Trib. Bergamo, sentenza 30/09/2024, n. 1042

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Bergamo, sentenza 30/09/2024, n. 1042
Giurisdizione : Trib. Bergamo
Numero : 1042
Data del deposito : 30 settembre 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico del Tribunale di Bergamo, in funzione di giudice del lavoro, dott. Raffaele Lapenta, all'udienza del 19.09.2024 che si è svolta secondo le modalità della trattazione scritta ex art. 127- ter c.p.c., ha pronunciato, nel termine di cui al co. 3 della citata disposizione e con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 463/2024
TRA
ES IA, rappresentato e difeso come in atti dall'avv. Roberto Pessi e dall'avv. Maurizio Santori, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Alessandro Corvino, in
Bergamo, via Giuseppe Mazzini n. 20
ricorrente
E
I.N.P.S., Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Roma, via Ciro il Grande n.
21, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. s.p.a. – Società di
Cartolarizzazione dei Crediti Inps, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Roma via G. B. Vico n. 9, rappresentato e difeso come in atti dall'avv. Alfonso Imparato, elettivamente domiciliato in Bergamo presso l'ufficio legale Inps in viale Vittorio Emanuele n. 5 resistenti
OGGETTO: opposizione avviso di addebito – contribuzione compensi per cessione diritti di immagine
CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa
***
Con ricorso depositato in data 23.02.2024 e ritualmente notificato,
GA IA, collaboratore coordinato e continuativo della
IG per l'attività di assistente arbitrale in Serie A nel periodo
2015/2017, agiva in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, nei confronti di INPS e della società di cartolarizzazione, proponendo opposizione avverso
l'avviso di addebito n. 319 2023 00025394 91 000 dell'importo di
€ 4.409,91 a titolo di contribuzione previdenziale alla gestione separata calcolata sui compensi per la cessione dei diritti di immagine alla IG in qualità di arbitro per l'anno 2016, con relative sanzioni e interessi di mora. L'istante, confortato dalla copiosa giurisprudenza di merito prodotta, sosteneva la non assoggettabilità a contribuzione dei redditi suddetti in quanto non riguardanti l'attività lavorativa bensì un diritto personale che si sceglie di cedere dietro compenso;
sosteneva, ad ogni modo, la prescrizione dell'asserito e contestato credito.
Con memoria depositata in data 06.05.2024, si costituiva in giudizio l'INPS, anche in qualità di mandataria di S.C.C.I s.p.a., e contestava tutto quanto ex adverso dedotto ed argomentato, chiedendone l'integrale rigetto per tutte le motivazioni indicate specificamente in atti.
La causa veniva trattata con le modalità della trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. e all'esito dell'udienza di discussione del
19.09.024, in osservanza del termine di cui al co. 3 della citata disposizione, il Tribunale emetteva la presente sentenza con motivazione contestuale.
La domanda attorea è fondata, pertanto, va accolta.
***
Questo Tribunale aderisce, in punto assoggettabilità a contribuzione previdenziale dei corrispettivi per la cessione dei diritti di immagine, all'orientamento giurisprudenziale di cui, ex multis, Corte Appello
Torino n. 1245/2019, pronunciata in causa del tutto analoga e alla cui parte motiva – si seguito riprodotta – si rinvia espressamente.
La tesi sostenuta dall'INPS non può essere condivisa: l'Istituto pretende l'assoggettamento a contribuzione, nella misura piena, degli importi che sono stati, dalla Federazione Italiana Gioco
Calcio (d'ora in avanti FGIC) corrisposti agli arbitri (come il ricorrente) per la cessione dei diritti della personalità, nella specie del diritto all'immagine, e non già a fronte della prestazione lavorativa di conduzione della gara. Come correttamente evidenziato dalla difesa di parte ricorrente, nell'ambito della disponibilità dei suddetti diritti immateriali, quella che è rimunerata non è la prestazione lavorativa vera e propria, bensì la cessione del diritto di sfruttamento dell'immagine. “Non è, poi, condivisibile l'opinione della perfetta coincidenza tra imposizione fiscale e imposizione contributiva, secondo la quale sarebbe assoggettabile a contribuzione tutto ciò che, secondo la normativa tributaria, risulti formare oggetto della base imponibile ai fini fiscali. Infatti, nel nostro ordinamento previdenziale esistono svariati casi in cui i due obblighi impositivi si disuniscono, es: le somme erogate a titolo d'incentivo all'esodo (somme assoggettate
a tassazione ma esenti da contribuzione previdenziale). La
Suprema Corte ha più volte affermato l'esenzione da obbligazione contributiva dei corrispettivi a titolo di cessione dei diritti
d'immagine e in particolare, con sentenza n. 1585 del 28.1.2004, ha affermato che: “In tema di assicurazione ENPALS, non sono soggetti a contribuzione previdenziale i corrispettivi dovuti per contratto al lavoratore dello spettacolo per la cessione dei diritti di immagine o connessi al diritto d'autore per la qualità di
esecutore o interprete in registrazioni audiovisive, non costituendo esse compensi differiti per l'attività di spettacolo, che è solo quella dal vivo, ma corrispettivo della cessione di diritti assoluti riconosciuti dagli artt. 10 e 2579 cod. civ. e disciplinati dagli artt.
73
, 80 - 85 e 96 della legge n. 633 del 1941 e successive modificazioni sul diritto d'autore”. (Sentenza n. 1585 del
28/01/2004, Rv. 569774). A dimostrazione che i corrispettivi dovuti per la cessione del diritto di immagine e connessi al diritto di autore costituiscono propriamente il corrispettivo per la cessione di diritti assoluti, cessione che rinviene il suo fondamento nella specifica disciplina codicistica e della legge sul diritto di autore e quindi non nel contratto di lavoro, che rimane in tale contesto in posizione parallela. Rilevante è la circostanza che… la IG, con interpello del 5.12.2006, aveva richiesto all'INPS di conoscere se i corrispettivi erogati agli Ufficiali di Gara… per la cessione del diritto di immagine fossero esclusi dall'obbligo contributivo di cui all'articolo 2, comma 26, L.335/95 e l'INPS (con nota del
14.12.2006) aveva risposto e chiarito: ”di ritenere esclusi i compensi corrisposti per la cessione del diritto di immagine” precisando che “tali compensi, infatti, non riguardano l'attività lavorativa bensì un diritto personale che il soggetto sceglie di cedere dietro compenso. Tale circostanza preclude l'obbligo contributivo alla gestione separata previsto dalla citata norma nei casi di compensi in relazione a rapporti di collaborazione “aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione prestabilita” (art 50, comma 1, lettera c) del TUIR”... L'INPS ha sostenuto, nel negare la denunciata violazione del principio dell'affidamento, di avere escluso l'obbligo in capo alla IG quale committente senza dire nulla con riferimento al percettore del compenso medesimo. In
realtà tale parere non può non riferirsi anche al titolare che dispone del suo diritto assoluto all'immagine, posto che l'articolo
2579 c.c.
detta una normativa che
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