Trib. Reggio Emilia, sentenza 09/12/2024, n. 1220

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Reggio Emilia, sentenza 09/12/2024, n. 1220
Giurisdizione : Trib. Reggio Emilia
Numero : 1220
Data del deposito : 9 dicembre 2024

Testo completo

N. R.G. 2309/2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Reggio Emilia, composto dai seguenti magistrati:
Francesco PARISOLI Presidente
Damiano DAZZI Giudice
Stefano RAGO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al n. 2309/2024 R.G. promossa da
C.F. , nato a [...] Parte_1 C.F._1
(Germania) l'8 aprile 1973;
rappresentato e difeso dall'avv. Antonella Borghi come da procura allegata al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Reggio Emilia, Via della Previdenza Sociale n. 8
- attore - contro
, C.F. , nata a [...] Controparte_1 C.F._2
Emilia il 14 aprile 1975;
rappresentata e difesa dall'avv. Elisabetta Panciroli come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Castellarano (RE), Via Chiaviche n.
35
- convenuta - con l'intervento del
1 di 9 PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia;

- interventore ex lege -
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI
Per PARTE ATTRICE:
- accertare e dichiarare che il figlio , in relazione Persona_1 all'età, al titolo di studio ed al contratto di lavoro, in apprendistato,
8.1.2024, ha la capacità di procurarsi autonomamente i mezzi necessari a provvedere al proprio sostentamento ed alle proprie esigenze, e per l'effetto- a modifica di quanto stabilito con sentenza del Tribunale di Reggio Emilia di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 559/2021 del 4.5.2021- revocare e/o comunque dichiarare non più dovuti il contributo di mantenimento e le spese straordinarie gravanti sul ricorrente per il figlio con Per_1 decorrenza dalla data del deposito del presente ricorso.
- in subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda di revoca del contributo di mantenimento, accertare e dichiarare che il figlio ha raggiunto la parziale Per_1 autosufficienza economica e per l'effetto- a modifica della sentenza
559/2021- ridurre il contributo di mantenimento a carico del ricorrente nella misura non superiore alla somma mensile di €
150,00 o nella misura che sarà ritenuta di giustizia, oltre rimborso del 50% delle spese straordinarie con decorrenza dalla data del deposito del presente ricorso.
Con vittoria del compenso e delle spese legali.
Per PARTE CONVENUTA:
Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice adito, contrariis reiectis,
Nel merito
Accertare e dichiarare infondata si in fatto che in diritto la domanda proposta da per tutti i motivi esposti nel presente Parte_1
2 di 9 atto e per l'effetto rigettare la richiesta di revoca dell'assegno di mantenimento (e spese straordinarie) poste a carico del padre in favore del figlio . Persona_1
In subordine
Nel denegata ipotesi di mancato accoglimento della richiesta in via principale, in attesa che possa essere completato il progetto formativo di apprendistato di dichiarare dovuto da Persona_1
un contributo di mantenimento per il figlio Parte_1 maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente, di Euro
250,00 mensili da rivalutarsi annualmente ISTAT oltre al 50% delle spese straordinarie o in quella diversa misura ritenuta di giustizia decorrenti dalla pubblicazione della sentenza in ragione della natura strettamente alimentare della contribuzione.
Con vittoria di spese, compensi ed onorari di lite oltre ad accessori come per legge previsti.
FATTI DI CAUSA
1. Gli ex coniugi e sono Parte_1 Controparte_1 genitori di , nato il [...]. Per_1
I rapporti genitoriali sono retti dalla sentenza n. 559/2021 resa dal Tribunale di Reggio Emilia in data 29 aprile 2021, che, dichiarando la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto, per quanto qui ancora rileva, ha posto a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio in misura pari ad € 350,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie.
2. Con ricorso ex art. 473 bis.29 c.p.c., depositato in data 19 luglio 2024, ha chiesto la revoca del suddetto Parte_1 obbligo contributivo sul presupposto dell'intervenuto raggiungimento dell'autosufficienza economica da parte del figlio.
3. si è costituita con comparsa
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