Trib. Torino, sentenza 06/12/2024, n. 3253
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
RGL n. 5199/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata all'udienza del 06/12/2024 nella causa
n. 5199/2024 RGL, promossa da:
, c.f. , assistita dagli avv.ti GIOVANNI Parte_1 C.F._1
RINALDI, NICOLA ZAMPIERI, FABIO GANCI e WALTER MICELI
- PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
Controparte_1
, c.f. , assistito ai sensi dell'art. 417 bis comma 1 c.p.c.,
[...] P.IVA_1 dalle dott.sse TECLA RIVERSO e ELISA CESARO
-PARTE CONVENUTA-
Oggetto: retribuzione professionale docente
1. La ricorrente afferma di aver lavorato come docente Parte_1 negli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022 in forza di plurimi contratti a tempo determinato di supplenza breve e saltuaria, e lamenta la mancata percezione della retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7
CCNL 15/3/2001;
afferma la ricorrente che l'esclusione dei docenti che svolgono supplenze brevi e saltuarie da tale emolumento, che rappresenta un compenso legato all'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente, si pone in contrasto con il principio di non discriminazione tra prestatori di lavoro a tempo determinato e prestatori
a tempo indeterminato, di derivazione comunitaria ed immediatamente applicabile nell'ordinamento italiano, ed agisce per ottenere la condanna
1
RGL n. 5199/2024
Cont del al pagamento della somma corrispondente alla retribuzione professionale docenti maturata.
2. L'Amministrazione convenuta si è costituita opponendosi alla pretesa azionata, osservando che la retribuzione professionale docenti prescinde dalla distinzione tra docenti a tempo indeterminato e docenti a tempo determinato (essendo riconosciuta sia al personale a tempo indeterminato che a quello in forza con contratti fino al termine delle attività didattiche o con contratti annuali): ritiene pertanto che non possa essere invocato il principio di non discriminazione.
3. la questione di diritto rilevante per la decisione della domanda relativa alla retribuzione professionale docenti risulta essere già stata affrontata dalla
Corte di Cassazione con l'ordinanza 27/7/2018 n. 20015, nella cui parte motiva si legge:
“2. l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma
1, che "con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonchè di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive" ed aggiungendo, al comma 3, che "la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...";
2.1. quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante
e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo
e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto "in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio
2
RGL n. 5199/2024
effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio" e precisando, poi, che "per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio";
3. dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto
(art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che
l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017);
4. non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle "condizioni di impiego" che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali "non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo