Trib. Milano, sentenza 05/02/2024, n. 1335
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Testo completo
N. 24798/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Decima sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lucia Francesca Iori ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 24798/2021 r.g. promossa da:
SOZIALVERSICHERUNG FÜR LANDWIRTSCHAFT, FORSTEN UND GARTENBAU
(C.F./P.I. DE 264833463), rappresentato e difeso dall'avv. CATTANEO DANIELE e dall'avv. WENTER MARKUS ([...]), dell'avv. MARSICO ROSALBA ([...]) ed elettivamente domiciliato giusta procura in atti,
PARTE ATTRICE contro
UFFICIO CENTRALE ITALIANO DI ASSISTENZA ASSICURATIVA
AUTOMOBILISTI IN CIRCOLAZIONE INTERNAZIONALE U.C.I. SOC. CONS. A
R.L. (C.F./P.I. 01535380156), rappresentato e difeso dall'avv. DEL BORRELLO GAETANO DIEGO
ANGELO ed elettivamente domiciliato giusta procura in atti,
PARTE CONVENUTA
e contro
AL SA, nato a [...] il [...], residente in 25000 Besancon (F), Rue
Brulard n. 29,
TERZO CHIAMATO CONTUMACE
OGGETTO: lesione personale
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per la parte attrice:
pagina 1 di 16
“Il patrocinio di parte attrice chiede la revoca dell'Ordinanza di data 29 giugno 2023 con cui è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni, con conseguente rimessione in istruttoria della causa. Chiede l'ammissione delle circostanze di prova dal n. 1 al n. 37 come formulate in seconda memoria ex art. 183 VI comma di data 13.09.2022, che qui si intendono trascritte, attraverso il numero di 8
(otto) testi ivi indicati, i cui nominativi pure di seguito si intendono trascritti, chiedendo che i signori JE ED e AL BD, asseriti testimoni oculari dell'accaduto, siano sentiti avanti a Codesto Giudice, per i motivi evidenziati nella menzionata memoria e che i restanti testi residenti all'estero siano sentiti tramite rogatoria internazionale, rendendosi disponibile la comparente difesa alla compilazione della modulistica e a predisporre tutto quanto occorra, ovvero traduzione in tedesco dei capitoli di prova ammessi, oltre che alla successiva traduzione dei relativi verbali di prova una volta restituiti da parte dell'Autorità estera, con deposito di traduzione asseverata. Si ribadiscono le opposizioni alle prove avversarie come formulate in terza memoria ex art.
183 VI comma di data 3.10.2022 e con note di udienza di data 30.11.2022 che qui si intendono integralmente trascritte. Si chiede CTU medico-legale come formulata in seconda memoria ex art. 183
VI comma c.p.c., con riserva di integrazione del quesito e di nomina del consulente di parte. Si chiede sia formalmente acquisita al presente procedimento la relazione cinematica del sinistro stradale effettuata dall' Ing. ER NI in seno al procedimento sub. R.G. 55968/2017 già prodotta in atti da parte attrice (doc. 28) affinché sulla stessa Codesto Giudice possa fondare il proprio convincimento, essendo esaustiva, logica e correttamente motivata. Si chiede, se ritenuto necessario, sia disposta integrazione alla detta CTU, volta ad accertare che lo spazio avanti all'autoarticolato che viaggiava sulla corsia di destra (quello appena superato dalla motocicletta e dallo stesso veicolo del convenuto) era tale da permettere e garantire un'agevole manovra di rientro dal sorpasso al veicolo di parte convenuta. Si chiede che l'integrazione possa essere affidata allo stesso Ing. ER NI per motivi di economia processuale. Si chiede sia disposta d'Ufficio l'acquisizione integrale del Rapporto di Sinistro redatto dalla Polizia di Stato Distaccamento Polizia Stradale di Venturina, corredato dalle fotografie a colori allo stesso allegate. Si chiede che il Giudice acquisisca d'Ufficio, ove ritenuto, le memorie difensive ex art. 183 VI comma c.p.c. depositate dall'avv. Michael Pichler nell'interesse delle parti attrici nonché dall'avv. Gaetano Del Borrello per conto di UCI-Ufficio Centrale Italiano, nel procedimento sub. R.G. 55968/2017 azionato per lo stesso sinistro stradale, per i motivi tutti già evidenziati”
