Trib. Latina, sentenza 11/03/2024, n. 593

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Latina, sentenza 11/03/2024, n. 593
Giurisdizione : Trib. Latina
Numero : 593
Data del deposito : 11 marzo 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale, nella persona dei magistrati:
dott. Pierluigi De Cinti - Presidente
dott. Luca Venditto - Giudice rel.
dott.ssa Concetta Serino - Giudice ha pronunciato la seguente

SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5295 R.G. cont. 2023
TRA
RE IO (C.F. [...]), elettivamente domiciliato in Sabaudia (LT) alla Via del Parco Nazionale n. 10, presso lo studio dell'Avv. Roberto Barreca, rapp.to e difeso dall'Avv. Fabio Pasqualini, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al reclamo
RECLAMANTE
E
DI NO CA (C.F. [...]), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Luigi Rinaldi Ferri presso lo studio del quale è elettivamente domiciliato in Roma, Corso Vittorio Emanuele II n. 287
RECLAMATO
avente ad oggetto: reclamo ex art. 630 c.p.c. avverso provvedimento di


estinzione della procedura esecutiva n. 45/2023 R.G. Es..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato telematicamente il 13/12/2023 AL LA ha proposto reclamo avverso il provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione della procedura esecutiva n. 45/2023 R.G. Es. ha dichiarato l'inefficacia del pignoramento
e ordinato la cancellazione della trascrizione dello stesso atto per il mancato deposito dell'attestazioni di conformità delle copie del titolo esecutivo come previsto dall'art.
557, secondo comma, c.p.c.
.
A sostegno del proposto reclamo, il AL ha premesso di essere creditore di Di ST CA in forza di sentenza n. 4300/2022 emessa dal Tribunale di Roma e di aver promosso, previa notificazione dell'atto di precetto, azione espropriativa dei beni immobili del debitore rubricata come sopra indicato.
Ha dedotto il ricorrente che il giudice dell'esecuzione ha rilevato d'ufficio, di seguito alla presentazione dell'istanza di vendita, una presunta irregolarità formale consistente del mancato deposito, al momento dell'iscrizione a ruolo, dell'attestazione di conformità indicata nell'art. 557 c.p.c., e ha quindi fissato
l'udienza del 29/11/2023 per il contraddittorio sulla questione;
che, come creditore procedente, ha provveduto, prima dell'udienza fissata, a depositare una nota con la dichiarazione di conformità degli atti, dichiarandosi pronto al deposito degli originali all'udienza del 29/11/20234;
che, con l'ordinanza impugnata, il g.e. ha dichiarato
l'inefficacia del pignoramento e la cancellazione della formalità.
Il ricorrente ha rilevato come l'atto di pignoramento fosse stato iscritto a ruolo dal cancelliere che avrebbe avuto il compito di controllare la regolarità degli atti;
che, già prima dell'udienza fissata per la discussione della questione rilevata d'ufficio, è stata depositata l'attestazione richiesta dalla legge;
che troverebbe dunque applicazione in ogni caso l'art. 156 c.p.c. poiché l'iscrizione a ruolo avrebbe comunque raggiunto lo scopo cui l'atto è destinato;
che la decisione del g.e. sarebbe affetta da un formalismo idoneo a danneggiare gravemente il creditore.
Instaurato il contraddittorio con il debitore esecutato, quest'ultimo si è costituito rilevando la correttezza della decisione del giudice dell'esecuzione conforme alla ratio della normativa.
Il giudice designato si è riservato di riferire al collegio per la decisione all'udienza del 19/2/2024.
2. Il reclamo proposto ai sensi dell'art. 630, terzo comma, c.p.c., è ammissibile per essere stato proposto nel termine di venti giorni previsti dalla predetta norma.
La fattispecie dell'inefficacia di cui all'art. 557 c.p.c. che qui viene in rilievo, nella versione applicabile al caso di specie post riforma del 2014 (art. 18, comma 1, lett. c), del decreto-legge 12/9/2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge
10/11/2014, n. 162), è inquadrabile pacificamente nelle ipotesi di estinzione tipiche dell'art. 630 c.p.c., che prevede il rimedio qui esperito nelle forme dell'art. 178, terzo, quarto e quinto comma, c.p.c..
3. Il reclamo è tuttavia infondato nel merito.
Può essere utile rammentare, a conforto della giusta decisione del giudice dell'esecuzione, che prima della richiamata riforma del 2014, dopo la notifica del pignoramento, l'ufficiale giudiziario che lo aveva compiuto doveva depositare
l'originale nella cancelleria del tribunale competente. Ciò è sembrato, nella logica riformatrice, che addossasse all'ufficiale giudiziario anche l'onere della ricerca del giudice davanti al quale depositare l'atto.
Con la riforma attuata dal d.l. n. 132 del 2014, che ha completamente riscritto la disposizione in esame, il legislatore ha invece scelto di affidare al creditore procedente di curare il tempestivo deposito in cancelleria delle copie conformi del pignoramento, del titolo e del precetto, unitamente alla nota di iscrizione a
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