Trib. Savona, sentenza 24/04/2024, n. 133

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Savona, sentenza 24/04/2024, n. 133
Giurisdizione : Trib. Savona
Numero : 133
Data del deposito : 24 aprile 2024

Testo completo



IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ON
Il Giudice del Lavoro in persona della dott.ssa Alessandra Coccoli all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. definendo il giudizio con provvedimento adottato fuori udienza, pronuncia la presente
SENTENZA
nel proc. n. 106/2023 R.G. Lav. tra
- LL DENISE FRANCESCA, IN PROPRIO E QUALE LEGALE
RAPPRESENTANTE DI NI SRL, elettiv. dom. presso lo studio dell'Avv. VERDE
FRANCO, che la rappresenta e difende, unitamente all'Avv. MENALE GIUSEPPE, in forza di mandato in atti
ricorrente
e
- ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI ON , rappresentato e
difeso dai suoi funzionari

convenuto
sulle conclusioni delle parti come precisate nelle note di trattazione scritta depositate
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.2.2023 LL NI FR, in proprio e quale legale rappresentante di NI SRL, proponeva opposizione all'ordinanza ingiunzione n.
3/2023 notificata il 26.1.2023 con la quale l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di ON aveva ingiunto il pagamento di una sanzione pari ad € 22.140,00, oltre spese di notifica, per l'asserita violazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 3, D.L. 12/2002 e ss.mm.ii.in relazione alla posizione dei signori ON ED, DI LI, AR ES IT,
DI UR AN, ER AR e RE PI, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “piaccia a codesto Ecc.mo Tribunale adìto, in funzione di Giudice del
Lavoro, accogliere l'opposizione, e, per l'effetto: In via preliminare: 1) sospendere l'efficacia esecutiva dell'impugnata Ordinanza Ingiunzione dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di
ON N. 3 / 2023 Prot. N. 334 del 16.01.2023, notificata il 24.01.2023, e di ogni atto presupposto, connesso e conseguenziale titolo esecutivo e degli atti di accertamento, anche con decreto inaudita altera parte sussistendone gravi ed irreparabili motivi;
2) nel merito, accertare

e dichiarare l'illegittimità della impugnata Ordinanza Ingiunzione per infondatezza in fatto e in diritto della pretesa ingiunta nonché per inesistenza, nullità, annullabilità, invalidità, irregolarità ed inefficacia della stessa e di tutti gli atti ad essa prodromici e collegati, con ogni provvedimento consequenziale, per i motivi di cui sopra. Il tutto con vittoria di spese e competenze professionali oltre IVA e CPA come per legge, nonché spese generali da attribuirsi ex art. 93 c.p.c. ai sottoscritti procuratori antistatari”.
A sostegno dell'opposizione la ricorrente eccepiva la violazione di quanto disposto dall'art. art. 33 del c.d. “Collegato Lavoro” in ordine alle modalità con le quali era stata condotta la verifica ispettiva, la violazione del diritto di difesa, la mancata comunicazione del verbale unico di accertamento nei termini di cui agli artt. 14 e 19 della L. 689/81, il difetto di motivazione dell'ordinanza ingiunzione e la decadenza ai sensi dell'art. 25 D.L.vo 46/99.
Nel merito delle contestazioni, l'opponente deduceva quanto segue:
- i presunti rapporti di lavoro irregolari contestati dall'I.T.L. con riferimento alle posizioni dei signori ON ED, DI LI, AR
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ES IT, DI UR AN, ER AR, RE PI e
RI IA erano insussistenti;

- nessuno dei citati soggetti, infatti, era stato trovato, al momento dell'accesso ispettivo del 21.12.2020, intento a svolgere attività nell'interesse dell'impresa ossia mansioni di operatore di call center;

- NI aveva esercitato fino al mese di gennaio 2021 unicamente l'attività di vendita di prodotti per efficientare il consumo energetico e di gas (fotovoltaici e pompe di calore) con due dipendenti amministrativi e solo nel novembre del 2020 la sua legale rappresentante aveva deciso di avviare, a partire dal successivo mese di gennaio, un'attività di call center;

- solo a gennaio 2021 era stata sollecitata l'attivazione della linea telefonica e della connessione internet per poter rendere operativa l'attività di call center: prima di tale data sarebbe stato inconcepibile l'espletamento di una simile attività;

- a novembre 2020 l'esponente aveva pubblicato su internet annunci per la ricerca di operatori di call center e si era occupata della selezione, predisponendo colloqui e successivi corsi di formazione con rimborso delle spese;

- i soggetti che secondo gli accertatori erano stati “notati svolgere prestazioni lavorative” stavano in realtà partecipando ad un corso di formazione teorico-pratico, senza espletamento di attività di call center e senza obbligo di orario;

- l'accertamento, poi, era stato condotto in un clima di intimidazione ed aveva indotto alla fuga molti partecipanti al corso di formazione, cagionando alla società la perdita di molti candidati idonei alla futura mansione;

- contrariamente al vero gli accertatori avevano verbalizzato che il signor DI UR
AN era “intento a svolgere le mansioni di operatore di call center”, in quanto lo stesso era in realtà stato fermato dai militari sulle scale;

- risultava, poi, infondato in punto di verità quanto gli accertatori avevano verbalizzato in ordine alla durata dei presunti rapporti lavorativi dei soggetti presenti all'accesso:
AR ES IT e ON ED avevano fatto il colloquio ed iniziato il corso di formazione esattamente il giorno prima dell'accesso, DI
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LI e DI UR AN avevano iniziato il corso di formazione da qualche giorno, mentre ER AR e RI IA avevano iniziato il corso di formazione da una decina di giorni;

- contrariamente a quanto dedotto dagli accertatori, nessuno dei presenti al momento dell'accertamento era intento a lavorare ai PC, non erano collegati all'alimentazione e con monitor non provvisti di casse: la società, infatti, non era ancora dotata di collegamento ad internet con un sistema di connessione tale da poter svolgere attività di call center;

- lo stesso orario delle operazioni di accertamento non corrisponde al vero, atteso che sul verbale risultava che le operazioni erano state svolte dalle 07:00 alle 13:00, mentre
l'accertamento era avvenuto dopo le 15:00;

- solo nel gennaio del 2021 NI aveva avviato l'attività di call center stipulando con regolari contratti di lavoro con ON ED, DI LI, DI
UR AN e RE PI.
Si costituiva regolarmente in giudizio l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di ON contestando la fondatezza dell'opposizione e chiedendone la reiezione. L'ITL, in particolare, esponeva quanto segue:
- il 21.12.2020 i militari della Guardia di Finanza – Compagnia di ON, nell'ambito di un servizio volto a contrastare il lavoro irregolare, avevano effettuato un accesso presso l'unità locale aperta dalla NI srl in ON riscontando la presenza del sig. ON IK (dipendente della società e rappresentante della stessa, formalmente assegnato alla sede legale di Celle Ligure) e di altre sette persone
(ON ED, DI LI, AR ES IT, DI
UR AN, ER AR, RE PI e RI IA) intente
a prestare attività lavorativa, le quali avevano dichiarato di svolgere mansioni di operatori di call center, taluni in prova ed altri in formazione, osservando un orario di lavoro e percependo importi retributivi o comunque attendendo il pagamento dell'importo concordato;

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- ON IK aveva dichiarato che le persone presenti sul luogo di lavoro non erano coperte dall'assicurazione obbligatoria perchè stavano partecipando ad un periodo di formazione con annesso rimborso spese, in previsione di un inserimento totale in azienda;

- a fronte del silenzio della legale rappresentante di NI (che nulla dichiarava in data 19.5.2021) era stato redatto il verbale unico di accertamento e notificazione n. 52 del 3.6.2021 (ritualmente notificato a mani dell'opponente in pari data) con il quale era stata contestata la maxisanzione ordinaria per lavoro “nero” per 6 dipendenti ed in misura aggravata per RI IA, percettrice del reddito di cittadinanza, nell'importo complessivo di € 25.920,00;

- LL NI FR, quale legale rappresentante di NI SRL, aveva sanato la posizione di RI RI effettuando il pagamento della sanzione amministrativa di € 4.320,0, aveva depositato scritti difensivi e, a seguito di sua istanza, era stata ascoltata il 21.2.2023;

- in sede di audizione LL aveva riferito che i soggetti trovati il giorno dell'accesso presso il luogo di lavoro stavano partecipando ad un incontro formativo collettivo in cambio di un rimborso spese forfettario di € 500,00, senza svolgere alcuna attività di call center posto che i PC presenti in sede non erano in uso per mancanza di attivazione del centralino e di internet;

- era improprio il richiamo al Codice di Comportamento degli Ispettori di cui al c.d. collegato lavoro, posto che tutte le indicazioni riportate in tale disposizione erano state puntualmente rispettate in occasione del contestato accesso;

- erano infondate, poi, le eccezioni di decadenza, prescrizione e di mancato rispetto del termine di ragionevolezza: il primo accesso ispettivo non andava confuso con la conclusione degli accertamenti, ultimati solo a seguito della notifica di un secondo verbale interlocutorio il 19.5.2021 a causa della mancata collaborazione del soggetto ispezionato;
non era decorso un quinquennio tra la notifica del VUAN e quella dell'ordinanza ingiunzione;

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- le doglianze attoree nel merito dell'accertamento erano pretestuose e non meritevoli di accoglimento;

- come emergeva chiaramente dal verbale ispettivo, redatto da pubblici ufficiali nel rispetto delle norme di legge e dei principi di correttezza e buona fede, al momento dell'accesso erano state trovate sul posto di lavoro sette persone tutte impegnate in una attività di formazione volta ad acquisire le competenze di operatore di call center tramite strumenti (computer e cuffie) in uso alla NI;

- le dichiarazioni raccolte consentivano di accertare che tale attività era iniziata da tempo e che la società si era impegnata al pagamento di una somma pari da € 500,00 quale corrispettivo delle energie psicofisiche spese dai lavoratori;

- non escludeva la sussistenza dei rapporti di lavoro il fatto che la società non potesse all'epoca svolgere attività di call center, poiché tra gli obblighi del datore di lavoro rientrava anche la formazione dei lavoratori al
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