E in ogni caso come in atto di citazione:
“I. In via principale: a) accertare e dichiarare la responsabilità prevalente nella misura del 70% del sig. ID LA nella causazione del sinistro stradale occorso il giorno 31.08.2015, lungo la SS
Aurelia in prossimità del KM 252+600 località San Vincenzo Sud. b) accertare e dichiarare che gli esborsi sostenuti dalla Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau in favore della propria assicurata sig.ra PF BU RI sono pari, per tutte le causali di cui in narrativa, alla somma di Euro 31.257,27 oltre Euro 488,00 per la perizia stragiudiziale del Dott. Tubaro;
c) accertare e dichiarare che parte attrice, alla luce delle lesioni subite dal sig.ra BU RI, in futuro dovrà erogare a favore della stessa, per tutte le causali di cui in narrativa, l'importo complessivo di Euro 61.979,73;
d) accertare e dichiarare che le erogazioni effettuate da parte attrice in favore del sig.ra BU RI sono in nesso di causa con il sinistro subito dalla medesima il giorno 31.08.2015;
e) accertare e dichiarare la surroga dell'attrice nei diritti della sig.ra BU RI ai sensi dell'art. 85 del regolamento UE n. 883/2004 e del § 116 SGB X;
f) pagina 2 di 16 per l'effetto, a sensi dell'art. 142 C.d.A., nonchè degli artt. 2043 e 2054 II comma c.c., condannare l'UCI –Ufficio Centrale Italiano soc. Cons. a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di parte attrice dell'importo complessivo di Euro 65.607,50, o quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, con gli interessi legali dalla data del sinistro de quo, sino alla data della notifica dell'atto di citazione e successivamente nella misura degli interessi previsti dal comma 4 dell'art. 1284 c.c., come modificato dall'art. 17 D.L. 12 settembre 2014 n. 132 e modificato in “sede di conversione” dalla legge 10.11.2014 n. 162, applicabili ratione temporis al caso di specie, essendo il suddetto procedimento azionato trenta giorni dopo l'entrata in vigore della suddetta legge. Pertanto, per il periodo successivo all'azionata domanda, dovranno applicarsi gli interessi legali di mora previsti per le transazioni commerciali. Oltre il danno per svalutazione monetaria, con il carico delle spese ed onorari del presente giudizio. II. In via istruttoria: ammettersi prova per testi sui capitoli sopra formulati che si intendono qui integralmente trascritti con la locuzione “vero che”, con riserva di riformulazione in sede di memoria istruttoria. Riservata l'indicazione dei testi, per i quali si chiede che quelli residenti all'estero siano sentiti tramite rogatoria internazionale o testimonianza scritta ai sensi dell'art. 257 bis c.p.c. Si chiede ammissione di CTU medico-legale, diretta ad accertare la congruità delle spese erogate e da erogare di cui parte attrice chiede il pagamento nel presente giudizio a titolo di rivalsa, oltre ad accertare la loro riferibilità al sinistro e la loro congruità, ivi incluso il nesso di causalità. Rilevi il CTU i valori sia nei termini italiani che tedeschi, la loro raffrontabilità e quindi i costi delle visite specialistiche, considerato che in Germania gli Enti
Assistenziali e Previdenziali rimborsano anche quelle effettuate dai privati. Riservata la nomina del consulente di parte. Con riserva di riformulare ed integrare il quesito all'udienza di giuramento CTU. Riguardo alla CTU dinamico ricostruttiva, già espletata nel procedimento parallelo pendente per lo stesso sinistro stradale avanti al locale Tribunale di Milano sub R.G. 55968/2017, Giudice Dott.
Annamaria Salerno, Sezione Civile X, da parte del CTU Ing. ER NI, dimessa con il presente atto (doc.28), si chiede che la stessa sia deputata a valere nel presente giudizio come indizio idoneo a fornire elementi di convincimento ma anche come prova esclusiva”.
Per il convenuto Uci S.c. a r.l.:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo così giudicar e IN VIA PREGIUDIZIALE Accertare e dichiarare l'inammissibilit à della domanda proposta da Sozialverischerung Fur Landwirtschaft, Forsten Und Gartenbau NEL MERITO respingere siccome in fondate in fatto ed in diritto tutte le domande proposte da da Sozialverischerung Fur Landwirtschaft, Forsten Und Gartenbau. Vinte le spese di lite. IN VIA ISTRUTTORIA Ove non si ritengano sufficienti le dichiarazioni già in atti, si chiede ammettersi prova per testi, da sentire secondo quanto previsto dall'art. 203 e 204 c.p.c. sui seguenti capitoli: 1) Vero che in data 31 agosto 2015, poco dopo le ore 12.00, mi trovavo sulla strada SS1 Aurelia e percorrevo la corsia di sorpasso a una velocità di 80 km/h;
2) vero che c'era intenso traffico su ambedue le corsie di marcia;
3) vero che RO RG, alla guida della propria moto, mi sorpassava sulla destra incuneandosi tra le colonne di veicoli che viaggiavano lungo le due corsie di marcia;
4) vero che i veicoli frenavano a causa dell'intenso traffico e della manovra di immissione lungo la corsia di destra di un camion;
5) vero che, durante la frenata, la moto condotta da RO RG è andata verso sinistra urtando la vettura verde condotta da LA ID nella fiancata laterale destra;
Si indica a teste: ED DJ, residente a [...], Avenue Pierre Semard 6) vero che, in data 31 agosto 2015, percorrevo la SS1 Aurelia provenendo da Civitavecchia e diretto in Francia;
7) vero che mi trovavo sulla corsia di sinistra e sulla corsia di destra c'era un camion rosso;
8) vero che sulla pagina 3 di 16 strada il traffico era particolarmente intenso;
9) vero che, dallo svincolo d'immissione di San Vincenzo Sud, è arrivato un altro camion che si è immesso nella corsia di accelerazione e preciso che non è si spostato nella corsia di marcia;
10) vero che tutte le auto davanti a me ed il camion alla mia destra hanno frenato. 11) vero che la moto condotta da RO RG si trovava dietro alla mia vettura;
12) vero che la moto condotta da RO RG mi ha superato passando al centro tra il camion rosso e la mia auto. 13) Vero che la moto sbandava a sinistra, forse dopo avere colpito
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Decima sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lucia Francesca Iori ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 24798/2021 r.g. promossa da:
SOZIALVERSICHERUNG FÜR LANDWIRTSCHAFT, FORSTEN UND GARTENBAU
(C.F./P.I. DE 264833463), rappresentato e difeso dall'avv. CATTANEO DANIELE e dall'avv. WENTER MARKUS ([...]), dell'avv. MARSICO ROSALBA ([...]) ed elettivamente domiciliato giusta procura in atti,
PARTE ATTRICE contro
UFFICIO CENTRALE ITALIANO DI ASSISTENZA ASSICURATIVA
AUTOMOBILISTI IN CIRCOLAZIONE INTERNAZIONALE U.C.I. SOC. CONS. A
R.L. (C.F./P.I. 01535380156), rappresentato e difeso dall'avv. DEL BORRELLO GAETANO DIEGO
ANGELO ed elettivamente domiciliato giusta procura in atti,
PARTE CONVENUTA
e contro
AL SA, nato a [...] il [...], residente in 25000 Besancon (F), Rue
Brulard n. 29,
TERZO CHIAMATO CONTUMACE
OGGETTO: lesione personale
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per la parte attrice:
pagina 1 di 16
“Il patrocinio di parte attrice chiede la revoca dell'Ordinanza di data 29 giugno 2023 con cui è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni, con conseguente rimessione in istruttoria della causa. Chiede l'ammissione delle circostanze di prova dal n. 1 al n. 37 come formulate in seconda memoria ex art. 183 VI comma di data 13.09.2022, che qui si intendono trascritte, attraverso il numero di 8
(otto) testi ivi indicati, i cui nominativi pure di seguito si intendono trascritti, chiedendo che i signori JE ED e AL BD, asseriti testimoni oculari dell'accaduto, siano sentiti avanti a Codesto Giudice, per i motivi evidenziati nella menzionata memoria e che i restanti testi residenti all'estero siano sentiti tramite rogatoria internazionale, rendendosi disponibile la comparente difesa alla compilazione della modulistica e a predisporre tutto quanto occorra, ovvero traduzione in tedesco dei capitoli di prova ammessi, oltre che alla successiva traduzione dei relativi verbali di prova una volta restituiti da parte dell'Autorità estera, con deposito di traduzione asseverata. Si ribadiscono le opposizioni alle prove avversarie come formulate in terza memoria ex art.
183 VI comma di data 3.10.2022 e con note di udienza di data 30.11.2022 che qui si intendono integralmente trascritte. Si chiede CTU medico-legale come formulata in seconda memoria ex art. 183
VI comma c.p.c., con riserva di integrazione del quesito e di nomina del consulente di parte. Si chiede sia formalmente acquisita al presente procedimento la relazione cinematica del sinistro stradale effettuata dall' Ing. ER NI in seno al procedimento sub. R.G. 55968/2017 già prodotta in atti da parte attrice (doc. 28) affinché sulla stessa Codesto Giudice possa fondare il proprio convincimento, essendo esaustiva, logica e correttamente motivata. Si chiede, se ritenuto necessario, sia disposta integrazione alla detta CTU, volta ad accertare che lo spazio avanti all'autoarticolato che viaggiava sulla corsia di destra (quello appena superato dalla motocicletta e dallo stesso veicolo del convenuto) era tale da permettere e garantire un'agevole manovra di rientro dal sorpasso al veicolo di parte convenuta. Si chiede che l'integrazione possa essere affidata allo stesso Ing. ER NI per motivi di economia processuale. Si chiede sia disposta d'Ufficio l'acquisizione integrale del Rapporto di Sinistro redatto dalla Polizia di Stato Distaccamento Polizia Stradale di Venturina, corredato dalle fotografie a colori allo stesso allegate. Si chiede che il Giudice acquisisca d'Ufficio, ove ritenuto, le memorie difensive ex art. 183 VI comma c.p.c. depositate dall'avv. Michael Pichler nell'interesse delle parti attrici nonché dall'avv. Gaetano Del Borrello per conto di UCI-Ufficio Centrale Italiano, nel procedimento sub. R.G. 55968/2017 azionato per lo stesso sinistro stradale, per i motivi tutti già evidenziati”
E in ogni caso come in atto di citazione:
“I. In via principale: a) accertare e dichiarare la responsabilità prevalente nella misura del 70% del sig. ID LA nella causazione del sinistro stradale occorso il giorno 31.08.2015, lungo la SS
Aurelia in prossimità del KM 252+600 località San Vincenzo Sud. b) accertare e dichiarare che gli esborsi sostenuti dalla Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau in favore della propria assicurata sig.ra PF BU RI sono pari, per tutte le causali di cui in narrativa, alla somma di Euro 31.257,27 oltre Euro 488,00 per la perizia stragiudiziale del Dott. Tubaro;
c) accertare e dichiarare che parte attrice, alla luce delle lesioni subite dal sig.ra BU RI, in futuro dovrà erogare a favore della stessa, per tutte le causali di cui in narrativa, l'importo complessivo di Euro 61.979,73;
d) accertare e dichiarare che le erogazioni effettuate da parte attrice in favore del sig.ra BU RI sono in nesso di causa con il sinistro subito dalla medesima il giorno 31.08.2015;
e) accertare e dichiarare la surroga dell'attrice nei diritti della sig.ra BU RI ai sensi dell'art. 85 del regolamento UE n. 883/2004 e del § 116 SGB X;
f) pagina 2 di 16 per l'effetto, a sensi dell'art. 142 C.d.A., nonchè degli artt. 2043 e 2054 II comma c.c., condannare l'UCI –Ufficio Centrale Italiano soc. Cons. a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di parte attrice dell'importo complessivo di Euro 65.607,50, o quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, con gli interessi legali dalla data del sinistro de quo, sino alla data della notifica dell'atto di citazione e successivamente nella misura degli interessi previsti dal comma 4 dell'art. 1284 c.c., come modificato dall'art. 17 D.L. 12 settembre 2014 n. 132 e modificato in “sede di conversione” dalla legge 10.11.2014 n. 162, applicabili ratione temporis al caso di specie, essendo il suddetto procedimento azionato trenta giorni dopo l'entrata in vigore della suddetta legge. Pertanto, per il periodo successivo all'azionata domanda, dovranno applicarsi gli interessi legali di mora previsti per le transazioni commerciali. Oltre il danno per