Trib. Prato, sentenza 13/08/2024, n. 660
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Testo completo
n. 265/2021 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PRATO
SEZIONE CIVILE in persona del giudice unico, dott.ssa Federica Ferretti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 265/2021 del R.G.A.C., pendente
TRA
IN SA EC MEDI CARE KVK – n. 66544785, in persona del legale rappresentante AN HU, elettivamente domiciliata a Prato, Via Simintendi n. 29 presso lo studio dell'avv. Nicola M. Viscanti che la rappresenta e difende giusta procura apposta in calce all'atto di citazione ai sensi dell'art. 83, c. 3 c.p.c.
ATTORE
E
NOVA SICUREZZA S.L.R.S. (C.F. 02404280972), in persona del legale rappresentante pro-tempore
Stefano Tesi, elettivamente domiciliata a Formia (LT), presso lo studio dell'avv. Giuseppina Porceddu che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione ai sensi dell'art. 83, c.
3 c.p.c.
CONVENUTA
AVENTE AD OGGETTO
Vendita di cose mobili
CONCLUSIONI
Per EL VI LE Medi Care KVK (di seguito, per brevità, anche solo “EL”): “a revoca parziale dell'ordinanza assunta in data 14.09.23 nella parte in cui non ha ammesso la CTU sui campioni di mascherine oggetto di fornitura allegati come doc. 7 e 8 a corredo della citazione, la cui riferibilità alla partita di merce oggetto della fattura 2000720/20 deve ritenersi pacifica per mancata contestazione ad opera della controparte sia in sede di comparsa che in sede delle memorie del 183 cpc”, “la revoca parziale della detta ordinanza nella parte in cui non ha disposto l'audizione, ex art
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Libro IVA e fatture di acquisto relativamente al periodo da gennaio a maggio 2020, nonché la prova per testi del legale rappresentante della Oulide Group srl corrente in Campi Bisenzio (FI) Via Parco
Marinella 18 PIVA 06636220482 richiese in sede di memoria 183 n. 2;
b) la prova per testi del Sig.
CH IL ex art 257 cpc chiesta in occasione dell'udienza del 09.03.23 e la CTU sui campioni di mascherine depositati a corredo della citazione come doc. n. 7 e 8;
come Nel merito, stante la mancata prova dell'esistenza dei vizi lamentati relativamente alla fornitura di mascherine condannare la NO sicurezza srl al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di € 207.420,00 di cui alla fattura n. 2000720/20 del 28.04.20 oltre interessi moratori ex art 5 D.lgs 231/02 dal 30.04.20 Nel merito in subordine, dichiarare decaduta la convenuta dalla denuncia dei vizi lamentati ex art. 1495
c.c. e, per l'effetto, condannare la NO sicurezza srl al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di € 207.420,00 di cui alla fattura n. 2000720/20 del 28.04.20 oltre interessi moratori ex art 5 D.lgs
231/02 dal 30.04.20. Con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore del procuratore istante che dichiara di averle anticipate.”
Per NO ZA S.r.l.s. (di seguito, per brevità, anche solo “NO” o “NS”): “Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, – in via preliminare/pregiudiziale, previo accertamento dell'inesistenza dei presupposti ex art. 642 cod. proc. civ. per l'emissione del decreto ingiuntivo in forma immediatamente esecutiva, ricorrendone gravi motivi, sospendere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo europeo n. 1317/2020 (n. 2923/2020 R.G.), concesso dal Tribunale Ordinario di
Prato in persona del G.I. Dott.ssa Fioroni Sara in data 10-11/11/2020 e notificato il 10-11/11/2020;
– ancora in via preliminare, dichiarare l'assoluta tardività delle note e della documentazione depositata in data 09.03.2023 da parte attrice, con conseguente integrale stralcio delle stesse e di tutta la documentazione ivi allegata. – ancora in via preliminare, solo nelle denegata ipotesi in cui non venisse revocata l'ammissibilità della documentazione versata in atti da parte avversa il 09.03.2023, ivi compresa la dichiarazione resa dal Sig. IL CH, emettere ordinanza di rimessione in istruttoria per l'assunzione del teste stesso-CH IL;
- nel merito, in via principale, rigettare tutte le domande avanzate dall'Azienda Delia VI LE Medi care nei confronti della NO
ZA, perché infondate in fatto e in diritto;
- in via subordinata, nella denegata e non creduta
pagina 2 di 11 ipotesi in cui venisse provato un eventuale credito della società EL VI LE Medi care, ridursi secondo giustizia ed equità il dovuto, anche alla luce dei gravi difetti e della conseguente inidoneità riscontrati nella merce fornita e in virtù delle motivazioni dedotte;
- in accoglimento della formulata domanda riconvenzionale, accertare e dichiarare la risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'Azienda EL VI LE Medi care e, per l'effetto, - condannare
IN SA EC MEDI CARE KvK (cod.identificazione NL002366131880) in persona del l.r.p.t., sig. AN HU a corrispondere l'importo di € 200.000,00 alla NO ZA
s.r.l.s., a titolo di risarcimento del danno, per le ragioni di cui sopra;
- disporre ogni conseguente idonea statuizione vittoriosa anche in ordine alle spese e compensi del presente giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
EL ha citato in giudizio NO ZA deducendo: di aver venduto a NS tra il mese di aprile 2020
e il mese di maggio 2020 mascherine chirurgiche e mascherine FFP2 per un totale di € 509.170,00 come da fatture nn. 2000699/20, 2000702/20, 2000703/20, 2000720/20, 2000725/20 e 2000730/20;
che entrambe le tipologie di mascherine erano idonee alla commercializzazione sul mercato italiano in ragione del regime derogatorio previsto dall'art. 15 D.L. 18/2020;
che NS, nonostante la ricezione della merce e la verifica della corrispondenza della stessa a quanto ordinato, aveva omesso di effettuare il pagamento della fattura n. 2000720/20, da saldare alla ricezione della merce, avvenuta il 30/04/2020;
che il 27/07/2020 NS, per il tramite del suo difensore, aveva contestato che le mascherine non erano idonee alla commercializzazione;
che stante la pretestuosità e la tardività della contestazione, EL, per il tramite del proprio difensore, aveva diffidato NS con p.e.c. del 29/07/2020, che era rimasta senza riscontro;
di aver depositato il 10/11/2020 ricorso per decreto ingiuntivo europeo, che una volta emesso era stato notificato alla controparte che aveva proposto opposizione;
che il Tribunale di Prato, in data
03/12/2020, aveva emesso ordinanza con cui aveva informato il creditore dell'interposta opposizione assegnando termine di 60 giorni per la proposizione della domanda secondo le regole del procedimento ordinario. EL ha pertanto chiesto di “condannare la NO ZA srl al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di € 207.420,00 di cui alla fattura n. 2000720/20 del 28.04.20 oltre interessi moratori ex aart. 5 D. Lgs. 231/02 dal 30/04/20. Con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore del procuratore istante che dichiara di averle anticipate”.
Si è costituita NO ZA deducendo: di aver avviato nel mese di aprile 2020 rapporti commerciali con EL per la fornitura da parte di quest'ultima di partite di dispositivi di protezione facciale;
che
NS aveva provveduto a versare gli importi dovuti in base alle fatture nn. 2000702, 20000730 e
2000720;
che le partite di cui alla fattura n. 2000720 (ma anche con riferimento alle fatture 2000702 e
2000730) avevano evidenziato in breve tempo gravi criticità;
che NS aveva infatti subito il 13/05/2020
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un accertamento da parte dei NAS Carabinieri di ZE, che avevano sequestrato le predette partite di mascherine in quanto risultante sprovviste di regolare marchio CE e mancanti delle autorizzazioni richieste dalla legge e delle validazioni richieste ex art. 15 DL marzo 2020, diversamente da quanto garantito contrattualmente;
che ciò aveva comportato gravi ripercussioni economiche, in termini di mancato guadagno e di lesione di immagine, atteso l'avvio nei confronti di NS di un procedimento penale;
che il legale rappresentante di NS, Stefano Tesi, era indagato per il reato previsto dall'art. 517
c.p. in quanto in tale qualità aveva posto “in vendita o in circolazione 432 confezioni da 50 pezzi di mascherine di protezione facciale recante la marchiatura CE (indicativa della locuzione “China export”) apposta con caratteri tali da ingenerare nel consumatore la erronea convinzione che i prodotti recassero invece il marchio CE (Comunità Europea) e n. 8 confezioni da 5 pezzi cadauna di mascherine di protezione facciale recanti una illegittima marcatura CE (indicativa della locuzione “Comunità
Europea”) con l'uso improprio del numero di ECM Organismo notificato 1281 (in quanto il certificato
ECM non costituisce certificato di prodotto rilasciato da un organismo notificato