Trib. Lecce, sentenza 28/11/2024, n. 3760

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Lecce, sentenza 28/11/2024, n. 3760
Giurisdizione : Trib. Lecce
Numero : 3760
Data del deposito : 28 novembre 2024

Testo completo

TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. ssa F C, all'udienza del 28.11.2024 pronuncia la seguente
SENTENZA
ex art 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 6745/2020 R.G. tra
, rapp.ta e difesa dall'Avv. F O come da Parte_1 procura speciale in calce al ricorso
RICORRENTE
e
Controparte_1
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difesi ex art.417 bis
[...]
c.p.c. dalla dott.ssa R T
RESISTENTE
Oggetto: ricostruzione della carriera e differenze stipendiali (personale
DOCENTE)- attribuzione punteggio nelle graduatorie di Istituto e nel trasferimento d' ufficio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 26.06.2020 la parte ricorrente indicata in epigrafe, assunta alle dipendenze dell'Amministrazione convenuta nell'area del personale docente con decorrenza giuridica ed economica dal 1.9.2007
-premesso di aver prestato, prima della immissione in ruolo, attività lavorativa presso la stessa amministrazione con contratti di lavoro a tempo determinato - esponeva che per ognuno dei contratti a termine aveva ricevuto la retribuzione minima spettante ai docenti neoassunti senza alcun riconoscimento degli scatti di anzianità previsti dal CCNL e che
l'amministrazione convenuta al momento dell'immissione in ruolo aveva proceduto alla ricostruzione della carriera, riconoscendo quale servizio pre-ruolo, in applicazione dell'art. 485 d.lgs. n. 297/94, solo un periodo inferiore a quello effettivamente prestato pari ad anni 10, mesi 0 e giorni
0 ai fini giuridici ed economici e anni 3, mesi 0 e giorni 0 ai soli fini economici, circostanza che aveva determinato anche la posticipazione degli aumenti stipendiali progressivi previsti dal CCNL. Precisava che oltre alla penalizzazione economica ella aveva subito anche un noncumento sul piano previdenziale avendo l' Amministrazione provveduto alla contribuzione in misura minore rispetto al dovuto.
L'istante riteneva la disparità di trattamento giuridico ed economico posto in essere con tale condotta, in violazione della clausola 4 della la direttiva 1999/70 CE e, pertanto, chiedeva che fosse riconosciuto il suo diritto al trattamento economico differenziato secondo le posizioni stipendiali progressive previste dal CCNL di comparto, con decorrenza dal primo contratto di lavoro a tempo determinato senza alcuna riduzione e che fosse accertato e dichiarato il proprio diritto alla ricostruzione della carriera senza alcuna decurtazione e al pagamento delle differenze retributive maturate in ragione della valutazione dell' anzianità di servizio dei rapporti a tempo determinato secondo lo stesso criterio valido per il servizio di ruolo, nonché al versamento dei contributi previdenziali conseguentemente dovuti. Chiedeva inoltre accertare il diritto di parte ricorrente all' attribuzione, nella compilazione della graduatoria d' istituto e nel trasferimento d' ufficio di punti 6 per ogni anno di servizio pre-ruolo prestato alle dipendenze del CP_2
Instaurato il contraddittorio, l'amministrazione resistente eccepiva preliminarmente la prescrizione del diritto e, nel merito, contestava in fatto e diritto gli avversi assunti, chiedendo il rigetto del ricorso.
Esaurita la trattazione, all'odierna udienza la causa è decisa con la presente sentenza ex art 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va disattesa l' eccezione di prescrizione decennale sollevata, in via radicale, dal con riferimento al diritto alla CP_2 ricostruzione della carriera. All' uopo appare sufficiente richiamare la condivisibile pronuncia n 33226/2022 nella quale la Suprema Corte ha chiaramente affermato “che l' anzianità di servizio non è uno status né un distinto bene della vita oggetto in un autonomo diritto, rappresentando piuttosto la dimensione temporale del rapporto di lavoro di cui integra il presupposto di fatto di specifici diritti e, pertanto, l' effettiva anzianità di servizio può essere sempre accertata anche ai fini del riconoscimento del diritto ad una maggiore retribuzione per effetto del computo di un più alto numero di anni di anzianità salvo, in ordine al quantum della somma dovuta al lavoratore, il limite derivante dalla prescrizione quinquennale cui soggiace il diritto alla retribuzione (v
Cass n 2232/2020)”.
*
Nel merito il ricorso è infondato e, pertanto va rigettato.
Giova preliminarmente riportare il dato normativo che disciplina la presente fattispecie e, in particolare, l'art. 485 d. lgs. n. 297/94, secondo cui "

1. Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo,

è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonchè ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo.

2. Agli stessi fini e nella identica misura, di cui al comma 1, è riconosciuto, al personale ivi contemplato, il servizio prestato presso le scuole degli educandati femminili statali e quello prestato in qualità di docente elementare di ruolo e non di ruolo nelle scuole elementari statali, o parificate, comprese quelle dei predetti educandati e quelle all'estero, nonché nelle scuole popolari, sussidiate

o sussidiarie.

3. Al personale docente delle scuole elementari è riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti fissati dal comma 1, il servizio prestato in qualità di docente non di ruolo nelle scuole elementari statali o degli educandati femminili statali, o parificate, nelle scuole secondarie ed artistiche statali o pareggiate, nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie, nonchè i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne statali o comunali
".
A sua volta l'art. 489, ripete la formulazione del D.L. n. 370 del 1970, art. 4, stabilendo che "Ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della
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