solo perché non aderente ai danni effettivamente riportati dall'autovettura, ma anche in quanto di ammontare ben superiore al valore commerciale del veicolo. Contestava, altresì, ogni possibilità di ripetizione degli esborsi per il recupero del mezzo dalla sede stradale e per il ricovero del medesimo in aree private. Contestava, infine, il danno biologico.
Si costituiva in giudizio anche Admiral Intermediary Services S.A. che sosteneva, in via principale, che il sinistro fosse addebitabile in via esclusiva al tamponamento operato dallo stesso SS, per come evidenziato dalla convenuta Italservizi S.r.l. alle cui difese si associava, ed in subordine che dovesse essere riconosciuto un concorso di colpa in capo al SS ex art. 1227 c.c. e/o il mancato superamento della presunzione di cui all'art. 2054, comma 2, c.c. dato che se l'attore avesse percorso la strada ad una velocità congrua, avrebbe avuto il tempo di porre in essere le opportune manovre di emergenza, indi evitare l'impatto o comunque ridurre i danni. Sul quantum, contestava il preventivo circa i costi di riparazione associandosi ai
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi