Trib. Cosenza, sentenza 11/10/2024, n. 1784

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Cosenza, sentenza 11/10/2024, n. 1784
Giurisdizione : Trib. Cosenza
Numero : 1784
Data del deposito : 11 ottobre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott. ssa Fedora Cavalcanti, all'esito della scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. 1421 del R.G.L. dell'anno2024 introdotta da
AR RI, con l'Avv. Luigi Amato per procura in atti e presso il cui studio in Cosenza, via
Liceo n. 19/A, elettivamente domicilia
Opponente
Contro
Istituto Nazionale della Previdenza sociale, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dagli Avv. Gilda Avena e Umberto Ferrato per procura generale alle liti per atto del Notaio Fantini di
Roma del 22/03/2024, rep. N. 37875 ed elettivamente domiciliato in Cosenza, piazza Loreto n. 22/a presso la sede provinciale
Opposto
Avente ad oggetto: opposizione avverso avviso di addebito
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso del 10.4.2024, ritualmente notificato, la ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione avverso gli avvisi di addebito n. 334 2018 00013546 13 000 , 33420190002214842000 e
33420210001196757000, notificati il 5 marzo 2024, con i quali l'INPS le ha intimato il pagamento dei contributi I.V.S. fissi/percentuale sul minimale per gli anni, rispettivamente, 2017, 2018 e 2019.
A fondamento dell'opposizione, ha eccepito la prescrizione dei contributi relativi all'annualità 2017 e, nel merito, ha contestato la fondatezza della pretesa creditoria dell'INPS negando la sussistenza dei presupposti fondanti il suo obbligo contributivo in favore della gestione commercianti, avendo ella svolto soltanto, in seno alla società Dued s.r.l. di cui è stata amministratore unico, soltanto compiti di
amministratore senza svolgere attività lavorativa;
evidenziava, inoltre, che la società è inattiva dal
2017. Concludeva per l'accertamento della inesigibilità ovvero della non debenza dei contributi di cui agli opposti avvisi di addebito.
Resisteva al ricorso l'INPS contestandone la fondatezza con diffuse argomentazioni.
Sulla base degli atti, la causa è stata decisa mediante la presente sentenza all'esito della scadenza del termine per il deposito di note in sostituzione dell'udienza di discussione.
Appare opportuno premettere che, sul piano strettamente processuale, il procedimento di opposizione a cartella esattoriale, modellato dal legislatore alla stregua del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, non deroga alle regole generali in tema di onere probatorio, talché grava sull'ente previdenziale, attore sostanziale, l'onere di provare (e, prima ancora di allegare) sia la sussistenza, che la congruità del credito posto a base della cartella esattoriale notificata, con la conseguenza, in mancanza, dell'annullamento dell'iscrizione a ruolo per inesistenza del credito (cfr. Cass. nn.
18481/2005, 13869/2004 e 4824/1992).
La Cassazione, invero, ha affermato che in tema di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso la cartella esattoriale di pagamento dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio e, segnatamente, al rapporto contributivo il cui accertamento avviene secondo le ordinarie regole relative alla ripartizione dell'onere della prova, alla stregua delle quali grava sull'ente previdenziale l'onere di provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo e sulla controparte l'onere di contestare i fatti costitutivi del credito (cfr. Cass.
23600/2009).
Ulteriormente, si richiama l'insegnamento della SC per cui nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale per il recupero di contributi previdenziali l'onere della prova gravante a carico dell'INPS, parte attrice in senso sostanziale, resta condizionato dalla preventiva allegazione nell'atto di opposizione del debitore, parte attrice in senso formale ma convenuto in senso sostanziale, di specifiche ragioni di contestazione dei fatti costitutivi della pretesa impositiva, ai sensi dell'art. 416 c.p.c., con conseguente rigetto dell'opposizione nell'ipotesi di contestazioni generiche e di stile (cfr. Cassaz. N. 27274/2018).
Orbene, nel caso di specie, parte ricorrente ha contestato in maniera specifica la sussistenza dei presupposti di legge legittimanti l'azionata pretesa contributiva e, a fronte di tali specifiche contestazioni, l'INPS non ha, nella specie, dimostrato la fondatezza della propria pretesa contributiva in quanto alla luce della documentazione prodotta non può dirsi raggiunta la prova –che in virtù dei generali principi in materia di riparto dell'onere della prova (art. 2697 c.c.), come sopra sinteticamente richiamati, era onere dell'ente previdenziale fornire– degli elementi di fatto da cui deriverebbe l'obbligo contributivo azionato. Stante l'oggetto della controversia, valga premettere che è ormai consolidato il principio secondo cui In tema di contributi previdenziali, qualora il socio amministratore di una società a responsabilità limitata partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, ha l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, mentre, qualora si limiti ad esercitare l'attività di amministratore, deve essere iscritto alla sola gestione separata, operando le due attività su piani giuridici differenti, in quanto la prima è diretta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, attraverso il concorso dell'opera
prestata dai soci e dagli altri lavoratori, e la seconda alla esecuzione del contratto di società sulla base di una relazione di immedesimazione organica volta, a seconda della concreta delega, alla partecipazione alle attività di gestione, di impulso e di rappresentanza (Cass. Sez. L -
, Ordinanza n. 10426 del 02/05/2018
).
Già con la sentenza n.17076/2011, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno riconosciuto, per un verso, la legittimità della doppia iscrizione (alla gestione separata ed alla
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