Trib. Siena, sentenza 11/11/2024, n. 149

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Siena, sentenza 11/11/2024, n. 149
Giurisdizione : Trib. Siena
Numero : 149
Data del deposito : 11 novembre 2024

Testo completo


N. R.G. 3003/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA
SEZIONE CIVILE E DELLA VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Paolo Bernardini Presidente dott.ssa Marianna Serrao Giudice dott.ssa Valentina Lisi Giudice Relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3003/2024 V.G. promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente CP_1 Pt_1 C.F._1
in Siena (SI), Strada Grossetana n. 115;

e
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Controparte_2 C.F._2
residente in [...];

RICORRENTI
Entrambi rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Alessandra Bruno
(C.F. ) e dall'Avv. Gaspare Spizzirri (C.F. ) ed C.F._3 C.F._4
elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in Cosenza (CS), Piazza Giovanni XXIII n. 12, come da procura in atti.
Con l'intervento del Pubblico Ministero (fatto avviso il 06.08.2024)
Oggetto: separazione personale consensuale.
Conclusioni: emissione del provvedimento di omologa della separazione consensuale alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1
Con ricorso consensuale, depositato in data 30.07.2024, i coniugi ricorrenti e Parte_2
hanno presentato domanda di separazione consensuale, ai sensi degli Controparte_2
artt. 473-bis.47 e 473-bis.51 c.p.c.
I ricorrenti hanno premesso di aver contratto matrimonio il 26.08.2010 in Avigliano (PZ), trascritto nei Registri dello stato civile del predetto Comune al n. 32, Serie A, Parte II, anno 2010.
Dal matrimonio sono nati due figli, entrambi ancora minorenni: , nata a Persona_1
Siena (SI) il 28.09.2012 e , nato a [...] il [...]. Persona_2
Le parti hanno esposto che, con il passare del tempo e progressivamente, la prosecuzione della convivenza fra gli stessi è divenuta intollerabile;
che, pertanto, gli stessi, nel mese di Aprile 2023, di comune accordo, si sono rivolti ad un Mediatore familiare, S.P.F. Mediazione s.r.l.;
che, a seguito della mediazione, hanno raggiunto un accordo sulle condizioni della separazione inerenti alla prole ed ai loro rapporti economici.
Alla luce di tali premesse i ricorrenti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi, affermando di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, di non volersi riconciliare, alle seguenti condizioni di separazione:
1) I figli minori, e , conserveranno l'attuale residenza presso la madre Per_1 Persona_2
genitore collocatario. Parte_2
2) Gli stessi resteranno affidati ad entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente.
3) Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute
e alla scelta della residenza
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