Trib. Roma, sentenza 03/01/2025, n. 96
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Testo completo
N.R.G. 57894/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Roma, nella persona del Giudice dott. Valeria Belli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N.R.G. 57894/2023, introdotta ai sensi degli artt. 170 del D.P.R. 115/2002,
15 del D. Lgs. 150/2011, 281 undecies c.p.c., e promossa da:
ZO TI S.R.L. (P. IVA 09097291000), in persona del legale rappresentante pro tempore
RE IN (C.F. [...]), rappresentata e difesa dagli Avv. Giuseppina Tenga e dall'Avv. Fabio Calò, giusta procura prodotta in allegato al ricorso
RICORRENTE contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (C.F. 97591110586), in persona del Ministro pro tempore, e
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE ORNINARIO DI ROMA (C.F.
80404940589), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato
RESISTENTE
nonché
HE LI (C.F. [...]), nata a [...] in data [...];
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: opposizione al decreto di liquidazione del compenso al custode, emesso dal Tribunale
Ordinario di Roma, sezione I penale, nel procedimento R.G.P.M. 32282/2012 e R.G.Dib. 15012/2015 in data 20.10.2023, depositato in cancelleria il 25.10.2023 e notificato in data 29.11.2023 al ricorrente.
CONCLUSIONI: le parti in causa hanno concluso dinnanzi al giudice in data 11.12.2024 come da verbale d'udienza.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. e ai sensi dell'art. 170 del D.P.R. 115/2002, il ricorrente ha pagina 1 di 6
chiesto la revoca del decreto di liquidazione riguardante l'indennità per la custodia di beni mobili, ritenendone errata la quantificazione nella somma di euro 101,00 oltre IVA operata dal Tribunale
Ordinario di Roma, sezione I penale, per aver quest'ultimo applicato il Protocollo d'intesa del
17.07.2013, a firma congiunta del Presidente e del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
Ordinario di Roma, in luogo delle tariffe elaborate dall'Agenzia del Demanio, da considerarsi quale
“uso locale” applicabile alla fattispecie, chiedendone così la liquidazione nella somma di euro 1.524,92 oltre IVA.
I fatti posti a fondamento della domanda si possono riassumere come segue. In data 09.07.2012 la
RE IN S.R.L. riceveva in custodia della merce in sequestro;
il recupero della merce avveniva con un mezzo di proprietà della società ricorrente. Le merci sequestrate consistevano in 6 colli e sono rimaste in custodia sino alla data del 06.10.2023;
in data 20.10.2023, su istanza del custode, veniva emesso dal Tribunale Ordinario di Roma, sezione I penale, il decreto di liquidazione della somma di euro 101,00 oltre IVA. La RE IN S.R.L., ritenendone errato il calcolo, ha proposto opposizione per i seguenti motivi: violazione del D.M. 265/2006 e art. 58, comma 1 e 2, del D.P.R.
115/2002;
inapplicabilità del protocollo d'intesa e spese di trasporto. Il ricorrente deduce che per “usi locali” di cui all'art. 5 del D.M. 265/2006, in riferimento ai beni mobili diversi dai veicoli a motore e dai natanti, al quale rinvia l'art. 59 del D.P.R. 115/2002, si debbano intendere le tariffe dell'Agenzia del
Demanio, in quanto applicate ormai da diverse istituzioni, tra cui la Prefettura di Roma, vari Tribunali e la Camera di commercio di Roma, e non il Protocollo d'intesa del 2013. Con riferimento, invece, alle spese di trasporto, il ricorrente ha sostenuto di aver provveduto non solo al trasporto della merce sequestrata presso il deposito con l'utilizzo di un proprio mezzo ma di aver inoltre messo a disposizione dei militari due operai per le operazioni di campionatura in data 20.12.2012 e, pertanto, tale attività deve essere liquidata ai sensi dell'art. 58 del D.P.R. 115/2002. In conclusione, il ricorrente ha chiesto di ricalcolare il compenso e, quindi, di liquidare la somma di euro 1.468,92 per l'indennità di custodia;
la somma di euro 21,00 per le spese di trasporto e la somma di euro 35,00 per il rimborso delle spese dei due operai;
per un totale di euro 1.524,92 oltre IVA.
Si sono costituiti in giudizio i resistenti, contestando tutto quanto dedotto dalla parte avversa per i seguenti motivi: mancanza dei presupposti per il rito semplificato di cognizione ex artt. 281 undecies e ss. c.p.c. in quanto non risulta possibile un'istruzione sommaria della causa, vista anche la copiosa documentazione prodotta, e la complessità della questione sollevata dal ricorrente;
l'infondata valenza quali usi locali delle tabelle dell'Agenzia del Demanio. La resistente, infatti, contesta la natura di “uso locale” e quindi l'utilizzabilità delle tabelle dell'Agenzia del Demanio in quanto l'applicazione di tali tabelle non è costante e ripetuta nel tempo difettando la regolare applicazione delle medesime tariffe da parte dell'amministrazione convenuta. Inoltre hanno sostenuto che, come ha chiarito più volte
l'Agenzia del Demanio, i beni mobili diversi dai veicoli a motore e dai natanti si riferiscono solamente
pagina 2 di 6
agli
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Roma, nella persona del Giudice dott. Valeria Belli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N.R.G. 57894/2023, introdotta ai sensi degli artt. 170 del D.P.R. 115/2002,
15 del D. Lgs. 150/2011, 281 undecies c.p.c., e promossa da:
ZO TI S.R.L. (P. IVA 09097291000), in persona del legale rappresentante pro tempore
RE IN (C.F. [...]), rappresentata e difesa dagli Avv. Giuseppina Tenga e dall'Avv. Fabio Calò, giusta procura prodotta in allegato al ricorso
RICORRENTE contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (C.F. 97591110586), in persona del Ministro pro tempore, e
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE ORNINARIO DI ROMA (C.F.
