Trib. Vallo della Lucania, sentenza 28/02/2024, n. 249
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Testo completo
N. 1374/2007 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Vallo della Lucania, nella persona del giudice monocratico dott.ssa Concetta Serrone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1374 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2007, trattenuta in decisione con provvedimento del 13 luglio 2023, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., promossa
DA
IA IA (C.F. [...]), rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Mautone, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Vallo della Lucania (SA) alla
Via Luigi Rinaldi n. 8
ATTRICE
CONTRO
ND AR EP (P.I. 04349061004) rappresentata e difesa dall'Avv. Armando Florio e
Antonio Parisi, in virtù di mandato a margine della comparsa, presso il cui studio elettivamente domicilia in Nola alla via San Giacomo Imbroda n. 40
CONVENUTA
AS S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., (P.IVA 00864530159), rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Nanni e dall'Avv. Gianfranco Caggiano, ed elettivamente domiciata presso lo studio dell'Avv. Anna Palmigiano, in Vallo della Lucania, alla via Rosario Zito n. 20
CONVENUTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, IA IA conveniva in giudizio la società
AS S.p.a. e ND AR EP, esponendo che in data 24/02/2006, presso la sede della
ND Spa, in Nola, veniva stipulato un contratto di compravendita avente ad oggetto una Fiat
Croma, di cui l'acquirente risultava essere ND AR EP;
che contestualmente si pagina 1 di 10
procedeva alla sottoscrizione del finanziamento n. 5271291/PA con la società AS, per ottenere i mezzi economici necessari all'acquisto dell'anzidetto veicolo;
che in quel contratto l'attrice figurava quale obbligata principale per il pagamento delle rate, mentre ND AR EP, beneficiaria sostanziale del prestito, assumeva la veste di obbligata sussidiaria;
che difettava l'interesse dell'attrice alla compravendita dell'autovettura, per cui questo contratto di finanziamento, collegato a quello di compravendita, doveva ritenersi inefficace;
che, anzi, doveva ritenersi nullo in quanto la IA non aveva mai ricevuto il bene oggetto del contratto di acquisto, per cui la AS S.p.a. non aveva nulla
a che pretendere dall'attrice, difettando ab origine la causa del contratto di mutuo di scopo.
Chiedeva, quindi, accertato il collegamento funzionale tra il contratto di acquisto dell'autovettura ed il contratto di finanziamento n. 5271291/PA, dichiarare la nullità di quest'ultimo per mancanza di causa;
per l'effetto ed in conseguenza di ciò, condannare la convenuta AS Spa, in persona del legale rappresentante p.t., a risarcire il danno economico subito dall'attrice in conseguenza del suo comportamento contrario a correttezza nell'esecuzione del contratto;
condannare le convenute in solido alle spese di lite con attribuzione.
Con comparsa tempestivamente depositata, si costituiva in giudizio ND AR EP, contestando in fatto ed in diritto l'avverso dedotto. Eccepiva, in primis, l'incompetenza territoriale del tribunale adito, atteso che i contratti erano stati stipulati in Nola, mentre il rimborso delle rate veniva eseguito presso la sede della AS in Nola oppure attraverso versamenti postali alla sede centrale di
Milano;
né poteva applicarsi nel caso di specie il criterio della residenza dell'attrice quale consumatrice, atteso che la medesima aveva avanzato la propria domanda non solo avverso un professionista quale la AS, ma anche avverso altra consumatrice, quale la comparente;
pertanto, alcun altro criterio era invocabile se non quello del forum contractus o del forum destinatae solutionis.
Deduceva, inoltre, l'infondatezza della domanda, atteso che non poteva sostenersi un collegamento tra i due contratti, in quanto nel contratto di finanziamento mancava qualsiasi riferimento all'acquisto del veicolo;
che, ad ogni modo, la IA era perfettamente consapevole di essersi obbligata in via principale per un acquisto che non sarebbe stato a lei intestato, operazione che svolse per gratitudine nei confronti dell'allora suocera ND;
che l'attrice né durante il periodo di finanziamento né successivamente ha provveduto a pagare alcuna rata del finanziamento, onorate sempre dalla convenuta;
che, dunque, non poteva ritenersi nullo il contratto di finanziamento de quo, che anzi poteva definirsi un “negozio misto a donazione”. Pertanto, la comparente spiegava domanda riconvenzionale volta ad ottenere dall'attrice il rimborso delle rate del finanziamento fino ad allora versate.
Concludeva, quindi, in via preliminare per l'accoglimento dell'eccezione di incompetenza territoriale sollevata;
in via principale, per l'accertamento della validità e dell'efficacia degli autonomi
pagina 2 di 10
rapporti contrattuali;
in via subordinata, laddove venisse accertato e dichiarato valido il collegamento funzionale tra i rapporti contrattuali, per la condanna dell'attrice a rimborsare le rate di finanziamento maturate e mai onorate;
il tutto con vittoria di spese, con attribuzione all'Avv. Armando Florio.
Con memoria tempestivamente depositata, provvedeva a costituirsi in giudizio, altresì, la società AS S.p.a., innanzitutto deducendo che nel mese di gennaio 2006, IA IA e la suocera ND AR EP si erano recate presso la concessionaria di automobili Soviero S.r.l.,
e non ND S.p.a., al fine di acquistare un'autovettura da intestare alla seconda;
che a tal fine decidevano di sottoscrivere una richiesta di finanziamento, precisamente nella qualità di richiedente la prima e coobbligata la seconda, con la AS, S.p.a., convenzionata con la Soviero S.r.l.;
che in quell'occasione, la IA dichiarava che l'auto costituiva un regalo nei confronti della suocera e del fidanzato;
che il contratto prevedeva il finanziamento della somma capitale di euro 25.650,00, da rimborsarsi in 84 rate pari ad euro 367,38 ciascuna, scegliendo quale modalità di pagamento
l'autorizzazione permanente di addebito in conto per richieste d'incasso, sicchè venivano inserite le coordinate bancarie della IA, che sottoscriveva l'autorizzazione;
che la pratica veniva correttamente istruita e la Soviero S.r.l. adempiva ai suoi oneri;
che la IA onorava regolarmente le prime undici rate del finanziamento (dal mese di aprile 2006 al mese di gennaio 2007), mediante addebiti automatici sul proprio conto corrente bancario;
che in data 30 gennaio 2007, la IA inviava una comunicazione via telefax alla AS di Nola chiedendo di modificare la modalità di pagamento da RID a bollettini postali da inviarsi in unica spedizione presso l'indirizzo “IA
IA c/o Coiffeur Millennium”, ossia l'esercizio commerciale di cui l'attrice risultava titolare;
che in quell'occasione, a distanza di circa un anno dalla concessione del finanziamento, la IA non sollevava alcuna contestazione alla AS con riguardo ad una presunta mancata consegna del bene oggetto di finanziamento;
che la AS modificava la modalità di pagamento del prestito a partire da febbraio 2007, ma l'attrice non provvedeva ad onorare le rate di febbraio e marzo 2007, sicchè la
AS inviava sollecito di pagamento con comunicazione del 17/04/2007;
che le rate venivano poi pagate, dando atto che il piano di rimborso del prestito contrattualmente pattuito risulta regolarmente rispettato dalle coobbligate. Dunque, eccepiva la nullità della notifica dell'atto di citazione, per essere stata indirizzata alla sede AS di Nola e non presso la sede legale della società;
che era inverosimile che l'attrice si fosse accorta che l'auto era stata intestata alla suocera e non a lei a distanza di un anno dalla conclusione dei rispettivi contratti;
che il contratto di finanziamento de quo non era assimilabile ad un mutuo di scopo, trattandosi invece di un contratto di credito al consumo, introdotto e disciplinato dapprima dalla legge 142/1992, per poi confluire nel TUB e anche nel Codice del
Consumo, la cui disciplina – all'art. 42 – esclude il collegamento funzionale tra finanziamento e
pagina 3 di 10
compravendita, alla luce del fatto che non esisteva alcun accordo di esclusiva tra la AS e la
Soviero S.r.l., di cui le contraenti erano state prontamente avvisate;
che non poteva ritenersi che la
AS non
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Vallo della Lucania, nella persona del giudice monocratico dott.ssa Concetta Serrone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1374 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2007, trattenuta in decisione con provvedimento del 13 luglio 2023, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., promossa
DA
IA IA (C.F. [...]), rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Mautone, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Vallo della Lucania (SA) alla
Via Luigi Rinaldi n. 8
ATTRICE
CONTRO
ND AR EP (P.I. 04349061004) rappresentata e difesa dall'Avv. Armando Florio e
Antonio Parisi, in virtù di mandato a margine della comparsa, presso il cui studio elettivamente domicilia in Nola alla via San Giacomo Imbroda n. 40
CONVENUTA
AS S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., (P.IVA 00864530159), rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Nanni e dall'Avv. Gianfranco Caggiano, ed elettivamente domiciata presso lo studio dell'Avv. Anna Palmigiano, in Vallo della Lucania, alla via Rosario Zito n. 20
CONVENUTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, IA IA conveniva in giudizio la società
AS S.p.a. e ND AR EP, esponendo che in data 24/02/2006, presso la sede della
ND Spa, in Nola, veniva stipulato un contratto di compravendita avente ad oggetto una Fiat
Croma, di cui l'acquirente risultava essere ND AR EP;
che contestualmente si pagina 1 di 10
procedeva alla sottoscrizione del finanziamento n. 5271291/PA con la società AS, per ottenere i mezzi economici necessari all'acquisto dell'anzidetto veicolo;
che in quel contratto l'attrice figurava quale obbligata principale per il pagamento delle rate, mentre ND AR EP, beneficiaria sostanziale del prestito, assumeva la veste di obbligata sussidiaria;
che difettava l'interesse dell'attrice alla compravendita dell'autovettura, per cui questo contratto di finanziamento, collegato a quello di compravendita, doveva ritenersi inefficace;
che, anzi, doveva ritenersi nullo in quanto la IA non aveva mai ricevuto il bene oggetto del contratto di acquisto, per cui la AS S.p.a. non aveva nulla
a che pretendere dall'attrice, difettando ab origine la causa del contratto di mutuo di scopo.
Chiedeva, quindi, accertato il collegamento funzionale tra il contratto di acquisto dell'autovettura ed il contratto di finanziamento n. 5271291/PA, dichiarare la nullità di quest'ultimo per mancanza di causa;
per l'effetto ed in conseguenza di ciò, condannare la convenuta AS Spa, in persona del legale rappresentante p.t., a risarcire il danno economico subito dall'attrice in conseguenza del suo comportamento contrario a correttezza nell'esecuzione del contratto;
condannare le convenute in solido alle spese di lite con attribuzione.
Con comparsa tempestivamente depositata, si costituiva in giudizio ND AR EP, contestando in fatto ed in diritto l'avverso dedotto. Eccepiva, in primis, l'incompetenza territoriale del tribunale adito, atteso che i contratti erano stati stipulati in Nola, mentre il rimborso delle rate veniva eseguito presso la sede della AS in Nola oppure attraverso versamenti postali alla sede centrale di
Milano;
né poteva applicarsi nel caso di specie il criterio della residenza dell'attrice quale consumatrice, atteso che la medesima aveva avanzato la propria domanda non solo avverso un professionista quale la AS, ma anche avverso altra consumatrice, quale la comparente;
pertanto, alcun altro criterio era invocabile se non quello del forum contractus o del forum destinatae solutionis.
Deduceva, inoltre, l'infondatezza della domanda, atteso che non poteva sostenersi un collegamento tra i due contratti, in quanto nel contratto di finanziamento mancava qualsiasi riferimento all'acquisto del veicolo;
che, ad ogni modo, la IA era perfettamente consapevole di essersi obbligata in via principale per un acquisto che non sarebbe stato a lei intestato, operazione che svolse per gratitudine nei confronti dell'allora suocera ND;
che l'attrice né durante il periodo di finanziamento né successivamente ha provveduto a pagare alcuna rata del finanziamento, onorate sempre dalla convenuta;
che, dunque, non poteva ritenersi nullo il contratto di finanziamento de quo, che anzi poteva definirsi un “negozio misto a donazione”. Pertanto, la comparente spiegava domanda riconvenzionale volta ad ottenere dall'attrice il rimborso delle rate del finanziamento fino ad allora versate.
Concludeva, quindi, in via preliminare per l'accoglimento dell'eccezione di incompetenza territoriale sollevata;
in via principale, per l'accertamento della validità e dell'efficacia degli autonomi
pagina 2 di 10
rapporti contrattuali;
in via subordinata, laddove venisse accertato e dichiarato valido il collegamento funzionale tra i rapporti contrattuali, per la condanna dell'attrice a rimborsare le rate di finanziamento maturate e mai onorate;
il tutto con vittoria di spese, con attribuzione all'Avv. Armando Florio.
Con memoria tempestivamente depositata, provvedeva a costituirsi in giudizio, altresì, la società AS S.p.a., innanzitutto deducendo che nel mese di gennaio 2006, IA IA e la suocera ND AR EP si erano recate presso la concessionaria di automobili Soviero S.r.l.,
e non ND S.p.a., al fine di acquistare un'autovettura da intestare alla seconda;
che a tal fine decidevano di sottoscrivere una richiesta di finanziamento, precisamente nella qualità di richiedente la prima e coobbligata la seconda, con la AS, S.p.a., convenzionata con la Soviero S.r.l.;
che in quell'occasione, la IA dichiarava che l'auto costituiva un regalo nei confronti della suocera e del fidanzato;
che il contratto prevedeva il finanziamento della somma capitale di euro 25.650,00, da rimborsarsi in 84 rate pari ad euro 367,38 ciascuna, scegliendo quale modalità di pagamento
l'autorizzazione permanente di addebito in conto per richieste d'incasso, sicchè venivano inserite le coordinate bancarie della IA, che sottoscriveva l'autorizzazione;
che la pratica veniva correttamente istruita e la Soviero S.r.l. adempiva ai suoi oneri;
che la IA onorava regolarmente le prime undici rate del finanziamento (dal mese di aprile 2006 al mese di gennaio 2007), mediante addebiti automatici sul proprio conto corrente bancario;
che in data 30 gennaio 2007, la IA inviava una comunicazione via telefax alla AS di Nola chiedendo di modificare la modalità di pagamento da RID a bollettini postali da inviarsi in unica spedizione presso l'indirizzo “IA
IA c/o Coiffeur Millennium”, ossia l'esercizio commerciale di cui l'attrice risultava titolare;
che in quell'occasione, a distanza di circa un anno dalla concessione del finanziamento, la IA non sollevava alcuna contestazione alla AS con riguardo ad una presunta mancata consegna del bene oggetto di finanziamento;
che la AS modificava la modalità di pagamento del prestito a partire da febbraio 2007, ma l'attrice non provvedeva ad onorare le rate di febbraio e marzo 2007, sicchè la
AS inviava sollecito di pagamento con comunicazione del 17/04/2007;
che le rate venivano poi pagate, dando atto che il piano di rimborso del prestito contrattualmente pattuito risulta regolarmente rispettato dalle coobbligate. Dunque, eccepiva la nullità della notifica dell'atto di citazione, per essere stata indirizzata alla sede AS di Nola e non presso la sede legale della società;
che era inverosimile che l'attrice si fosse accorta che l'auto era stata intestata alla suocera e non a lei a distanza di un anno dalla conclusione dei rispettivi contratti;
che il contratto di finanziamento de quo non era assimilabile ad un mutuo di scopo, trattandosi invece di un contratto di credito al consumo, introdotto e disciplinato dapprima dalla legge 142/1992, per poi confluire nel TUB e anche nel Codice del
Consumo, la cui disciplina – all'art. 42 – esclude il collegamento funzionale tra finanziamento e
pagina 3 di 10
compravendita, alla luce del fatto che non esisteva alcun accordo di esclusiva tra la AS e la
Soviero S.r.l., di cui le contraenti erano state prontamente avvisate;
che non poteva ritenersi che la
AS non
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