svalutazione monetaria, con il carico delle spese ed onorari del presente giudizio. II. In via istruttoria: ammettersi prova per testi sui capitoli sopra formulati che si intendono qui integralmente trascritti con la locuzione “vero che”, con riserva di riformulazione in sede di memoria istruttoria. Riservata l'indicazione dei testi, per i quali si chiede che quelli residenti all'estero siano sentiti tramite rogatoria internazionale o testimonianza scritta ai sensi dell'art. 257 bis c.p.c. Si chiede ammissione di CTU medico-legale, diretta ad accertare la congruità delle spese erogate e da erogare di cui parte attrice chiede il pagamento nel presente giudizio a titolo di rivalsa, oltre ad accertare la loro riferibilità al sinistro e la loro congruità, ivi incluso il nesso di causalità. Rilevi il CTU i valori sia nei termini italiani che tedeschi, la loro raffrontabilità e quindi i costi delle visite specialistiche, considerato che in Germania gli Enti
Assistenziali e Previdenziali rimborsano anche quelle effettuate dai privati. Riservata la nomina del consulente di parte. Con riserva di riformulare ed integrare il quesito all'udienza di giuramento CTU. Riguardo alla CTU dinamico ricostruttiva, già espletata nel procedimento parallelo pendente per lo stesso sinistro stradale avanti al locale Tribunale di Milano sub R.G. 55968/2017, Giudice Dott.
Annamaria Salerno, Sezione Civile X, da parte del CTU Ing. ER NI, dimessa con il presente atto (doc.28), si chiede che la stessa sia deputata a valere nel presente giudizio come indizio idoneo a fornire elementi di convincimento ma anche come prova esclusiva”.
Per il convenuto Uci S.c. a r.l.:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo così giudicar e IN VIA PREGIUDIZIALE Accertare e dichiarare l'inammissibilit à della domanda proposta da Sozialverischerung Fur Landwirtschaft, Forsten Und Gartenbau NEL MERITO respingere siccome in fondate in fatto ed in diritto tutte le domande proposte da da Sozialverischerung Fur Landwirtschaft, Forsten Und Gartenbau. Vinte le spese di lite. IN VIA ISTRUTTORIA Ove non si ritengano sufficienti le dichiarazioni già in atti, si chiede ammettersi prova per testi, da sentire secondo quanto previsto dall'art. 203 e 204 c.p.c. sui seguenti capitoli: 1) Vero che in data 31 agosto 2015, poco dopo le ore 12.00, mi trovavo sulla strada SS1 Aurelia e percorrevo la corsia di sorpasso a una velocità di 80 km/h;
2) vero che c'era intenso traffico su ambedue le corsie di marcia;
3) vero che RO RG, alla guida della propria moto, mi sorpassava sulla destra incuneandosi tra le colonne di veicoli che viaggiavano lungo le due corsie di marcia;
4) vero che i veicoli frenavano a causa dell'intenso traffico e della manovra di immissione lungo la corsia di destra di un camion;
5) vero che, durante la frenata, la moto condotta da RO RG è andata verso sinistra urtando la vettura verde condotta da LA ID nella fiancata laterale destra;
Si indica a teste: ED DJ, residente a [...], Avenue Pierre Semard 6) vero che, in data 31 agosto 2015, percorrevo la SS1 Aurelia provenendo da Civitavecchia e diretto in Francia;
7) vero che mi trovavo sulla corsia di sinistra e sulla corsia di destra c'era un camion rosso;
8) vero che sulla pagina 3 di 16 strada il traffico era particolarmente intenso;
9) vero che, dallo svincolo d'immissione di San Vincenzo Sud, è arrivato un altro camion che si è immesso nella corsia di accelerazione e preciso che non è si spostato nella corsia di marcia;
10) vero che tutte le auto davanti a me ed il camion alla mia destra hanno frenato. 11) vero che la moto condotta da RO RG si trovava dietro alla mia vettura;
12) vero che la moto condotta da RO RG mi ha superato passando al centro tra il camion rosso e la mia auto. 13) Vero che la moto sbandava a sinistra, forse dopo avere colpito
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