80404940589), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato
RESISTENTE
nonché
HE LI (C.F. [...]), nata a [...] in data [...];
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: opposizione al decreto di liquidazione del compenso al custode, emesso dal Tribunale
Ordinario di Roma, sezione I penale, nel procedimento R.G.P.M. 32282/2012 e R.G.Dib. 15012/2015 in data 20.10.2023, depositato in cancelleria il 25.10.2023 e notificato in data 29.11.2023 al ricorrente.
CONCLUSIONI: le parti in causa hanno concluso dinnanzi al giudice in data 11.12.2024 come da verbale d'udienza.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. e ai sensi dell'art. 170 del D.P.R. 115/2002, il ricorrente ha pagina 1 di 6
chiesto la revoca del decreto di liquidazione riguardante l'indennità per la custodia di beni mobili, ritenendone errata la quantificazione nella somma di euro 101,00 oltre IVA operata dal Tribunale
Ordinario di Roma, sezione I penale, per aver quest'ultimo applicato il Protocollo d'intesa del
17.07.2013, a firma congiunta del Presidente e del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
Ordinario di Roma, in luogo delle tariffe elaborate dall'Agenzia del Demanio, da considerarsi quale
“uso locale” applicabile alla fattispecie, chiedendone così la liquidazione nella somma di euro 1.524,92 oltre IVA.
I fatti posti a fondamento della domanda si possono riassumere come segue. In data 09.07.2012 la
RE IN S.R.L. riceveva in custodia della merce in sequestro;
il recupero della merce avveniva con un mezzo di proprietà della società ricorrente. Le merci sequestrate consistevano in 6 colli e sono rimaste in custodia sino alla data del 06.10.2023;
in data 20.10.2023, su istanza del custode, veniva emesso dal Tribunale Ordinario di Roma, sezione I penale, il decreto di liquidazione della somma di euro 101,00 oltre IVA. La RE IN S.R.L., ritenendone errato il calcolo, ha proposto opposizione per i seguenti motivi: violazione del D.M. 265/2006 e art. 58, comma 1 e 2, del D.P.R.
115/2002;
inapplicabilità del protocollo d'intesa e spese di trasporto. Il ricorrente deduce che per “usi locali” di cui all'art. 5 del D.M. 265/2006, in riferimento ai beni mobili diversi dai veicoli a motore e dai natanti, al quale rinvia l'art. 59 del D.P.R. 115/2002, si debbano intendere le tariffe dell'Agenzia del
Demanio, in quanto applicate ormai da diverse istituzioni, tra cui la Prefettura di Roma, vari Tribunali e la Camera di commercio di Roma, e non il Protocollo d'intesa del 2013. Con riferimento, invece, alle spese di trasporto, il ricorrente ha sostenuto di aver provveduto non solo al trasporto della merce sequestrata presso il deposito con l'utilizzo di un proprio mezzo ma di aver inoltre messo a disposizione dei militari due operai per le operazioni di campionatura in data 20.12.2012 e, pertanto, tale attività deve essere liquidata ai sensi dell'art. 58 del D.P.R. 115/2002. In conclusione, il ricorrente ha chiesto di ricalcolare il compenso e, quindi, di liquidare la somma di euro 1.468,92 per l'indennità di custodia;
la somma di euro 21,00 per le spese di trasporto e la somma di euro 35,00 per il rimborso delle spese dei due operai;
per un totale di euro 1.524,92 oltre IVA.
Si sono costituiti in giudizio i resistenti, contestando tutto quanto dedotto dalla parte avversa per i seguenti motivi: mancanza dei presupposti per il rito semplificato di cognizione ex artt. 281 undecies e ss. c.p.c. in quanto non risulta possibile un'istruzione sommaria della causa, vista anche la copiosa documentazione prodotta, e la complessità della questione sollevata dal ricorrente;
l'infondata valenza quali usi locali delle tabelle dell'Agenzia del Demanio. La resistente, infatti, contesta la natura di “uso locale” e quindi l'utilizzabilità delle tabelle dell'Agenzia del Demanio in quanto l'applicazione di tali tabelle non è costante e ripetuta nel tempo difettando la regolare applicazione delle medesime tariffe da parte dell'amministrazione convenuta. Inoltre hanno sostenuto che, come ha chiarito più volte
l'Agenzia del Demanio, i beni mobili diversi dai veicoli a motore e dai natanti si riferiscono solamente
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